#COVID-19, #LOCKDOWN: sospensione delle attività produttive non essenziali


Il DPCM 22 marzo 2020 ha sospeso – per il periodo dal 23 marzo 2020 al 3 aprile 2020 – tutte le attività produttive industriali e commerciali, salvo quelle espressamente autorizzate e cioè:

  • le attività essenziali, individuate nell’Allegato 1 del DPCM attraverso un rinvio alle classificazioni ATECO; 
  • le attività che, seppur non essenziali, sono svolte con modalità smart working o comunque a distanza;
  • le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva e fino a diversa decisione di quest’ultimo che può in un secondo tempo sospendere l’attività qualora non ravvisi i necessari requisiti di funzionalità rispetto alle attività essenziali;
  • le attività a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo di incidenti, anch’esse previa comunicazione al Prefetto e fino a diversa decisione di quest’ultimo;
  • le attività dell’industria dell’aero-spazio e della difesa, nonché le altre attività di interesse per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto;
  • le attività che erogano servizi di pubblica utilità o servizi essenziali, ad eccezione dei musei e degli istituti di istruzione che continuano ad erogare i servizi in modalità da remoto;
  • il trasporto, commercio e consegna di prodotti medico-farmaceutici o agro-alimentari;
  • le attività comunque funzionali a fronteggiare l’emergenza;
  • le attività professionali.

Tutte le attività non espressamente autorizzate devono interrompere la produzione e completare le attività propedeutiche alla sospensione (inclusa la spedizione della merce in giacenza) entro oggi 25 marzo 2020.

Alcune questioni sono sorte immediatamente a valle dell’entrata in vigore del DPCM:

  • la lettura dell’Allegato 1 e della descrizione ATECO – le classificazioni ATECO sono articolate su una struttura gerarchica di 6 livelli “ad albero”, che parte dal generale (es. cod. 10 Industrie Alimentari) per poi scendere via via sempre più nel particolare (es. cod. 10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips). Si ritiene che laddove l’elenco allegato al DPCM faccia riferimento solo ad un livello generale, come appunto cod. 10 Industrie Alimentari, siano da intendersi autorizzate tutte le imprese con classificazione di livello inferiore (es. cod. 10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips). Si ricorda tuttavia che la classificazione ATECO non ha valore legale ma solo statistico, ragione per cui – a prescindere dalla classificazione attribuita – è prudente che continui ad operare solo l’impresa che concretamente svolge l’attività autorizzata a proseguire. Analogamente, nel caso di impresa che svolga una pluralità di attività riconducibili a codici ATECO diversi (non tutti inclusi nell’elenco), è opportuno che a proseguire l’attività siano solo quei reparti che svolgono i servizi individuati come essenziali dal DPCM;
  • la Circolare del Ministero dell’Interno del 23 marzo 2020 precisa che il meccanismo di comunicazione al Prefetto nei casi sopra visti non introduce una forma di preventiva autorizzazione, ma in un’ottica di snellimento e semplificazione delle procedure, legittima la prosecuzione delle attività di cui trattasi sino all’adozione di una eventuale sospensione, e ciò per garantire un corretto bilanciamento tra l’imprescindibile esigenza di salvaguardia della salute pubblica e quella, altrettanto essenziale, della continuità dei processi produttivi ritenuti di primaria importanza per il Paese;
  • la comunicazione al Prefetto deve indicare specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite. A tale riguardo in alcuni casi può essere opportuno allegare documentazione comprovante l’irrinunciabilità di tali prodotti e servizi, eventualmente per il tramite di una specifica attestazione sottoscritta dall’impresa o dall’amministrazione beneficiaria. Stante la natura riservata di tali informazioni potrà essere utilmente inserito un invito alla massima confidenzialità delle informazioni commerciali fornite;
  • sempre ai fini della comunicazione al Prefetto la Circolare del Ministero dell’Interno del 23 marzo 2020 sollecita le Prefetture a predisporre, evidentemente in un’ottica di semplificazione e – nei limiti del possibile – standardizzazione, la predisposizione di appositi modelli utilizzabili dagli interessati per le finalità di cui sopra.

Come noto, è previsto oggi un incontro tra il Governo e le Organizzazioni Sindacali per discutere, e verosimilmente ulteriormente restringere, il perimetro delle attività essenziali. Sarà nostra cura tenervi aggiornati sugli sviluppi.

Per quanto attiene agli strumenti predisposti dal Governo a favore dei datori di lavoro che devono far fronte a periodi di cessazione totale o parziale delle attività si rimanda alla nostra newsletter “#IORESTOACASA E RAPPORTO DI LAVORO” (https://www.legance.it/iorestoacasa-e-rapporto-di-lavoro/).


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