L’agenzia delle entrate conferma che l’esenzione da ritenuta di cui all’articolo 26, comma 5-bis del D.P.R. 600/1973 non trova applicazione con riferimento agli interessi e altri proventi corrisposti dalle SICAF


Al fine di favorire l’accesso al credito da parte di imprese italiane, il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (il cd. “Decreto Crescita e Competitività”) ha inserito nell’ambito del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (il “DPR 600/1973”), e segnatamente all’articolo 26, un apposito comma – il comma 5-bis – introducendo una specifica esenzione da ritenuta per gli interessi corrisposti su finanziamenti a medio-lungo termine erogati alle imprese da una serie di soggetti qualificati.

Quanto al soggetto “erogante” (lender), deve trattarsi, nello specifico, di:

  1. enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione Europea;
  2. imprese di assicurazione costituite ed autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione Europea;
  3. investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti;
  4. enti individuati all’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE (e.g. Cassa depositi e prestiti e altri enti che svolgono attività similare in altri Stati membri dell’Unione Europea).

Con riferimento al soggetto che riceve il finanziamento (borrower), invece, la norma citata fa generico riferimento alle “imprese”. Detta espressione ha ingenerato – sin dalla sua introduzione – il dubbio circa l’applicabilità dell’esenzione di cui al comma 5-bis ai finanziamenti concessi a soggetti che, sebbene agiscano nel mercato come operatori professionali, non svolgono ex se attività d’impresa (e.g. fondi di investimento, casse ed altri enti previdenziali).

L’incertezza che ne è derivata si è riverberata nei contratti di finanziamento sottoscritti da fondi di investimento italiano e particolarmente nelle clausole che regolano il gross-up e la sindacazione. Ciò fino a quando, nel corso del 2016, l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di alcune risposte non pubblicate a specifiche istanze di interpello, ha espresso la sua posizione ritenendo non applicabile la norma di favore in oggetto ai finanziamenti concessi da intermediari finanziari esteri a fondi di investimento in quanto soggetti non esercenti attività di impresa.

A seguito dell’introduzione nella nozione di OICR italiani delle società di investimento a capitale fisso (cd. SICAF)1 – insieme ai fondi comuni di investimento e alle società di investimento a capitale variabile (cd. SICAV) – ci si è, dunque, chiesti se le medesime limitazioni all’applicazione del beneficio di cui all’articolo 26, comma 5-bis, del DPR 600/1973, valgano per gli interessi pagati da una SICAF immobiliare italiana in relazione a finanziamenti a medio-lungo termine erogati da una banca comunitaria (o altro soggetto esente di cui alla medesima norma, quali sopra citati).

Le SICAF, infatti, pur svolgendo – al pari dei fondi comuni di investimento – attività di investimento collettivo del risparmio, sono costituite nella forma di società per azioni.

La questione è stata recentemente affrontata, nell’ambito della risposta ad una istanza di interpello2, dall’Agenzia delle Entrate che – disattendo le argomentazioni rese dall’istante secondo cui la SICAF può qualificarsi come “impresa” in quanto detta espressione individua un genus più ampio di cui la cd. “impresa commerciale” costituisce soltanto una specie – ha confermato come il termine in questione vada inteso in un’accezione ristretta. Con l’articolo 26, comma 5-bis, del DPR 600/1973, infatti, il legislatore non ha inteso favorire i finanziamenti rivolti a tutte le attività economiche organizzate al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, ma solo quelli ricevuti da società ed enti commerciali e imprenditori individuali, residenti in Italia, nonché stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti, come individuati dall’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Alla luce di quanto sopra, dunque, rimane ferma l’applicazione della ritenuta del 26% sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti in relazione ai finanziamenti a medio-lungo termine ricevuti da enti non commerciali e, più in generale, da soggetti non esercenti attività di impresa, inclusi gli OICR e – per via dell’equiparazione a questi ultimi – le SICAF. In dipendenza della natura e della residenza fiscale del soggetto finanziatore potranno comunque trovare applicazione le disposizioni dei trattati contro le doppie imposizioni che riducono la ritenuta, generalmente, al 10%. Di tali circostanze dovrà naturalmente tenersi conto nella negoziazione e redazione della relativa documentazione di finanziamenti concessi a SICAF italiane.


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