Arbitrato Semplificato CAM: le nuove regole a partire dal 1 luglio 2020


In data 1 luglio 2020, è entrata in vigore la procedura di Arbitrato Semplificato istituita dalla Camera Arbitrale di Milano (“CAM”).

Come chiarito dalla stessa Istituzione nella nota pubblicata sul proprio sito, l’obiettivo delle nuove regole introdotte è quello di “offrire alle imprese e ai cittadini uno strumento più snello e più rapido per giungere alla definizione delle liti, con un tariffario più economico”.

L’Arbitrato Semplificato è un progetto importante della CAM volto a proporre una vera e propria struttura alternativa alla procedura ordinaria, che privilegi efficienza e costi ridotti. La disciplina dell’Arbitrato Semplificato, regolato all’Allegato D al Regolamento CAM, ha, tra le altre, le seguenti caratteristiche:

1.Ambito di applicazione

L’Arbitrato Semplificato si applica con riferimento a (a) procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della procedura (1 luglio 2020) in cui il valore, risultante dalla domanda di arbitrato, non superi Euro 250.000,00 a meno che anche solo una delle parti non manifesti la propria contrarietà all’utilizzo del rito semplificato nell’atto introduttivo del giudizio (i.e. nella richiesta di arbitrato o memoria di costituzione); nonché (b) tutti i procedimenti senza alcun limite di valore economico, laddove le parti vi abbiano fatto riferimento nella convenzione arbitrale o se ne abbiano concordato l’applicazione anche successivamente, entro lo scambio degli atti introduttivi[1].

2.La composizione e nomina del tribunale arbitrale

Iltribunale arbitraleè costituito da un arbitro unico, nominato dal Consiglio Arbitrale della CAM[2]. Questa soluzione è pensata per privilegiare la rapidità dei tempi decisionali e sarà compito del Consiglio Arbitrale individuare gli arbitri unici assicurandone competenza, disponibilità e indipendenza.

3.Il procedimento arbitrale e il deposito del lodo 

In linea di principio, è previsto che il procedimento arbitrale si svolga: 

  • mediante il deposito di due atti introduttivi e un solo successivo scambio di memorie. Al riguardo, le regole CAM sull’Arbitrato Semplificato prevedono che già dagli atti introduttivi, a pena di decadenza, le parti debbano indicare, tra le altre cose, i mezzi di prova di cui intendano avvalersi e i relativi fatti da provare con gli stessi; e
  • in una sola udienza, che può svolgersi in modalità alternative rispetto alla tradizionale presenza fisica (es. on-line o per video/teleconferenza).

In ogni caso, le regole CAM sull’Arbitrato Semplificato conferiscono all’arbitro il potere di condurre il procedimento nel modo più opportuno a favorirne una rapida conclusione. Ad esempio, sentite le parti, l’arbitro può limitare la lunghezza e l’oggetto delle memorie, il numero dei documenti e il numero di testimoni eventualmente richiesti. In questo senso è da leggersi anche la previsione di un impegno generale delle parti ad “agire nel procedimento nel modo più sollecito possibile, tenendo presente la sua natura semplificata” (Articolo 5, Allegato D).

Ai sensi dell’articolo 6 dell’Allegato D, è infine previsto che il deposito del lodo avvenga entro tre mesi dalla costituzione del collegio arbitrale. Tale termine è estendibile dalla Segreteria Generale CAM, ma solo per giustificati motivi.

4.Costi

Alla semplificazione del procedimento arbitrale si accompagna una significativa riduzione dei costi del procedimento.

I costi sono ridotti in media del 30% rispetto a quelli della procedura arbitrale ordinaria, sia in termini di onorari della CAM che per quanto riguarda gli onorari dell’arbitro unico.

La riduzione dei costi, insieme alla semplificazione della procedura, è finalizzata a rendere lo strumento dell’arbitrato più fruibile anche per i contenziosi con un valore contenuto e per le piccole e medie imprese.


[1] Il meccanismo basato su (a) applicazione automatica della procedura alternativa alle controversie più ridotte con possibilità di opt out per le parti, e (b) possibilità di applicazione volontaria alle altre controversie indipendentemente dal loro valore, è la scelta effettuata anche dalle Expedited Procedures della International Chamber of Commerce, ove si prevede tanto un ambito di applicazione “automatico” con possibilità di opt out per le parti nei procedimenti dal valore inferiore agli Euro 2,000,000.00, quanto la possibilità di applicare la procedura semplificata su base volontaria.

[2] Anche in questo senso, l’Arbitrato Semplificato CAM adotta la soluzione già prevista dalle maggiori istituzioni arbitrali che hanno strutturato delle expedite procedures.


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