Le frodi in materia di IVA potrebbero entrare nella lista dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica


1. Nuovi reati potrebbero aggiungersi alla lista dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001, entrato in vigore il 4 luglio 2001 e recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (il “Decreto 231”), ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti (da intendersi come persone giuridiche, società, associazioni, consorzi, ecc.)1 (gli “Enti”) per alcuni reati commessi, nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da soggetti apicali o sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei primi. Le fattispecie di reato rilevanti al fine di configurare la responsabilità amministrativa degli Enti sono soltanto quelle espressamente elencate dal Decreto 2312 (i “Reati 231”). La lista dei Reati 231 si è notevolmente ampliata rispetto all’originaria formulazione del Decreto a seguito di più interventi da parte del legislatore.

2. La Direttiva (UE) 2017/1371 per la protezione degli interessi finanziari

Il 26 settembre 2018 il Governo ha presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 20183“. Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 13 novembre 2018 e trasmesso al Senato il 14 novembre 2018 (“Disegno di Legge”).

L’articolo 3 del Disegno di Legge contiene i principi e i criteri direttivi per dare attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” (“Direttiva PIF”), che ha per oggetto la fissazione di “norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, al fine di rafforzare la protezione contro reati che ledono tali interessi finanziari” (art. 1), lasciando intatta in capo agli Stati membri la “facoltà di mantenere in vigore o adottare norme più rigorose per reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione” (considerando n. 16). Il termine per il recepimento è il 6 luglio 2019.

La nozione di “interessi finanziari” è contenuta nell’art. 2, par. 1, lett. a), della Direttiva PIF e fa riferimento a “tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: del bilancio dell’Unione; dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell’Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati”.

Di rilievo è il par. 2 del medesimo articolo, che contiene un’importante clausola di limitazione della portata estensiva della Direttiva PIF, che si applica ai reati in materia di IVA soltanto se considerati “gravi”, laddove il concetto di gravità è definito avendo riguardo al carattere transfrontaliero delle condotte illecite (“connessa a due o più Stati membri”) e all’elevato ammontare del danno complessivo (“almeno pari a dieci milioni di euro”).

Gli artt. 3 e 4 sono dedicati all’analisi dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

– L’art. 3, sotto la rubrica “Frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione”, suddivide la frode in quattro sotto-ipotesi: in materia di spese non relative agli appalti (lett. a); in materia di spese relative agli appalti (lett. b); in materia di entrate diverse dalle risorse proprie provenienti dall’IVA (lett. c); e in materia di entrate derivanti dalle risorse IVA (lett. d).
– L’art. 4, rubricato “Altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione”, fa riferimento al riciclaggio di denaro (par. 1), alla corruzione attiva e passiva (par. 2) e, infine, all’appropriazione indebita da parte dei funzionari pubblici (par. 3) (i “Reati PIF”).

Dei Reati PIF devono essere punite anche le forme di istigazione, concorso, favoreggiamento e tentativo (art. 5).

3. La responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari

La lettera e) dell’art. 3 del Disegno di Legge prescrive al Governo di integrare la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di cui al Decreto 231), prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea4.

Il Decreto 231 ha una portata ben più ampia e copre attualmente buona parte dei Reati PIF. In particolare:

– l’art. 24 stabilisce sanzioni pecuniarie in caso di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
– l’art. 24-ter stabilisce sanzioni pecuniarie in caso di associazione per delinquere e associazioni di tipo mafioso anche straniere (articoli 416 e 416-bis c.p.);
– l’art. 25 stabilisce sanzioni pecuniarie per gli Enti in caso di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
– l’art. 25-octies stabilisce sanzioni pecuniarie nelle ipotesi di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Dei Reati PIF restano esclusi dalla lista di cui agli artt. 24-26 del Decreto 231 tutti quelli fiscali, e quindi anche quelli in materia di IVA. La lettera e) dell’art. 3 del Disegno di Legge sembra dunque essere principalmente rivolta ad estendere la lista dei Reati 231 alle frodi in materia IVA.

L’art. 9 della Direttiva PIF prevede, inoltre, l’adozione da parte degli Stati membri delle misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile ai sensi dell’articolo 6 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali, e che possono comprendere anche altre sanzioni, quali l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico, l’esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica, l’interdizione temporanea o permanente dall’esercitare un’attività commerciale, l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, i provvedimenti giudiziari di scioglimento, la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

La lettera h) del Disegno di Legge delega quindi il Governo a prevedere ove necessario, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, talune delle suddette sanzioni previste dalla Direttiva, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dal Decreto 2315.

Sempre nell’ottica di una più efficace repressione delle condotte lesive degli interessi finanziari, la Direttiva PIF chiama gli Stati membri a prevedere anche forme di congelamento e confisca dei proventi delle attività illecite (art. 10) e termini di prescrizione sufficientemente lunghi e comunque non inferiori a cinque anni (art. 12), onde evitare che il decorso del tempo frustri l’attività di contrasto.

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Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Decreto 231 lo Stato, gli Enti pubblici territoriali, gli Enti pubblici non economici e quelli che svolgano funzioni di rilievo costituzionale.

Le fattispecie di reato cui si applica la disciplina in esame possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie: reati commessi nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25); delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis); delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter); reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis); delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1); reati societari (art. 25-ter); delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1); delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies); abusi di mercato (art. 25-sexies); omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies); ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies); delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies); reati ambientali (art. 25-undecies); impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies); reati di razzismo e xenofobia (art.25-terdecies); reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

Esso consta di 22 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 22 direttive europee inserite nell’allegato A, nonché l’adeguamento della normativa nazionale a 9 regolamenti europei. L’articolato contiene inoltre principi e criteri di indirizzo specifici per l’esercizio della delega relativa a 12 direttive.

Al riguardo l’articolo 6 della Direttiva PIF detta specifiche disposizioni circa la responsabilità delle persone giuridiche in relazione ai reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione, commessi a proprio vantaggio da parte dei membri apicali delle stesse, ovvero a seguito dell’omissione di controlli da parte dei vertici societari. La definizione di “persona giuridica” è contenuta all’art. 2, par.1, lett. b), della Direttiva PIF e per essa si intende qualsiasi entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Il Decreto 231 stabilisce le seguenti sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato: a) le sanzioni pecuniarie (applicate per “quote”, da cento a mille, mentre l’importo di ciascuna quota va da € 258 a € 1.549); b) le sanzioni interdittive; c) la confisca (sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna); d) la pubblicazione della sentenza.


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