Decreto Ristori: novità nel settore della giustizia civile


Con il cd. Decreto Ristori (D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020), il Governo italiano ha adottato ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 anche nel settore giustizia.

Tra le novità in materia di giustizia civile:

i) la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore sino al 31 dicembre 2020;

ii) la celebrazione a porte chiuse delle udienze civili;

iii) la possibilità di sostituire le udienze in tema di separazione consensuale e di divorzio congiunto con il deposito di note scritte qualora le parti vi acconsentano espressamente;

iv) la possibilità per il giudice di partecipare all’udienza collegandosi anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario;

v) l’utilizzo dei collegamenti da remoto per assumere le deliberazioni collegiali in camera di consiglio e la considerazione del luogo da cui si collegano i magistrati come camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

vi) l’applicazione “in quanto compatibili” di tali disposizioni, nonché di quelle di cui all’articolo 221 del Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020), anche ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali;

vii) il deposito avente valore legale di tutti gli atti, documenti e istanze mediante posta elettronica certificata presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari con contestuale attestazione dell’avvenuto deposito nel fascicolo telematico a cura della cancelleria.

Periodo di validità: 29 ottobre 2020 – 31 gennaio 2021 (attuale termine di scadenza dello stato di emergenza).

Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal Decreto Ristori, resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 221 del Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), tra le quali, inter alia,

i) la possibilità per il giudice di prevedere che le udienze civili che prevedano la presenza dei soli difensori siano sostituite dal deposito telematico di note scritte (udienza cd. “a trattazione scritta”);

ii) la possibilità, su istanza di parte, di partecipare alle udienze civili mediante collegamenti audiovisivi a distanza;

iii) la possibilità per il giudice, con il consenso preventivo delle parti, di disporre che l’udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, si svolga mediante collegamento da remoto (udienza cd. “telematica”);

iv) l’esclusione dell’applicazione delle udienze cd. “a trattazione scritta” o “telematiche” per le udienze in cui sia prevista attività istruttoria alla presenza di testimoni o altri terzi (diversi dagli ausiliari del Giudice).

Periodo di validità: sino al 31 dicembre 2020.

In considerazione della situazione di emergenza sanitaria in continua evoluzione, è possibile prevedere ulteriori mutamenti e/o sviluppi delle predette misure, su cui si forniranno periodici aggiornamenti.