Carne “coltivata” e carne “vegetale”: quale futuro sulle tavole italiane?


Lo scorso dicembre sono entrate in vigore nuove disposizioni in materia di carne coltivata e prodotti sostitutivi della carne contenenti proteine vegetali. La legge n. 172/2023 (di seguito per brevità la “Legge”) ha vietato:

  • la produzione e commercializzazione di “carne coltivata” (sia nel settore alimentare sia in quello dei mangimi);
  • l’uso della denominazione carne in relazione ai prodotti trasformati contenenti proteine vegetali e non animali.
Carne coltivata e carne vegetale

La Legge vieta la produzione di “carne coltivata” o “carne in vitro”, ossia carne animale che ha origine da cellule staminali coltivate in laboratorio (c.d. “agricoltura cellulare”).

Comunemente, tale alimento è noto anche come “carne sintetica” o “carne artificiale”. Tuttavia, la comunità scientifica ha contestato tali denominazioni, ormai ampiamente diffuse e utilizzate, ritenendole improprie e fuorvianti. Infatti, la carne coltivata è costituita esclusivamente da cellule animali e non rientra quindi nella definizione di “elemento sintetico”, che indica invece i prodotti non presenti in natura, ma risultanti dalla sintesi di più elementi mediante processi chimici.

La Legge disciplina inoltre quei prodotti che pur chiamandosi “carne” non sono di natura animale, ma derivano dalla trasformazione di proteine vegetali, nota anche come “carne vegetale”.

Carne coltivata: no alla produzione e commercializzazione

La Legge vieta la produzione e l’immissione sul mercato italiano di “alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati”.

In Italia quindi non solo non sarà possibile produrre carne coltivata, ma non si potrà neppure importare quella realizzata negli altri paesi, compresi quelli dell’Unione Europea.

La norma è molto stringente e rappresenta uno dei pochi casi di divieto alla libera circolazione delle merci, pilastro fondante dell’Unione Europea. Tale deroga è stata giustificata sulla base del principio di precauzione (art. 7 Reg. CE 178/2002), che consente limitazioni alla circolazione degli alimenti nel territorio dell’UE, qualora, pur in un contesto d’incertezza sul piano scientifico, sia emersa la possibilità di effetti dannosi per la salute.

L’eccezionalità di tale deroga ne limita fortemente la portata: in base al diritto europeo, il divieto introdotto dall’Italia può essere considerato solamente una misura provvisoria di gestione del rischio, da riesaminare a seguito di nuove informazioni scientifiche.

Al momento risulta tuttavia molto difficile prevedere l’orizzonte temporale del divieto, che verosimilmente sarà vagliato dall’Unione Europea anche alla luce delle discipline introdotte negli altri Stati membri.

Non chiamatela “carne”

La Legge ha introdotto un ulteriore divieto, relativo ai prodotti di origine vegetale, comunemente commercializzati con la denominazione carne. La legge ha infatti decretato lo stop al meat sounding, ossia all’utilizzo di termini tipici della macelleria, della salumeria, della pescheria, o di nomi di alimenti di origine animale, in relazione a prodotti trasformati contenenti proteine vegetali e non animali.

Ci si attende quindi che non possano più essere utilizzate denominazioni quali “hamburger di ceci”, “fishburger di verdure” o “mortadella veg”, che potranno essere riferite solo agli alimenti contenti proteine prevalentemente animali – anche in aggiunta a quelle vegetali – e purché la composizione dell’alimento sia chiara al consumatore.

Il divieto ha l’obiettivo di impedire l’uso di termini impropri che possano trarre in inganno il consumatore. Le denominazioni ritenute ambigue saranno elencate da un decreto ministeriale che dovrebbe essere pubblicato entro due mesi.

Quali conseguenze per chi infrange i divieti?

La Legge detta le medesime sanzioni per i trasgressori del divieto di produzione e commercializzazione di carne coltivata e del divieto di meat sounding, disponendo sanzioni sia amministrative, sia pecuniarie, sia infine interdittive:

  • sanzione da 10.000 a 60.000 Euro o pari al 10 % del fatturato totale annuo realizzato dal trasgressore nell’ultimo esercizio quando tale importo è superiore a 60.000 Euro. È previsto comunque un tetto massimo alla sanzione di 150.000 Euro;
  • confisca della merce;
  • divieto di accesso a contributi, finanziamenti, agevolazioni o altre erogazioni simili concessi dallo Stato, dall’UE o da enti pubblici per lo svolgimento di attività imprenditoriali. L’interdizione può essere disposta per un periodo da 1 a 3 anni;
  • chiusura dello stabilimento di produzione, anche in questo caso per un periodo da 1 a 3 anni.

La formulazione della norma sembra voler reprimere tali condotte nella modalità più ampia possibile, estendendo il ventaglio dei soggetti trasgressori non solo agli operatori del settore alimentare o dei mangimi, ma anche a chiunque abbia finanziato, promosso o agevolato in qualunque modo la produzione e commercializzazione di carne coltivata e le pratiche di meat sounding.

Sulle altre tavole europee

Pur non essendo disciplinata a livello europeo, la carne coltivata è già commercializzata e consumata in numerosi Stati Membri.

Ad esempio, l’Olanda si è dimostrata sensibilmente favorevole al consumo di prodotti sostitutivi della carne “tradizionale” (basti pensare all’ok al consumo di insetti e cibi da essi derivati) e la carne coltivata può già essere degustata dal pubblico. È proprio qui che gli operatori del settore stanno aprendo i primi stabilimenti europei. A breve, l’azienda Mosa Meat avvierà, per prima in Europa, la produzione di hamburger di carne coltivata. Di pari passo stanno proliferano vari centri scientifici di settore: il Food and Biobased Research presso l’Università di Wageningen ha attirato l’attenzione sia di Unilever, che ha aperto qui “Hive”, il proprio centro per l’innovazione alimentare, sia di Umami Meats, azienda di carne coltivata con sede a Singapore, che ha scelto la medesima località per i propri laboratori di ricerca.

In Francia invece, la carne coltivata può essere mangiata a casa, ma non al ristorante. Infatti, già nel 2021 l’utilizzo della carne coltivata era stato proibito nella ristorazione collettiva (bar, ristoranti, mense, etc.). Tuttavia, la vendita al dettaglio è sempre stata ammessa e i consumatori francesi possono acquistare la carne coltivata al supermercato o nei negozi specializzati. Anche qui, tuttavia, si assiste a correnti contrarie e nel 2023, sulla scia dell’esperienza italiana, un gruppo di senatori ha promosso un rapporto sulla “carne in vitro”, manifestando la propria opposizione etica e culturale.


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