La piattaforma di Whistleblowing dell’AGCM: un nuovo strumento per l’individuazione di condotte anticoncorrenziali


Introduzione

Lo scorso 27 febbraio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM” o “Autorità”) ha introdotto una piattaforma di Whistleblowing (“la piattaforma”), attraverso la quale chiunque lavori all’interno di un’impresa, o abbia rapporti con esse, può segnalare eventuali condotte lesive della concorrenza in maniera anonima, senza dover rivelare la propria identità.

In linea con le best practice della Commissione europea e di numerose Autorità nazionali garanti della concorrenza, la piattaforma rappresenta un mezzo attraverso il quale l’Autorità mira a intensificare la lotta contro i cartelli segreti, sempre più ostici da individuare, promuovendo la collaborazione con coloro che, anche per la loro vicinanza alle imprese coinvolte, ad esempio in quanto dipendenti o clienti, desiderano mantenere la propria identità riservata (c.d. “whistleblower”).

A tale fine, l’AGCM ha individuato, nella nuova organizzazione degli uffici, una direzione istruttoria dedicata alla lotta contro i cartelli, alla leniency e alla gestione delle segnalazioni whistleblowing (“Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing”) incardinata nel Dipartimento per la Concorrenza 1.

La piattaforma istituita dall’AGCM si inserisce nel più ampio quadro normativo delineato dalla c.d. Direttiva (UE) Whistleblowing[1] la quale, nell’ottica di fornire standard minimi comuni di protezione per i whistleblower, prevede, da un lato, la creazione di canali protetti per la segnalazione interna nelle imprese private o istituzioni pubbliche e, dall’altro, l’individuazione delle autorità competenti per gestire le segnalazioni esterne riguardanti le violazioni del diritto dell’Unione europea.

Proprio in coerenza con tali standard europei, l’AGCM ha istituto la nuova piattaforma di collaborazione con i whistleblower.

01. Funzionamento della piattaforma

Le segnalazioni del whistleblower possono avere ad oggetto condotte collusive (ossia cartelli) o condotte abusive da parte di un’impresa dominante, le circostanze fattuali, di tempo e di luogo in cui tali condotte si sono svolte o stanno per svolgersi, i prodotti o servizi interessati e i possibili soggetti coinvolti, oltre che i possibili soggetti che subiscono tali condotte.

L’AGCM ha adottato una serie di accorgimenti per proteggere l’anonimato, che rappresenta il nucleo centrale del funzionamento di tale strumento.[2] Nello specifico:

  • il messaggio anonimo viene ricevuto in forma criptata da una società intermediaria, specializzata nel proteggere l’anonimato dei whistleblower, che trasmette un messaggio di “alert” all’Autorità;
  • si può scegliere una modalità di comunicazione “bi-direzionale” e far sì che l’Autorità possa comunicare con il whistleblower – sempre in forma anonima – eventualmente richiedendo maggiori informazioni, rendendo così la segnalazione più efficace ed aumentando la possibilità che essa possa dar luogo a un’indagine.

02. I casi avviati dall’AGCM a seguito di segnalazione

In meno di un anno dall’istituzione della piattaforma, l’Autorità ha già avviato tre istruttorie a seguito di segnalazioni anonime effettuate da whistleblower, anche conducendo ispezioni presso le sedi delle imprese interessate. Si tratta, in particolare, dei seguenti procedimenti:

  • I864 – Prezzo del biocarburante per autotrazione: istruttoria avviata lo scorso 11 luglio per accertare una potenziale intesa tra le principali società petrolifere nel settore dei carburanti per autotrazione riguardante la componente di costo derivante dagli obblighi di miscelazione del biocarburante;
  • I866 – Accordi tra fonderie: istruttoria avviata lo scorso12 settembre per accertare una potenziale intesa tra alcune delle principali fonderie attive in Italia nella produzione di ghetti di ghisa utilizzati nel settore dei veicoli industriali, automotive, macchine movimento terra e settore agricolo. Il whistleblower è un dipendente di un’impresa acquirente; e
  • I867 – Aumenti dei prezzi del vetro cavo: istruttoria avviata lo scorso 31 ottobre nei confronti di alcune società attive nel settore del vetro cavo per accertare un presunto coordinamento nella definizione degli aumenti di prezzo delle bottiglie di vetro per il vino, a seguito di segnalazioni da parte di un whistleblower anonimo e di alcune imprese.

Il rapido sfruttamento della piattaforma è evidente, in particolare se si tiene conto che le tre istruttorie avviate ad oggi sono il frutto delle sole segnalazioni ricevute nel primo mese e mezzo circa dall’istituzione della piattaforma (27 marzo, 3 aprile, e 17 aprile 2023). Pertanto, è ragionevole attendersi che il canale del whistleblower continuerà a essere impiegato portando al vaglio dell’AGCM condotte anti-concorrenziali che potrebbero indurre l’AGCM a intervenire, rafforzando ulteriormente l’importanza che le imprese si dotino di efficaci programmi di compliance antitrust per prevenire il potenziale coinvolgimento in illeciti anti-concorrenziali.

03. Whistleblowing e Leniency

Il programma di whistleblowing si affianca, ma si distingue, dal programma di leniency.

Il programma di leniency rappresenta uno strumento tramite cui un’impresa denuncia l’esistenza di un cartello in cui è coinvolta al fine di evitare, o diminuire l’importo, di una potenziale ammenda per violazione delle norme antitrust. Il programma di leniency, in altri termini, vede coinvolta direttamente la società che ha commesso l’infrazione, che si impegna a collaborare con l’Autorità.

Il programma di whistleblowing, invece, permette a qualsiasi persona di effettuare una denuncia, ad esempio i dipendenti di imprese acquirenti, purché questi, in virtù del loro rapporto con l’impresa/e interessata/e, siano in possesso di informazioni circa le condotte asseritamente collusive o abusive. La denuncia può provenire anche da un dipendente di una società coinvolta nell’illecito anti-concorrenziale. In tal caso, a differenza della leniency, la segnalazione del whistleblower porterà la condotta potenzialmente illecita all’attenzione dell’Autorità, ma non farà beneficiare la società di una riduzione dell’eventuale sanzione imposta. Inoltre, le segnalazioni dei whistleblower non sono soggette agli stringenti requisiti probatori della leniency e possono riguardare anche condotte diverse dai cartelli segreti, ad esempio gli abusi di posizione dominante.

Proprio per tali caratteristiche, la piattaforma di whistleblowing è destinata a configurarsi, se non altro alla luce del suo iniziale successo, come mezzo più efficace rispetto al programma di leniency per l’individuazione di condotte lesive della concorrenza che possono dare luogo all’apertura di un’indagine da parte dell’Autorità.

[1] Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

[2] Si veda il sito internet dell’AGCM: https://www.agcm.it/servizi/whistleblowing


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