Secondo il TAR del Lazio la c.d. Tremonti Ambiente è cumulabile anche con le tariffe incentivanti dei conti energia iii, iv e v – annullata la Comunicazione del GSE del 22 novembre 2017


Con le sentenze n. 6784 e 6785 del 29 maggio 2019 il TAR del Lazio ha annullato la comunicazione del Gestore dei servizi energetici (“GSE”) del 22 novembre 2017 (la “Comunicazione GSE”) nella quale lo stesso GSE:

(a) confermava il proprio orientamento secondo cui l’incentivo fiscale, di cui all’art. 6, commi 13 -19, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, c.d. “Tremonti Ambiente”, risultava cumulabile solamente con la tariffa incentivante della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (la “Tariffa Incentivante”) ai sensi dei Conti Energia I e II; e

(b) assegnava un termine, poi prorogato al 31 dicembre 2019, per la rinuncia al beneficio Tremonti Ambiente eventualmente goduto con riferimento agli impianti che avevano beneficiato della Tariffa Incentivante dei Conti Energia III, IV e V.

Le pronunce s’inseriscono in un contesto fortemente controverso e dibattuto nel corso degli ultimi anni e, allo stato, sollevano una serie di interrogativi, soprattutto in tutte quelle situazioni in cui gli operatori si fossero, nel frattempo, allineati alla Comunicazione GSE, presentando dichiarazione di rinuncia alla Tremonti Ambiente in relazione ai Conti Energia successivi al II al fine di salvaguardare l’erogazione delle Tariffe Incentivanti.

1. IL DIBATTITO E LE ARGOMENTAZIONI DEI GIUDICI

Il tema della cumulabilità della Tremonti Ambiente con la Tariffa Incentivante riconosciuta dal GSE ai sensi dei Conti Energia III, IV e V risultava lungamente dibattuto, con dichiarazione di incompetenza ratione materiae da parte dell’Agenzia delle Entrate e conseguente esclusiva competenza in capo al Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”), il che aveva causato l’instaurazione di numerosi contenziosi e l’emissione di altrettanti accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

I Giudici amministrativi rilevano come la disciplina del concorso tra Tariffe Incentivanti e “benefici pubblici” sia mutata nel passaggio dal II al III conto: la regola della generale cumulabilità degli incentivi, con le eccezioni espressamente indicate e col limite del 20% del costo dell’investimento, è stata infatti sostituita da un generale divieto di cumulo, seppure con l’eccezione delle ipotesi specificamente indicate.

Secondo il TAR, infatti, l’art. 5, co. 4, III Conto Energia sarebbe applicabile anche ai Conti successivi, prevedendo l’ultrattività del regime delineato dal II conto e, dunque, l’ammissibilità generalizzata del cumulo con riferimento alle agevolazioni della Tremonti Ambiente, alla duplice condizione:

(i) della pubblicazione dei “bandi per la concessione degli incentivi” prima della data di entrata in vigore del D.M. 6.08.2010 (i.e., III Conto Energia) e

(ii) dell’entrata in esercizio degli impianti entro il 31.12.2011.

Secondo il TAR verrebbe in tale modo “salvaguardato l’interesse dei produttori titolari di impianti entrati in esercizio ante 31.12.2011 alla percezione anche degli incentivi ex L. n. 388/00, ancorché non compresi nella lista di quelli espressamente cumulabili, indipendentemente dalla questione se la detassazione ivi prevista andasse o non riconosciuta attraverso appositi “bandi” (tema al quale, peraltro, l’atto impugnato riserva una semplice menzione)”.

Rileva, poi, il TAR come la formulazione normativa sia del tutto generica e, pertanto, non idonea a selezionare le categorie di agevolazioni interessate dal suo campo applicativo. In particolare, l’incertezza si concentra sull’utilizzo della parola “bandi”, rendendo difficile comprendere se il legislatore avesse inteso limitare l’operatività della previsione ai soli incentivi per la cui attribuzione sia necessaria una valutazione di meritevolezza dell’iniziativa imprenditoriale. Una tale lettura, tuttavia, secondo i Giudici sarebbe del tutto irragionevole, dal momento che la Tremonti Ambiente rientra tra le forme di incentivazione per le quali è stato lo stesso legislatore a effettuare in via preventiva il menzionato apprezzamento di meritevolezza.

Su tali premesse il TAR contesta anche l’orientamento espresso dal MISE nella nota del 12.12.2012, secondo cui la Tremonti Ambiente non rientrerebbe tra gli incentivi “concessi tramite bando”, atteso che la ratio della norma “risiedeva nella necessità di evitare che il divieto di cumulo stabilito dal III e IV conto energia sacrificasse le iniziative oggetto di bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore dei medesimi conti energia”.

Ne consegue che, secondo il TAR “è proprio l’esigenza di garantire il rispetto dei principi di sicurezza giuridica e di certezza del diritto, posti a fondamento della tutela del legittimo affidamento dei titolari delle iniziative imprenditoriali, a convalidare l’impostazione opposta a quella propugnata dal Ministero, risultando lecito escludere il “tenore derogatorio” di una previsione, quale quella in esame, diretta a salvaguardare tali pregresse iniziative”.

2. EFFETTI E PREVISIONI

Primariamente, occorre evidenziare come le predette pronunce, pur se rese in relazione a specifiche fattispecie concrete, andando ad incidere su un provvedimento amministrativo avente efficacia erga omnes, dovrebbero avere l’effetto positivo di invalidare la Comunicazione GSE a beneficio di tutti i destinatari della stessa.

Le citate pronunce, peraltro, come già anticipato, pongono molteplici interrogativi soprattutto in merito alla posizione degli operatori che in buona fede, al fine di non pregiudicare la fruibilità della Tariffa Incentivante, abbiano medio tempore presentato dichiarazione di rinuncia alla Tremonti Ambiente. In tale contesto, potrebbe valutarsi l’opportunità, tramite le associazioni di settore, di avviare un dialogo con il MISE e l’Agenzia delle Entrate, al fine di fare chiarezza circa gli impatti delle medesime pronunce sulle predette situazioni. In ogni caso, potrebbe valutarsi l’opportunità di inviare da parte dei singoli operatori un’apposita comunicazione alle menzionate autorità pubbliche, dando atto dell’annullamento e, conseguentemente, riservandosi ogni diritto previamente rinunciato in ottemperanza alle (illegittime) prescrizioni di un provvedimento poi dichiarato viziato.

In ogni caso, è prevedibile che le sentenze del TAR – provvisoriamente esecutive – siano oggetto d’impugnazione da parte del GSE davanti al Consiglio di Stato.

È in ogni caso auspicabile, sempre nella prospettiva della tutela del legittimo affidamento del privato, che vengano previste – in via amministrativa/legislativa – allorché la situazione sarà definitivamente chiarita, modalità di tutela delle ragioni di tutti quei contribuenti che avessero nel frattempo ottemperato alla Comunicazione GSE al fine di tutelare la percezione delle Tariffe Incentivanti o che non intendano farlo entro il termine del 31 dicembre 2019, facendo legittimo affidamento sulle pronunce del TAR.


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