Il recupero transfrontaliero dei crediti civili e commerciali: il sequestro europeo dei conti correnti bancari


Con il Decreto Legislativo n. 152 del 26 ottobre 2020 (il “Decreto”)[1] – entrato in vigore il 1° dicembre 2020 – il Governo ha disposto l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 655/2014 (il “Regolamento”)[2], che ha introdotto l’ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari (l’“OESC”).

L’OESC è un nuovo strumento giudiziario armonizzato a livello europeo, finalizzato a consentire e facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Il Regolamento prevede una procedura armonizzata in tutti gli Stati membri per consentire al creditore domiciliato in uno Stato membro di sequestrare i fondi detenuti dal proprio debitore in un conto corrente bancario acceso in un qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea in modo rapido e senza alcun preavviso.

Resta in ogni caso salva la possibilità di poter ricorrere anche agli strumenti già previsti dai singoli ordinamenti nazionali.

1) Chi può accedervi Il creditore, residente o domiciliato in uno Stato membro, che sia titolare di un credito civile o commerciale nei confronti di un debitore, anche non domiciliato in uno Stato membro, ma titolare di un conto bancario acceso presso uno Stato membro
2)
Per quali crediti è possibile richiedere l’OESC
I crediti di natura civile o commerciale in rapporti transnazionali  
3) Quando si può accedere
La domanda può essere formulata dal creditore in qualsiasi momento, sia prima che dopo aver ottenuto un titolo a supporto del proprio credito (una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongano al debitore di pagare il credito, “Titolo”)
4) Autorità competente
Se la domanda è presentata ante causam o in corso di causa, è l’Autorità giudiziaria dello Stato membro competente a conoscere del giudizio di merito relativo al credito secondo il diritto di tale Stato membro; se il creditore ha già ottenuto un Titolo, è l’Autorità giudiziaria dello Stato membro in cui è stato emesso il Titolo
5)
Forma della domanda e dell’OESC

Sia la domanda che l’OESC devono essere predisposti secondo i modelli istituiti dal Regolamento di Esecuzione


6)  

Procedura

Inaudita altera parte – effetto sorpresa sul debitore che viene informato solo dopo che la banca ha attuato il sequestro
7)
Condizioni per l’emissione dell’OESC

Fumus boni iuris e periculum in mora
8) Termine per l’emissione dell’OESC

Entro la fine del decimo giorno lavorativo successivo al deposito della domanda se la procedura è avviata ante causam o in corso di causa, oppure entro la fine del quinto giorno lavorativo se la procedura è avviata in presenza di un Titolo
9)
Limiti temporali per l’avvio del procedimento di merito in caso di procedura avviata ante causam
30 giorni dalla data di deposito della domanda, oppure 14 giorni dalla data di emissione dell’OESC, se successiva
10)

Richiesta di informazioni sui conti bancari
Il creditore che non ha informazioni sui conti bancari del debitore può richiedere e ottenere, tramite l’Autorità giudiziaria competente, le informazioni necessarie per consentire l’identificazione del conto corrente da sequestrare
11)
Attuazione dell’OESC da parte della banca

La banca procede ad attuare l’OESC mediante il blocco delle somme presenti sul conto corrente e, entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo all’attuazione, emette una dichiarazione attestante, inter alia, l’entità degli importi sequestrati
12)
Notifica dell’OESC al debitore

Entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione della dichiarazione di attuazione della banca


13)


Esecuzione dell’OESC

Secondo le forme previste dallo Stato di esecuzione (in Italia, del pignoramento presso terzi)

14)

Mezzi di impugnazione

È prevista la possibilità di impugnare la decisione di rigetto della domanda di OESC da parte del creditore, nonché l’impugnazione dell’OESC e l’opposizione all’esecuzione della stessa da parte del debitore

1. Ambito di applicazione

L’OESC si applica in relazione al recupero di crediti pecuniari, in materia civile o commerciale[3], nei “casi transazionali”.

Sono da intendersi casi transnazionali quelli in cui il conto corrente bancario destinatario del sequestro tramite l’OESC è tenuto in uno Stato membro diverso da

(i) lo Stato membro dell’Autorità giudiziaria presso la quale sia presentata la domanda di OESC, o

(ii) lo Stato membro di domicilio del creditore.

I conti bancari detenuti nello stesso Stato Membro dell’Autorità giudiziaria competente per l’emissione dell’OESC sono sequestrabili tramite OESC soltanto nel caso in cui il creditore sia domiciliato in un diverso Stato Membro, anche laddove la domanda di OESC riguardi più conti bancari detenuti anche in altri Stati Membri.

La data di riferimento per stabilire se un caso sia transazionale è la data di deposito della domanda di OESC presso l’Autorità giudiziaria competente.

Sono sequestrabili tutti i conti ad eccezione (i) dei conti bancari che sono esenti da sequestro ai sensi del diritto dello Stato membro in cui è tenuto il conto; (ii) dei conti bancari tenuti in connessione al funzionamento di eventuali sistemi previsti dall’art. 2 lett. a) della Direttiva 98/26/CE (concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli); (iii) dei conti bancari detenuti da o presso banche centrali che agiscono in veste di autorità monetaria.

2. La procedura

2.1 Presentazione della domanda e competenza giurisdizionale

La domanda per ottenere l’OESC può essere formulata dal creditore sia ante causam che in corso di causa, ovvero ancora dal creditore che sia già munito di un Titolo.

A seconda del momento in cui il creditore richiede l’OESC varia la competenza giudiziale:

Momento di presentazione
della domanda
Autorità giudiziaria competente
a)
Procedimento avviato ante causam o in corso di causa

Autorità giudiziaria dello Stato membro competente a conoscere del merito secondo il diritto di tale Stato membro[4]
b)
Procedimento avviato da creditore munito di Titolo

Autorità giudiziaria dello Stato membro in cui è stato reso il Titolo

2.2 OESC: condizioni e termini per l’emissione

Per essere accolta, la domanda di OESC deve:

a) contenere le informazioni richieste dall’art. 8 del Regolamento[5];

b) fornire adeguata prova dell’esistenza del fumus boni iuris (in caso di domanda ante causam)e del periculum in mora[6];

c) essere predisposta secondo i moduli istituiti dal Regolamento di Esecuzione[7].

Per ottenere un’OESC non è necessario indicare i riferimenti del conto corrente da sequestrare, essendo sufficiente (i) indicare solo la banca presso la quale il conto è acceso oppure (ii) depositare domanda di richiesta di informazioni bancarie (v. par. 2.3 infra) e indicare e le ragioni per le quali il creditore ritenga che il debitore abbia un conto acceso in uno Stato membro.

L’Autorità giudiziaria decide sulla domanda di OESC “senza indugio” (cfr. art. 17 del Regolamento) e comunque entro i seguenti termini:

a) se il procedimento è avviato ante causam o in corso di causa, entro il decimo giorno lavorativo successivo al deposito della domanda;

b) se il procedimento è avviato dopo aver ottenuto il Titolo, entro il quinto giorno lavorativo successivo al deposito della domanda.

L’OESC viene emessa utilizzando i moduli previsti nel Regolamento di Esecuzione[8].

2.3 Richiesta di informazioni sui conti bancari

Nel caso in cui il creditore sia munito di un Titolo[9] ma non sia a conoscenza dei conti bancari del debitore, il Regolamento prevede la possibilità per il creditore di ottenere informazioni per identificare i conti correnti detenuti dal debitore in uno Stato membro.

Tramite apposita domanda da formulare all’interno del ricorso per l’OESC, il creditore titolato può richiedere all’Autorità giudiziaria di ottenere, tramite l’autorità di informazione dello Stato membro di esecuzione dell’OESC, tutte le informazioni sui conti correnti accesi dal debitore.

La domanda deve essere adeguatamente motivata sia in relazione all’urgenza sia in relazione ai motivi per i quali il creditore ritenga che il debitore sia in possesso di conti correnti bancari in un dato Stato membro[10].

Ai sensi del Decreto l’autorità di informazione competente per l’acquisizione delle informazioni sui conti correnti bancari accesi in Italia è il Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore abbia la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in caso di debitore straniero, il Presidente del Tribunale di Roma[11]. La ricerca delle informazioni bancarie è disposta mediante l’accesso telematico alle banche dati di cui all’art. 492-bis, comma 2, primo e secondo periodo, c.p.c. o, in mancanza, mediante espressa richiesta dell’ufficiale giudiziario ai rispettivi gestori di tali informazioni[12].

2.4 Avvio del giudizio di merito in caso di domanda di OESC ante causam

Il creditore è tenuto ad instaurare il giudizio di merito dinanzi all’Autorità giudiziaria competente entro 30 giorni dalla data di deposito della domanda di OESC o, al più tardi, entro 14 giorni dalla data di emissione dell’OESC, se posteriore[13].

La mancata prova dell’avvio del procedimento di merito entro i predetti termini comporta la revoca o la cessazione degli effetti dell’OESC.

2.5 Procedura inaudita altera parte e bilanciamento di interessi

Tutta la procedura di emissione dell’OESC si svolge senza la previa instaurazione del contraddittorio nei confronti del debitore, al quale la notificazione dell’OESC dovrà essere effettuata solo dopo l’emissione e l’attuazione del sequestro ad opera della banca (v. par. 4 infra).

L’equilibro tra gli interessi del creditore e del debitore è in ogni caso preservato dalle seguenti misure previste nel Regolamento:

a) la costituzione, ad opera del creditore, di una garanzia che salvaguardi gli interessi del debitore e impedisca gli abusi della procedura. Tale garanzia è obbligatoria (salva deroga in casi eccezionali) quando la richiesta dell’OESC avvenga ante causam o in corso di causa, mentre è rimessa alla valutazione discrezionale del Giudice nell’ipotesi in cui il creditore richieda l’OESC in presenza di un Titolo;

b) la previsione della responsabilità del creditore nei confronti del debitore per i danni cagionati a quest’ultimo a seguito dell’emissione dell’OESC (con onere della prova a carico del debitore);

c) la previsione di una presunzione di responsabilità del creditore nei confronti del debitore in alcuni specifici casi[14];

d) la previsione di varie forme di impugnazione in favore del debitore (v. par. 6 infra).

3. L’attuazione dell’OESC

L’attuazione è il procedimento con il quale la banca titolare del conto corrente sequestrato attua il sequestro sul conto stesso.

Una volta emessa, l’OESC è trasmessa alla banca presso la quale è acceso il conto da sequestrare, la quale procede tempestivamente alla sua attuazione, implementando le misure necessarie affinché l’importo sottoposto a sequestro non sia trasferito o prelevato dal conto bancario sequestrato con l’OESC.

Entro 3 giorni lavorativi dall’attuazione la banca trasmette all’Autorità giudiziaria competente e al creditoreuna dichiarazione, attestando se e in che misura siano state sottoposte a sequestro conservativo le somme esistenti sul conto bancario del debitore e, in caso affermativo, la data di attuazione dell’OESC[15] (“Dichiarazione di Attuazione”).

4. Notificazione e comunicazione al debitore

La notificazione o la comunicazione al debitore dell’OESC deve avvenire entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione della Dichiarazione di Attuazione da cui risulti l’avvenuto sequestro conservativo delle somme.

Le modalità di notificazione/comunicazione sono differenti a seconda che il debitore sia domiciliato (a) nello Stato membro in cui è stata emessa l’OESC, (b) in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui è stata emessa l’OESC, (c) nello Stato membro in cui deve essere eseguita l’OESC o (d) se il debitore è domiciliato in uno Stato terzo.

5. Esecuzione dell’OESC

Successivamente alla notificazione o comunicazione dell’OESC al debitore, l’esecuzione del provvedimento avviene in conformità con le procedure applicabili all’esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti nello Stato membro competente per l’esecuzione.

Il Decreto stabilisce che in Italia l’OESC sia eseguita secondo le norme previste per il pignoramento presso terzi[16].

6. I mezzi di impugnazione avverso l’OESC

Rimedi a favore del creditore

(i) Ricorso avverso il provvedimento di rigetto

Entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione il creditore può presentare ricorso avverso il provvedimento di rigetto della domanda di OESC.

Il Decreto stabilisce che l’impugnazione del provvedimento di rigetto in Italia si propone con ricorso al Tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento censurato[17].

Rimedi a favore del debitore

(i) Ricorso avverso l’OESC

Il debitore può presentare ricorso all’Autorità giudiziaria che ha emesso l’OESC[18], nel caso in cui:

a) non ricorrano le condizioni o i requisiti stabiliti dal Regolamento (v. par. 1 e 2 supra);

b) l’OESC, la Dichiarazione di Attuazione o gli altri documenti a supporto, non siano notificati entro 14 giorni dal sequestro conservativo;

c) i documenti notificati o comunicati al debitore non rispondano ai requisiti linguistici richiesti dal Regolamento;

d) gli importi sottoposti al sequestro eccedenti l’importo oggetto del sequestro non siano stati dissequestrati;

e) il credito sia stato pagato in tutto o in parte;

f) la decisione di merito abbia dichiarato infondato il credito;

g) la decisone di merito, la transazione o l’atto pubblico siano stati riformati o annullati.

(ii) Opposizione all’esecuzione dell’OESC

Dopo l’avvio dell’esecuzione dell’OESC, il debitore può inoltre formulare opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza[19], affinché l’esecuzione dell’OESC sia

(a) parzialmente limitata, nel caso in cui gli importi sottoposti a sequestro non avrebbero potuto essere sequestrati ai sensi del diritto dello Stato membro dell’esecuzione; o

(b) totalmente estinta (e.g., nel caso in cui il conto sottoposto a sequestro sia escluso dall’ambito applicativo del Regolamento; l’esecuzione del Titolo sia stata negata o sospesa nello Stato membro dell’esecuzione; l’OESC, la Dichiarazione di Attuazione o gli altri documenti previsti dal Regolamento non siano stati notificati o comunicati al debitore entro 14 giorni dal sequestro conservativo).

Altri rimedi

È sempre consentito tanto al debitore quanto al creditore di richiedere all’Autorità giudiziaria che ha emesso l’OESC la revoca o la modifica di quest’ultima per il sopravvenuto mutamento delle circostanze.

Il debitore può inoltre chiedere che, in sostituzione dell’esecuzione dell’OESC, si proceda con la costituzione di apposite garanzie[20]. I mezzi di impugnazione a tutela del debitore, così come la domanda di revoca o modifica dell’OESC per il sopravvenuto mutamento delle circostanze, sono esperibili in ogni momento e la relativa decisione è emessa nel contraddittorio tra le parti.

Tutti i procedimenti di impugnazione dell’OESC in Italia seguono la disciplina del procedimento di reclamo avverso i provvedimenti cautelari ex art. 669-terdecies c.p.c.[21]


[1] Decreto Legislativo 26 ottobre 2020, n. 152.

[2] Regolamento 2014/655, cui ha fatto seguito il relativo Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1823 (il “Regolamento di Esecuzione”; Regolamento 2016/1823).

[3] Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento: (i) i crediti in materia fiscale, doganale o amministrativa; (ii) la materia della responsabilità dello Stato per atti ed omissioni nell’esercizio di pubblici poteri; (iii) i diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio; (iv) testamenti e successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa; (v) i crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati e procedure affini; (vi) i crediti derivanti da rapporti di sicurezza sociale; (vii) i crediti per l’accertamento dei quali le parti abbiano scelto una forma di arbitrato. 

[4] Se il debitore è un consumatore che ha stipulato con il creditore un contratto estraneo all’attività commerciale sono competenti le Autorità giudiziarie dello Stato membro in cui è domiciliato il debitore.

[5] Si tratta, perlopiù, di requisiti formali, quali, ad esempio, l’indicazione dell’Autorità giudiziaria competente, le generalità delle parti, le coordinate bancarie che permettano di identificare l’istituto bancario presso il quale è acceso il conto/i conti da sottoporre a sequestro; se disponibile, inoltre, anche il numero del conto o dei conti da sottoporre a sequestro conservativo, ecc.

[6] Ovverosia, il creditore deve fornire prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito (fumus boni iuris), nonché dimostrare l’urgente necessità di ottenere una misura cautelare a fronte del rischio concreto che, in assenza, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile (periculum in mora).

[7] Consultare il Regolamento 2016/1823 per visionare gli allegati.

[8] Consultare il Regolamento 2016/1823 per visionare gli allegati.

[9] Finanche non esecutivo, ma in tal caso la richiesta sarà ammissibile solo se l’importo da sottoporre al sequestro sia rilevante e siano documentate le ragioni dell’urgenza.

[10] In particolare, la richiesta di informazioni deve (i) essere giustificata, (ii) contenere il motivo per cui il creditore ritiene che il debitore possiede uno o più conti presso una banca di uno Stato membro e (iii) indicare tutte le informazioni utili relative al debitore e ai conti da sottoporre a sequestro.

[11] Cfr. art. 3, co. 1 del Decreto. 

[12] Cfr. art. 3, co. 2 e 3 del Decreto.

[13] L’Autorità giudiziaria può prorogare tali termini su richiesta del debitore (al fine, per esempio, di consentire alle parti di risolvere amichevolmente la controversia).

[14] Per esempio: (i) se l’OESC è revocata perché il creditore ha omesso di avviare un procedimento di merito, a meno che tale omissione non sia stata determinata dal pagamento del credito da parte del debitore o da altre forme di regolamento tra le parti; (ii) se il creditore ha omesso di chiedere il dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell’OESC; (iii) se risulta successivamente che l’emissione dell’OESC non era opportuna, in tutto o in parte, a causa dell’inadempimento agli obblighi di informazione derivanti dalla presentazione di domande parallele; ecc.

[15] In circostanze eccezionali, tale dichiarazione può essere emessa entro la fine dell’ottavo giorno lavorativo successivo all’attuazione dell’ordinanza.

[16] Cfr. art. 678 c.p.c.

[17] Cfr. art. 4 del Decreto.

[18] Cfr. art. 6 del Decreto.

[19] Cfr. art. 7 del Decreto.

[20] Cfr. art. 38 del Regolamento che prevede che il debitore si può impegnare fornendo o una garanzia a concorrenza dell’importo dell’OESC, o una garanzia alternativa in una forma ammessa dal diritto dello Stato membro dell’Autorità giudiziaria che ha emesso l’OESC, di valore almeno equivalente all’importo oggetto del sequestro. In tal caso, l’Autorità giudiziaria procede con il dissequestro

[21]Cfr. art. 8 del Decreto.


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