Emergenza COVID-19 – udienze civili: cosa cambia?


I.          La disciplina legislativa

Con il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Decreto Cura Italia”), e il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “Decreto Liquidità”), sono state introdotte due tipologie di misure emergenziali nel settore della giustizia civile:

Misure immediate:

  1. Rinvio d’ufficio di tutte le udienze fissate nel periodo 9 marzo – 11 maggio 2020 a data successiva all’11 maggio 2020;
  2. sospensione di tutti i termini processuali per il medesimo periodo;
  3. non applicazione delle misure immediate sub 1) e 2) esclusivamente in relazione ad alcuni procedimenti ritenuti indifferibili (tra questi, i procedimenti per la sospensione degli effetti di sentenze provvisoriamente esecutive e i procedimenti in cui il ritardo nella trattazione comporterebbe un grave pregiudizio per le parti secondo un’attestazione di urgenza rilasciata dal Presidente dell’ufficio giudiziario o dal Giudice competente – cfr. sotto sub II).

Misure organizzative:

Incarico agli uffici giudiziari di prevedere che tutte le udienze che si svolgeranno fino al 30 giugno 2020 si svolgano con modalità tali da assicurare il rispetto dei principi di sicurezza sanitaria per contenere gli effetti della pandemia, secondo i seguenti criteri di massima (cfr. sotto sub III):

  • Svolgimento in videoconferenza delle udienze che prevedano la sola presenza di parti e difensori;
  • Svolgimento in forma scritta delle udienze che prevedano la sola presenza dei difensori;
  • Svolgimento in personam delle udienze in cui sia richiesta la presenza di soggetti ulteriori (quali testimoni, terzi, consulenti, etc.), con l’individuazione di regole specifiche di comportamento da adottare al fine di garantire la sicurezza sanitaria di tutti i presenti.

II.         La dichiarazione di urgenza per la trattazione immediata

La dichiarazione per la trattazione d’urgenza è fatta dal Presidente dell’ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso e, per le cause già iniziate, dal giudice istruttore o dal presidente del collegio, con provvedimento non impugnabile, senza necessità di contraddittorio con le parti.

Secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano[1] la valutazione dell’urgenza e della sussistenza del presupposto del grave pregiudizio è rimessa all’apprezzamento del Giudice, sulla base dell’esame della singola fattispecie e delle circostanze che la caratterizzano, tra le quali possono rilevare i seguenti elementi:

  • stati di bisogno o di altre situazioni gravemente pregiudizievoli che impongano l’adozione di provvedimenti immediati;
  • attinenza del pregiudizio ai diritti della persona (tutela della salute, tutela dell’integrità famigliare, tutela del posto di lavoro);
  • pregiudizi di natura patrimoniale sia ex latere debitoris che ex latere creditoris, in relazione ai quali l’esistenza di “gravi e rilevanti condotte di sottrazione (o di pericolo di sottrazione) del bene o della garanzia patrimoniale” assume particolare rilevanza;
  • condotte che incidano gravemente sull’attività di impresa compromettendo l’integrità dell’avviamento o di singole componenti dell’azienda (e.g., tutela del marchio o di altre componenti aziendali che richiedano una tutela reale immediata).

Un necessario carattere di urgenza sarebbe anche da rinvenire nella maggior parte degli affari trattati dalle sezioni che si occupano di fallimenti e/o esecuzioni.

Il Tribunale di Roma[2], diversamente, invita i Giudici ad adottare un “equilibrato criterio di valutazione del parametro della gravità del pregiudizio”, all’interno del quale viene data rilevanza, ad esempio, alla trattazione urgente per le cause chiamate per la precisazione delle conclusioni o per la decisione delle richieste istruttorie delle parti, soprattutto se di risalente ruolo. 

L’opportunità di una trattazione urgente delle cause chiamate per la precisazione delle conclusioni è condivisa anche dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Milano[3].

III.        Le nuove tipologie di udienza

Per le udienze da trattarsi nel periodo fino al 30 giugno 2020 il Decreto Cura Italia individua tre differenti tipologie di udienza:

(a) Udienza telematica (mediante collegamento da remoto/videoconferenza);

(b) Udienza scritta;

(c) Udienza in personam (da utilizzare in tutti i casi in cui non sia possibile adottare le forme di cui ai punti (a) e (b), con particolari cautele volte a garantire la sicurezza sanitaria dei partecipanti).

Il Decreto Cura Italia e il protocollo adottato dal Consiglio Superiore della Magistratura su proposta del Consiglio Nazionale Forense (“Protocollo CSM-CNF”)[4] contengono alcune istruzioni operative per lo svolgimento dell’udienza telematica e dell’udienza scritta.

Udienza telematica:

  • da utilizzare per le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti (il ricorso all’udienza telematica è, dunque, escluso, in linea generale, per tutte le udienze istruttorie, tra cui, ad esempio, quelle di assunzione della prova per testi o di giuramento[5] o audizione di CTU);
  • lo svolgimento dell’udienza deve avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti;
  • l’udienza è organizzata e gestita tramite l’applicativo Microsoft Teams[6];
  • la convocazione per l’udienza telematica avviene mediante provvedimento del giudice da comunicarsi alle parti almeno 7 (sette) giorni prima della data dell’udienza e contenente l’indicazione di giorno, ora e il link ipertestualedi collegamento all’aula di udienza telematica;
  • la mancata comparizione delle parti all’udienza telematica ha gli stessi effetti della mancata comparizione personale previsti dal codice di procedura civile, previa verifica della regolare comunicazione del provvedimento di convocazione;
  • alle parti non ancora costituite è garantito l’accesso al fascicolo telematico e alla convocazione all’udienza telematica;
  • il giudice deve verificare che all’udienza telematica partecipino solamente i soggetti legittimati;
  • nello svolgimento dell’udienza telematica le parti possono usufruire di tutti gli strumenti propri dei sistemi informatici applicati, ad esempio la condivisione dello schermo per l’esibizione di documenti in udienza, previa autorizzazione del Giudice;
  • è vietata la registrazione dell’udienza;
  • all’udienza il giudice deve dare atto a verbale delle modalità con cui viene accertata l’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà a partecipare;
  • al termine dell’udienza il giudice deve dare lettura del verbale e invita i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all’udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell’udienza mediante l’applicativo è avvenuto regolarmente.

Udienza scritta:

  • da utilizzare per le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori;
  • già con delibera dell’11 marzo 2020[7] il CSM aveva raccomandato agli uffici giudiziari di consentire ai giudici questa forma di trattazione con preferenza;
  • prevede lo scambio e il deposito telematico di note scritte sintetiche, contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, e l’adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
  • il giudice, con provvedimento telematico, assegna un congruo termine per il deposito telematico delle note scritte, anteriore alla data fissata per l’udienza, e la cancelleria comunica tale provvedimento alle parti;
  • i difensori depositano le note scritte da denominarsi “note di trattazione scritta” tramite PCT, redigendole nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, e inserendo un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze;
  • in relazione alla data dell’udienza originariamente fissata il giudice potrà: a) mantenere la data già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo;
  • il giudice, alla data fissata per l’udienza, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di assegnazione dei termini per note e del deposito delle stesse;
  • dalla data dell’udienza decorrono i termini di legge per l’assunzione del provvedimento del giudice (istruttorio o decisorio, che conterrà, se necessario, anche l’indicazione della successiva udienza).

Udienza in personam:

  • qualora le udienze debbano tenersi presso gli uffici giudiziari, si prevede la possibile celebrazione delle stesse a porte chiuse ai sensi dell’art. 128 c.p.c. e l’adeguata calendarizzazione, previa individuazione e fissazione da parte dei singoli uffici giudiziari di linee guida per l’accesso e l’utilizzo degli uffici volte ad evitare assembramenti.

IV.       Le nuove tipologie di udienza

Roma

Udienza telematica e udienza scritta

Il 9 aprile 2020 il Tribunale di Roma e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma hanno adottato un protocollo per la disciplina di dettaglio delle udienze telematiche e scritte[8]. Il protocollo è sostanzialmente allineato alle indicazioni contenute nel Protocollo CSM-CNF, che vengono riconfermate, con alcune variazioni/integrazioni:

  • viene esteso a 10 (dieci) giorni il termine entro il quale deve essere inviato alle parti il provvedimento di convocazione all’udienza telematica;
  • si prevede espressamente che la convocazione all’udienza telematica può essere inclusa in qualsiasi provvedimento di fissazione, differimento o rinvio di udienza o altro provvedimento di prosecuzione del giudizio;
  • le udienze telematiche dovranno essere fissate a orari congruamente distanziati tra loro, per consentire un’ordinata partecipazione;
  • con istanza congiunta i difensori possono rinunciare alla partecipazione personale delle parti e richiedere che l’udienza sia condotta in modalità telematica, eventualmente anche a seguito di un differimento comunque non superiore a 60 giorni;
  • è previsto il rinvio (obbligatorio) dell’udienza telematica da parte del Giudice in caso “di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino” (di cui deve darsi atto a verbale);
  • sono previste delle indicazioni specifiche per la redazione delle eventuali note di replica che richiedano lo sviluppo di contestazioni articolate nel caso di utilizzo dell’udienza scritta;
  • la trattazione scritta dell’udienza è espressamente dichiarata applicabile anche all’udienza di prima comparizione.

Con le successive Linee Guida vincolanti del 20 aprile 2020[9], il Tribunale di Roma, ha ulteriormente previsto quanto segue:

  • per il periodo sino al 12 maggio 2020, i presidenti di sezione devono individuare, tra i procedimenti fissati in udienza nel medesimo periodo, i procedimenti “la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”, adottando un equilibrato criterio di valutazione della gravità del pregiudizio (e.g. le udienze fissate per la precisazione delle conclusioni o per la decisione sulle richieste istruttorie delle parti, specie se di risalente iscrizione a ruolo, potranno essere preferite);
  • per il periodo dal 12 maggio sino al 30 giugno 2020, è demandata a ciascun giudice l’individuazione delle cause da rinviare a data successiva al 30 giugno 2020 e quelle da trattare immediatamente, secondo alcuni criteri precisamente individuati (e.g. la trattazione immediata deve essere valutata tenendo in considerazione: le cause di più risalente iscrizione a ruolo, le cause inerenti diritti fondamentali, le cause che non necessitano di attività istruttoria ovvero la cui attività istruttoria sia stata già integralmente espletata);
  • i presidenti di sezione devono stabilire il numero minimo e/o massimo di procedimenti che ogni giudice potrà trattare in ciascuna udienza;
  • per le cause che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, è rimessa al giudice la “facoltà di scegliere fra la trattazione da remoto e quella in forma scritta”[10];
  • le udienze telematiche e scritte dovranno essere trattate seguendo le previsioni concordate nel protocollo sottoscritto con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 9 aprile 2020;
  • ulteriori disposizioni per la trattazione delle udienze potranno essere adottate tramite la stipula di protocolli ad hoc tra presidenti di sezione e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in considerazione della peculiarità di alcune materie (e.g. sez. fallimentare).

La Corte d’Appello di Roma, con provvedimento del 17 marzo 2020[11], ha previsto che la trattazione dell’udienza telematica debba essere comunicata preventivamente ai procuratori con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento all’udienza mediante posta elettronica ordinaria, e che per ilo suo regolare svolgimento debba essere garantita

  • la disponibilità di un’idonea postazione informatica per tutti i partecipanti;
  • la disponibilità di un solo collegamento per parte processuale;
  • la presenza, nella stessa stanza, della sola parte processuale legittimata per tutta la durata dell’udienza;
  • l’impegno di ciascun partecipante a non registrare l’udienza (da rendersi con dichiarazione scritta a verbale).

Udienza in personam

Per le udienze che non possano essere trattate tramite collegamento da remoto o tramite trattazione scritta, il Tribunale di Roma ha adottato le seguenti disposizioni[12]:

  • ogni causa dovrà essere fissata ad orario determinato e differenziato dalle altre in modo da evitare la contemporanea presenza, anche nei pressi dell’aula di udienza, di persone non interessate alla causa in trattazione ovvero in attesa della trattazione di altri procedimenti;
  • saranno indicati l’orario di espletamento dell’interrogatorio delle parti, del tentativo di conciliazione, della convocazione del CTU, dell’escussione di ciascun testimone in base alla prevedibile durata della sua deposizione e in modo da evitare contatti con gli altri testimoni;
  • quotidianamente, il personale di sicurezza agli ingressi del tribunale riceverà dalle cancellerie un elenco delle cause in trattazione per consentire l’ingresso ai soli soggetti che ne abbiano titolo. Parimenti, gli avvocati in ingresso avranno l’obbligo di mostrare la comunicazione di cancelleria;
  • i giudici potranno valutare la possibilità che l’udienza sia celebrata a porte chiuse ai sensi dell’art. 128 c.p.c.;
  • l’accesso all’aula sarà consentito esclusivamente ai difensori, alle parti e ai testimoni interessati alla trattazione;
  • sarà rispettata la distanza interpersonale minima di un metro fra le persone ammesse in aula e un’adeguata areazione della stessa;
  • tutti i soggetti ammessi all’aula di udienza saranno tenuti ad indossare mascherine e guanti;
  • al termine dell’udienza, sarà disposto un immediato allontanamento dall’aula e dal tribunale di tutte le persone che abbiano partecipato.

Milano

Udienza telematica e udienza scritta

Le Linee Guida vincolanti adottate dal Tribunale[13] e dalla Corte d’Appello di Milano[14] il 10 aprile 2020 contengono un generale richiamo al DL Cura Italia e al Protocollo CSM-CNF per quanto riguarda lo svolgimento delle udienze in forma telematica e in forma scritta, rinviando l’implementazione di indicazioni tecniche e di dettaglio ad un successivo protocollo da adottarsi dal Presidente della sezione civile di concerto con l’Ordine degli Avvocati.

Il Tribunale di Milano ha inoltre previsto che tutte le udienze per la precisazione delle conclusioni che saranno trattate sino al 30 giugno 2020 saranno condotte secondo le modalità dell’udienza scritta, con le seguenti precisazioni:

  • le note scritte dovranno contenere le sole conclusioni e dovranno essere depositate entro il termine che verrà indicato dal Giudice (in ogni caso non oltre 5 giorni prima dell’udienza);
  • all’udienza, se almeno una delle parti avrà depositato le note, il Giudice tratterrà la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusivi; diversamente emetterà ordinanza ex art. 309 c.p.c. fissando successiva udienza per l’estinzione del giudizio.

La Corte d’Appello di Milano ha previsto l’obbligatorietà della forma dell’udienza scritta per tutte le udienze che richiedano la presenza sei soli difensori. Per le udienze di precisazione delle conclusioni la Corte fornisce le seguenti istruzioni:

  • i difensori provvedono a depositare in via telematica le proprie istanze e conclusioni entro il terzo giorno libero antecedente la data dell’udienza; i depositi telematici sono accettati dalla cancelleria entro due giorni segnalando ai consiglieri relatori l’avvenuto deposito;
  • se nessun difensore provvede al deposito di note la Corte provvederà ex art. 309 c.p.c.;
  • alla data dell’udienza il Collegio emetterà fuori udienza il provvedimento di assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.;
  • laddove uno o più difensori dovessero prospettare una oggettiva difficoltà tecnica per l’utilizzo del telematico, potranno richiedere al Presidente del Collegio un rinvio dell’incombente;
  • le predette modalità potranno essere derogate dal Collegio provvedimento del Presidente che sarà comunicato alle parti.

Udienza in personam

Nei casi in cui non siano applicabili le modalità di trattazione telematica o scritta, le Linee Guida del Tribunale di Milano prevedono che l’udienza debba avvenire secondo modalità protettive di tutti i partecipanti, riducendo al minimo essenziale la presenza di difensori ed osservando le condizioni ambientali di necessario distanziamento tra i soggetti presenti[15].

Le Linee Guida della Corte d’Appello di Milano prevedono inoltre che le udienze in personam si svolgano a porte chiuse ex art. 128 c.p.c. e debbano tenersi esclusivamente in aule di udienza e non negli studi dei presidenti o dei giudici, con chiamata delle singole cause adeguatamente scaglionata nel tempo e comunicata anticipatamente, e con il pieno rispetto tra tutti i partecipanti delle distanze minime e delle cautele indicate dalle Autorità Sanitarie, oltre che dai provvedimenti eventualmente successivamente emanati dalla Presidenza della Corte e dalla Procura Generale [16].

Torino

Udienza telematica e udienza scritta

Con le Linee Guida del 23 marzo 2020[17] il Tribunale di Torino ha disposto quanto segue:

  • tutte le udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori dovranno essere trattate mediante udienza scritta;
  • l’udienza scritta dovrà essere adottata anche per l’udienza di assunzione del giuramento del CTU che, in quanto ausiliario del giudice, non può essere considerato un soggetto processuale terzo. In questo caso sarà inviato alle parti e al CTU il quesito predisposto dal giudice, unitamente alle modalità per lo svolgimento dell’incarico e il CTU depositerà telematicamente la dichiarazione di impegno ex art. 193 c.p.c.;
  • solo qualora non sia possibile la trattazione scritta, il giudice potrà disporre la trattazione telematica dell’udienza.

Udienza in personam

L’udienza in personam dovrà essere celebrata a porte chiuse, ai sensi dell’art. 128 c.p.c., e con l’utilizzo di un’aula di udienza idonea a garantire il distanziamento tra tutti i presenti.

Napoli

Udienza telematica e udienza scritta

Con le Linee Guida del 18 marzo 2020[18] il Tribunale di Napoli ha espressamente stabilito che tutte le udienze relative alle cause la cui trattazione non sia sospesa dovranno svolgersi esclusivamente seguendo la trattazione telematica o scritta, escludendosi qualsiasi forma di trattazione in personam.

Udienza in personam

La Corte d’Appello di Napoli[19] consente che le udienze possano eccezionalmente anche svolgersi in personam. In tal caso, si svolgeranno a porte chiuse, con la partecipazione dei soli soggetti di cui sia richiesta la presenza in aula e secondo modalità tali da garantire il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro e previa la fissazione, per il loro inizio, di un orario tale da evitare assembramenti di persone anche negli ambienti esterni all’aula di udienza.

Bologna

Udienza telematica e udienza scritta

In materia di udienza telematica e udienza scritta le Linee Guida emanate dal Tribunale di Bologna[20] richiamano le disposizioni del Decreto Cura Italia e ne demandano l’implementazione di dettaglio ad un ulteriore protocollo da emanare di concerto con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Udienza in personam

Le udienze in personam, da svolgersi esclusivamente in casi “eccezionali di procedimenti indifferibili”, possono essere trattate esclusivamente con l’adozione di ogni cautela in ossequio alle prescrizioni sanitarie, e, segnatamente, il distanziamento tra le persone, l’utilizzo di guanti e mascherine anti contagio, la riduzione al minimo dei soggetti presenti nello stesso tempo e nello stesso luogo.

Analoghe disposizioni sono contenute anche nelle Linee Guida emanate dalla Corte d’Appello di Bologna[21], che prevede, inoltre, l’espressa adozione della modalità di trattazione scritta per le udienze per cui era originariamente prevista la decisione orale ex art. 281-sexies c.p.c.


[1] Cfr. le Linee Guida vincolanti adottate dal Presidente del Tribunale di Milano (prot. n. 56 del 10 aprile 2020).

[2] Cfr. le Linee Guida vincolanti adottate dal Presidente del Tribunale di Roma (prot. n. 5273 del 20 aprile 2020).

[3] Cfr. le Linee Guida vincolanti adottate dal Presidente del Tribunale di Milano (prot. n. 56 del 10 aprile 2020), pag. 7; cfr. le Linee Guida vincolanti adottate dal Presidente della Corte d’Appello di Milano (prot. n. 3416 del 10 aprile 2020), pag. 3.

[4] Cfr. la delibera plenaria del CSM del 26 marzo 2020.

[5] Il Tribunale di Torino, al contrario, ritiene applicabile la forma dell’udienza scritta all’udienza di giuramento del CTU, cfr. le Linee Guida adottate dal Presidente del Tribunale di Torino(prot. n. 1797 del 23 marzo 2020), pag. 5.

[6] Cfr. il provvedimento emanato dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi presso il Ministero della Giustizia in data 20 marzo 2020

[7] Cfr. la delibera plenaria del CSM dell’11 marzo 2020 di approvazione di ulteriori linee guida per gli uffici giudiziari.

[8] Cfr. il Protocollo fra il Tribunale ordinario di Roma e il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma per lo svolgimento delle udienze civili tramite collegamento da remoto e tramite trattazione scritta, ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. f) e lett. h), del Decreto Cura Italia, sottoscritto in data 9 aprile 2020.

[9] Cfr. le Linee Guida vincolanti adottate dal Presidente del Tribunale di Roma (prot. n. 5273 del 20 aprile 2020).

[10] Da notare che con il provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma (prot. n. 4300 del 20 marzo 2020) il Tribunale di Roma aveva disposto l’adozione preferenziale dell’udienza scritta.

[11] Cfr. il provvedimento del Presidente della Corte d’Appello di Roma (prot. n. 9382 del 17 marzo 2020).

[12] Cfr. le Linee Guida vincolanti adottate dal Presidente del Tribunale di Roma (prot. n. 5273 del 20 aprile 2020), Allegato 1, sez. I), lett. E  e sez. II).

[13] Cfr. le Linee Guida vincolanti adottate dal Presidente del Tribunale di Milano (prot. n. 56 del 10 aprile 2020).

[14] Cfr. le Linee Guida vincolanti adottate dal Presidente della Corte d’Appello di Milano (prot. n. 3416 del 10 aprile 2020).

[15] Cfr. le  Linee Guida vincolanti adottate dal Presidente del Tribunale di Milano (prot. n. 56 del 10 aprile 2020), pag. 6.

[16] Cfr. le Linee Guida vincolanti adottate dal Presidente della Corte d’Appello di Milano (prot. n. 3416 del 10 aprile 2020), pag. 7.

[17] Cfr. le Linee Guida adottate dal Presidente del Tribunale di Torino(prot. n. 1797 del 23 marzo 2020).

[18] Cfr. le Linee Guida adottate dal Presidente del Tribunale di Napoli (decreto n. 68 del 18 marzo 2020).

[19] Cfr. le Linee Guida adottate dalla Corte d’Appello di Napoli (decreto n. 139 del 26 marzo 2020).

[20] Cfr. le Linee Guida adottate dal Presidente del Tribunale di Bologna(decreto n. 28).

[21] Cfr. le Linee Guida adottate dal Presidente della Corte d’Appello di Bologna (decreto n. 79 del 10 aprile 2020).


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