Litispendenza in materia civile e commerciale post Brexit


Negli stessi giorni in cui la Commissione europea ha bloccato la domanda di adesione del Regno Unito alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007 (la “Convenzione di Lugano” – la decisione è disponibile qui), la Corte di Cassazione è intervenuta per definire alcuni aspetti di diritto processuale internazionale – in particolare in tema di litispendenza internazionale in materia civile –  a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Europa.

La controversia, che si è conclusa con sentenza n. 9863 del 15 aprile 2021, trae origine da un contratto di assicurazione stipulato tra una società specializzata nella vendita di abbigliamento da pesca (di seguito la “Società”) e diverse compagnie di assicurazione (le “Compagnie Assicurative”).

Più nello specifico, nel contesto di un procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Treviso in favore della Società, le Compagnie Assicurative rilevavano:

a) l’esistenza, nel contratto di assicurazione, di una clausola di scelta esclusiva del foro inglese, e

b) l’instaurazione di un precedente giudizio dinanzi alla High Court di Londra.

Alla luce di suddette eccezioni, il Tribunale di Treviso, con ordinanza depositata il 17 dicembre 2019, disponeva quindi la sospensione del processo di opposizione, ai sensi dell’art. 31.2 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (“Regolamento Bruxelles I Bis”), che impone la sospensione del giudizio instaurato di fronte a un giudice diverso da quello scelto dalle parti mediante la clausola della scelta del foro esclusivo.

La Società ha proposto ricorso per regolamento di competenza di fronte alla Corte di Cassazione, sostenendo, inter alia, la sopravvenuta inapplicabilità del Regolamento Bruxelles I Bis in virtù dell’avvenuto recesso del Regno Unito dall’Unione Europea.

Con la menzionata decisione, la Suprema Corte ha rigettato il motivo di ricorso, in applicazione dell’art. 67 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, il c.d. Withdrawal Agreement.

Ai sensi di tale articolo, infatti, la normativa europea – tra cui, inter alia, le disposizioni di cui al Regolamento Bruxelles I Bis – resta applicabile a tutti i procedimenti instaurati prima del 31 dicembre 2020.

D’altra parte, la disciplina applicabile ai procedimenti introdotti a partire dal 1° gennaio 2021 sarà verosimilmente questione molto dibattuta, specialmente in seguito alla decisione della Commissione europea di negare l’accesso del Regno Unito alla Convenzione di Lugano.

Dal punto di vista del diritto italiano, per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze, saranno applicabili le disposizioni di diritto internazionale privato di cui alla l. n. 218 del 1995.

Con riferimento, invece, agli accordi di scelta del foro in materia civile e commerciale, il Regno Unito ha autonomamente aderito alla Convenzione dell’Aja del 2005 sugli accordi sulla scelta del foro, applicabile nelle fattispecie in cui due soggetti appartenenti a Stati contraenti si siano accordati sulla scelta del foro competente.


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