Il nuovo art. 118-bis del Testo Unico Bancario in materia di variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento


  01. Introduzione

In data 10 gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo art. 118-bis del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – il “TUB”) che disciplina le modalità attraverso cui le banche e gli intermediari finanziari devono attuare i piani di sostituzione nel caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito (i “Piani di Sostituzione”).

In particolare, è stato introdotto un meccanismo di regolazione preventiva dei rapporti contrattuali per gestire l’eventuale variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento. Tale meccanismo mira ad offrire, al verificarsi di tali eventi, un rimedio che consenta l’adeguamento del contratto secondo parametri predeterminati, evitando così incertezze circa la validità e/o eseguibilità dello stesso.

Ai fini della presente analisi, è utile precisare che:

  • per “indice di riferimento (benchmark)” si intende un indice in riferimento al quale viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l’allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance ai sensi dell’art. 3, par. 1, n. 3, del Regolamento Benchmark (infra definito);
  • per “variazioni sostanziali” si intendono le c.d. modifiche rilevanti o material changes della metodologia utilizzata per la determinazione dell’indice di riferimento, mentre non integrano tale fattispecie le variazioni quantitative dell’indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro; e
  • per “cessazione” si intende il venir meno, permanente o temporaneo, della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell’ente preposto a tale scopo.
 02. Quadro normativo

L’art. 118-bis del TUB è stato introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 207. Quest’ultimo, inter alia, ha dato attuazione all’art. 28, par. 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 dell’8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (“Regolamento Benchmark”).

Il Regolamento Benchmark

In particolare, l’art. 28, par. 2, del Regolamento Benchmark stabilisce che le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un indice di riferimento debbano:

  • redigere e mantenere solidi Piani di Sostituzione che specifichino le azioni da intraprendere in caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento;
  • ove possibile e opportuno, designare nei Piani di Sostituzione uno o più indici di riferimento alternativi a cui si possa fare riferimento per la sostituzione di quelli cessati o variati, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero valide alternative; e
  • fornire i Piani di Sostituzione ed eventuali aggiornamenti all’Autorità su richiesta di quest’ultima senza indebiti ritardi e rifletterli nella loro relazione contrattuale con i clienti.

Il TUB

In conformità al citato art. 28, par. 2, del Regolamento Benchmark, il nuovo art. 118-bis del TUB disciplina:

  1. le modalità di pubblicazione e comunicazione alla clientela dei Piani di Sostituzione, nonché l’aggiornamento degli stessi. In particolare:
    a) le banche e gli intermediari finanziari devono pubblicare, anche per estratto, e mantenere aggiornati i Piani di Sostituzione sul proprio sito internet;
    b) gli aggiornamenti dei Piani di Sostituzione devono essere portati a conoscenza della clientela tramite un’informativa relativa all’avvenuto aggiornamento – che rimandi alla versione aggiornata pubblicata sul sito internet – almeno una volta all’anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall’art. 119 del TUB in materia di comunicazioni periodiche alla clientela;
  2. le clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse. Nello specifico, le clausole devono consentire di individuare – anche per rinvio ai Piani di Sostituzione – le modifiche all’indice di riferimento o l’indice sostitutivo per le ipotesi di variazione o cessazione dell’indice di riferimento applicato al contratto;
  3. l’obbligo di comunicazione al cliente entro trenta giorni dal verificarsi della variazione sostanziale o della cessazione dell’indice di riferimento applicato al contratto. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate, incluso il tasso di interesse, in sede di liquidazione del rapporto;
  4. l’inefficacia delle modifiche e delle sostituzioni dell’indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell’articolo in esame. In caso di inefficacia, troverà applicazione l’indice sostitutivo definito ai sensi del Regolamento Benchmark.
    Nel caso in cui quest’ultimo non sia definito, troverà applicazione il tasso previsto dall’art. 117, comma 7, lett. a), del TUB([1]) ovvero il tasso previsto dall’art. 125-bis, comma 7, lett. a), del TUB([2]) per i contratti di credito di cui al Titolo VI, Capo II, del TUB in materia di credito al consumo;
  5. l’ambito di applicazione: le regole sopra citate si applicano ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB (operazioni e servizi bancari e finanziari, credito al consumo e servizi di pagamento) in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, anche ove diversi dai contratti finanziari di cui all’art. 3, par. 1, n. 18), del Regolamento Benchmark (i.e., un contratto in base al quale il creditore concede o s’impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga); e
  6. l’inapplicabilità dell’art. 118 del TUB in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in relazione alla fattispecie disciplinata dal medesimo art. 118-bis del TUB.
03. Conclusioni   

In applicazione del nuovo art. 118-bis del TUB, le banche e gli intermediari finanziari entro il 10 gennaio 2025 dovranno:

  • rendere nota alla clientela la pubblicazione dei Piani di Sostituzione secondo quanto previsto dal precedente §1 in materia di pubblicazione e comunicazione degli stessi alla clientela; e
  • comunicare ai clienti le variazioni contrattuali necessarie per introdurre le clausole descritte al precedente §2 (mediante forma scritta o altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente). La comunicazione deve contenere in modo evidenziato la formula «Proposta di modifica unilaterale del contratto».

Come sopra anticipato, la modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione mentre, in caso di recesso, il cliente avrà diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate in sede di liquidazione del rapporto.


([1]) Ci si riferisce al tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.

([2]) Ai sensi del richiamato articolo: “nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali, il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese”.


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