Decreto Semplificazioni: le novità in tema di aumenti di capitale


1. Premessa

In data 16 luglio 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” che introduce un quadro di misure organiche volte a facilitare la ripresa economica del Paese dopo l’emergenza Covid-19 (“Decreto Semplificazioni”).

Tra gli interventi previsti dal provvedimento legislativo, si segnala quello di cui all’art. 44, rubricato “Misure a favore degli aumenti di capitale”, contenente disposizioni volte a rendere più agevole la capitalizzazione (o la ricapitalizzazione) delle società italiane, quotate e non, al fine di contrastare l’attuale crisi di liquidità delle imprese e, allo stesso tempo, prevenire un eccessivo squilibrio tra patrimonio netto e indebitamento delle società (l’ “Art. 44”).

In particolare, le previsioni di cui all’Art. 44 mirano così ad incentivare il ricorso all’equity mediante:

a)la deroga temporanea alle maggioranze rafforzate previste dal codice civile per deliberare gli aumenti di capitale; nonché

b) la modifica delle previsioni riguardanti il diritto d’opzione ai sensi dell’art. 2441 c.c.

2. La riduzione dei quorum delle delibere dell’assemblea straordinaria

L’Art. 44 prevede una riduzione – in vigore fino al 30 aprile 2021 – delle maggioranze assembleari rafforzate ai sensi degli artt. 2368, comma 2, e 2369, commi 3 e 7, c.c. richieste per l’adozione delle seguenti delibere:

  • aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti in natura o di crediti (ai sensi degli artt. 2440 e 2441 c.c.);
  • introduzione nello statuto della clausola che consente di escludere in determinate circostanze il diritto di opzione dei soci (ai sensi dell’art. 2441, comma 4, c.c.); e
  • attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale (ai sensi dell’art. 2443 c.c.).

Alla luce delle modifiche introdotte, pertanto, le delibere sopra elencate possono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta (50%+1) del capitale presente e rappresentato nell’assemblea (quorum deliberativo), anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate, a condizione che intervenga in assemblea almeno la metà del capitale sociale (quorum costitutivo)[1].

Si ritiene opportuno segnalare un paio di spunti di riflessione:

  • considerato il riferimento agli artt. 2368, comma 2, e 2369, commi 3 e 7, c.c., che regolano gli aumenti di capitale nelle S.p.A., è dubbio se la riduzione eccezionale delle maggioranze assembleari sia da applicarsi alle sole società per azioni (cui quegli articoli si riferiscono) o debba estendersi analogicamente anche alle S.r.l. (i cui articoli non sono invece richiamati);
  • il riferimento alla delega agli amministratori ai sensi dell’art. 2443 c.c., se interpretato estensivamente, consentirebbe di includere nel perimetro oggettivo di applicazione anche gli aumenti di capitale in denaro e non solo quelli da effettuarsi mediante conferimenti in natura o di crediti.

3. Il diritto di opzione

Ulteriore oggetto di modifica ad opera del Decreto Semplificazioni è il diritto di opzione, disciplinato dall’art. 2441 c.c., il quale prevede che, a seguito di approvazione della delibera di aumento del capitale sociale, le azioni di nuova emissione debbano di regola essere offerte in opzione ai soci, in proporzione al numero delle azioni possedute, salvi i casi espressamente previsti.

3.1 Gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione

Ai sensi dell’art. 2441, comma 4 c.c., l’effettuazione di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione è ad oggi concessa alle società quotate su mercati regolamentati che abbiano inserito un’apposita clausola statutaria, nel limite del 10% del capitale sociale e a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni.

Il Decreto Semplificazioni introduce alcune disposizioni, di natura sia permanente che transitoria, che ampliano il campo applicativo della norma.

Per quanto concerne le disposizioni di natura permanente, l’Art. 44, comma 4, estende la possibilità di fare ricorso a tale istituto anche alle società con azioni negoziate su mercati multilaterali di negoziazione.

Inoltre, si prevede:

  • la pubblicazione da parte degli amministratori, entro il termine previsto per la convocazione dell’assemblea, di una relazione che illustri le ragioni dell’esclusione o della limitazione del diritto di opzione[2];
  • che, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, il limite quantitativo del 10%, in relazione al quale può essere escluso il diritto di opzione, sia calcolato sulla base del numero preesistente di azioni, anziché del capitale sociale.

Con riferimento, invece, alle disposizioni di natura temporanea, l’Art. 44, comma 3, prevede – per le società con azioni quotate sia su mercati regolamentati che negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione – fino al 30 aprile 2021:

  • la possibilità di deliberare aumenti di capitale ai sensi dell’art. 2441, comma 4, c.c.:
  1. anche in mancanza di espressa previsione statutaria in tal senso;
  2. nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20% del numero delle azioni preesistenti;
  • la riduzione da 30 a 15 giorni[3]dei termini di convocazione dell’assemblea chiamata a discutere e deliberare sulla proposta di aumento di capitale.

3.2 Gli aumenti di capitale offerti in opzione ai soci

L’Art. 44, comma 4, infine, introduce ulteriori disposizioni permanenti che modificano la disciplina degli aumenti di capitale offerti in opzione ai sensi dell’art. 2441, prevedendo la sostituzione integrale (e la parziale modifica rispetto alla versione precedente) dei commi 2 e 3 di quest’ultimo articolo.

In particolare, per quanto concerne le modifiche introdotte, si prevede:

  • un termine minimo di 14 giorni – precedentemente pari a 15 giorni – che deve essere concesso ai soci per l’esercizio del diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione oggetto dell’aumento di capitale[4], che inizia a decorrere dal momento della pubblicazione della relativa offerta sul sito internet della società o, in mancanza, dall’iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese;
  • la modifica del diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoptate al temine del periodo utile, mediante:
  1. l’eliminazione dell’obbligo per gli amministratori di offrire sul mercato regolamentato i diritti di opzione non esercitati; nonchè
  2. l’introduzione della possibilità per le società con azioni quotate sia su mercati regolamentati che su sistemi multilaterali di negoziazione di imporre ai soci, che intendano esercitare il diritto di prelazione sulle azioni non optate, di avvalersene contestualmente all’esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte.



[1] La disposizione fa ricorso al quorum deliberativo più basso consentito dall’art. 83, comma 2, della Direttiva (UE) 2017/1132.

[2] Tale modifica è funzionale a rendere applicabili gli obblighi di motivazione imposti agli emittenti quotati dal combinato disposto degli artt. 125-ter, comma 1 del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche (“TUF”) e dell’art. 72, comma 1-bis e 3del Regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (“Regolamento Emittenti”) anche alle società con azioni negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione.

[3] In merito a quest’ultima disposizione, occorre tenere presente che l’art. 5, paragrafo 1, comma 2 della Direttiva (UE) 2007/36 consente di ridurre a 14 giorni il termine di convocazione dell’assemblea, qualora la società offra agli azionisti la possibilità di votare con mezzi elettronici accessibili a tutti, con esclusione, però, delle assemblee annuali.

[4]  Tale disposizione allinea l’art. 2441, comma 2 c.c. al termine minimo previsto dall’art. 72 paragrafo 3 della Direttiva (UE) 2017/1132.


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