L’attesa riforma dei requisiti di idoneità degli esponenti bancari: le recenti novità


1.Introduzione

La definizione dei requisiti di idoneità per coloro che intendono svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle banche sta affrontando una stagione di profonda riforma, all’esito della quale sarà delineato un assetto particolarmente innovativo delle regole di governo societario.

2.Le principali novità a livello normativo sovranazionale

A livello normativo sovranazionale, è opportuno ricordare l’emanazione, in data 21 marzo 2018, degli Orientamenti congiunti dell’EBA e dell’ESMA sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave negli enti creditizi e nelle imprese di investimento (gli “Orientamenti Congiunti”) e la Guida BCE alla verifica dei requisiti di idoneità degli esponenti delle banche del maggio 2017 (la “Guida BCE([1])).

Più di recente, in data 31 luglio 2020, l’EBA e l’ESMA hanno posto in pubblica consultazione una proposta di modifica agli Orientamenti Congiunti (la “Pubblica Consultazione”) – così come previsto dall’art. 91, paragrafo 12, della direttiva 2013/36/UE in materia di vigilanza prudenziale (“CRD IV”), come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/878 (“CRD V”) e dall’art. 9 della Direttiva 2014/65/UE (“MiFID II”) – condotta per adeguare le definizioni riportate negli Orientamenti Congiunti alle novità introdotte dalla CRD V e dalla Direttiva UE 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (IFD). La Pubblica Consultazione si è conclusa il 31 ottobre 2020.

Nell’ambito della Pubblica Consultazione, si evidenziano le seguenti principali novità:

  • la figura dell’amministratore responsabile AML: nel contesto della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, è essenziale che l’alta direzione si assuma la responsabilità dell’identificazione, della valutazione e della gestione dei rischi AML. Si richiede pertanto agli istituti di identificare un membro del consiglio di amministrazione responsabile dell’attuazione delle disposizioni in materia AML, che deve avere conoscenze, competenze ed esperienze sufficienti in tale settore;
  • l’attenzione alla gender diversity: si evidenzia la necessità di considerare un’adeguata rappresentanza di tutti i generi all’interno dell’organo di gestione degli istituti e garantire che il principio delle pari opportunità sia rispettato nella selezione dei membri dell’organo di gestione. È inoltre prevista l’adozione di un’apposita diversity policy, idonea a valorizzare, fra l’altro, la diversità educativa e professionale, il sesso e l’età dei componenti del citato organo.

3.Le principali novità a livello normativo nazionale

A livello normativo interno, come noto, il Ministro dell’Economia e delle Finanze (“MEF”), in data 1° agosto 2017, ha posto in consultazione lo schema di decreto di attuazione dell’articolo 26 TUB (lo “Schema di Provvedimento”) che sarà adottato sentita la Banca d’Italia e il cui scopo è di individuare i requisiti e i criteri di idoneità che gli stessi devono soddisfare, i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere ricoperti, le cause che comportano la sospensione temporanea dall’incarico e la sua durata. La pubblica consultazione si è conclusa in data 22 settembre 2017. A oggi, il richiamato decreto attuativo non è ancora stato adottato, e pertanto continua ad applicarsi la disciplina attuativa del D.M. 18 marzo 1998, n. 161 (il “DM 161/1998”).

Si evidenzia, tuttavia, un ulteriore passo verso l’adozione del decreto attuativo dell’art. 26 TUB.

In data 16 ottobre 2020, infatti, Il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, ha rilasciato il parere n. 1604, a compimento dell’analisi dello Schema di Provvedimento (il “Parere del Consiglio di Stato”), nel quale, da un lato, ha formulato talune considerazioni, per lo più di carattere terminologico e, dall’altro, ha considerato positivamente lo Schema di Provvedimento, ritenendolo “una compiuta attuazione delle disposizioni normative di rango primario […], operando in modo proporzionato e ragionevole (esclusa in questa sede ogni valutazione di merito, riservata alla discrezionalità politico-amministrativa) quel rafforzamento degli standard di idoneità degli esponenti delle banche voluto già a livello europeo dal così detto pacchetto CRD IV”.

Quanto al contenuto dello Schema di Provvedimento, si sottolinea che esso, in linea con gli Orientamenti Congiunti e alla Guida BCE, rafforza significativamente gli standard di idoneità degli esponenti aziendali, introducendo, accanto ai requisiti di professionalità e onorabilità già previsti nella precedente formulazione dell’art. 26 TUB e del DM 161/1998, i nuovi parametri di correttezza([2]), competenza([3]), indipendenza([4]), oltre ai criteri di adeguata composizione degli organi collettivi([5]) e dei limiti al cumulo degli incarichi e disponibilità di tempo([6]).

Quanto agli specifici criteri di indipendenza, è utile sottolineare che, per le banche quotate, la relativa disciplina deve essere letta in combinato disposto con il nuovo Codice di Corporate Governance (il “Codice”), emanato il 30 gennaio 2020 in sostituzione del Codice di Autodisciplina delle società quotate del 2018. A tal proposito, si fa presente che il Codice diverrà applicabile a partire dal primo esercizio finanziario successivo al 31 dicembre 2020.

Nonostante i requisiti di indipendenza non abbiano subito modifiche sostanziali rispetto al Codice di autodisciplina del 2018, è utile sottolineare che il nuovo Codice, all’art. 2, Raccomandazione 7, raccomanda all’organo di amministrazione di individuare, ex ante, taluni criteri cd. “quantitativi” e “qualitativi” per poter valutare la significatività dei rapporti intrattenuti dagli amministratori e/o dai componenti dell’organo di controllo con la società o altri soggetti a essa collegati.

Il Codice introduce, inoltre, un’importante novità in merito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà essere considerato indipendente solo laddove soddisfi tutti i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice.

Gli ulteriori profili di novità introdotti dal nuovo Codice, che attengono agli altri amministratori, dispongono che:

  • l’organo di amministrazione comprenda almeno due amministratori indipendenti, diversi dal Presidente;
  • nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscano almeno un terzo dell’organo di amministrazione;
  • nelle società grandi che non hanno una proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscano almeno la metà dell’organo di amministrazione.

([1]) Vale la pena precisare che la riforma si innesta nel quadro del Meccanismo di Vigilanza Unico (“MVU”) di cui al regolamento (UE) n. 1024/2013, il cui articolo 4, paragrafo 1, lettera e) precisa che la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità forma parte della vigilanza della BCE sulla governance complessiva degli enti creditizi. In tale prospettiva, la Guida BCE si applica alle “verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità dei componenti dell’organo di amministrazione, sia con funzione di gestione (membri esecutivi) sia con funzione di supervisione strategica e controllo (membri non esecutivi), di tutti i soggetti sottoposti alla vigilanza diretta della BCE (enti significativi), che siano enti creditizi o società di partecipazione finanziaria (mista), nonché agli enti meno significativi nel contesto di autorizzazioni all’attività bancaria o partecipazioni qualificate. In base all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU, le regolari nomine presso gli enti meno significativi (cioè che non rientrano nel contesto delle autorizzazioni o delle partecipazioni qualificate) fanno parte delle attribuzioni delle autorità nazionali competenti (ANC)”.

([2]) Il criterio della correttezza si riferisce a condotte personali e professionali pregresse, quali la sussistenza di condanne, l’irrogazione di sanzioni ammnistrative e i provvedimenti disciplinari.

([3]) Il criterio della competenza si riferisce al possesso di una conoscenza teorica e di un’esperienza pratica in determinate materie (e.g., mercati finanziari, regolamentazione nel settore bancario e finanziario).

([4])  Il requisito di indipendenza si considera non sussistente, tra l’altro, per l’esponente partecipante nella banca o che abbia rapporti economici o professionali con la banca tali da comprometterne l’indipendenza o che sia stato esponente della banca per più di 9 anni negli ultimi 10.

([5]) In virtù dei criteri di adeguata composizione collettiva degli organi si richiede che la composizione degli organi di amministrazione e controllo sia adeguatamente diversificata in modo da alimentare il confronto e la dialettica interna, favorire l’emersione di una pluralità di approcci e prospettive, nonché supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi.

([6]) Il parametro della disponibilità di tempo e ai limiti al cumulo di incarichi prevede che lo stesso esponente non possa assumere più di 1 incarico esecutivo e 2 incarichi non esecutivi, ovvero 4 incarichi non esecutivi, pena la decadenza pronunciata dall’organo di appartenenza.



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