Il consiglio di stato conferma la legittimità del metodo tariffario del servizio idrico integrato


Con l’attesa sentenza del 26 maggio 2017, n. 2481, il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha pronunciato la definitiva decisione sulla legittimità del metodo tariffario adottato nel servizio idrico integrato, sancendo in particolare l’ammissibilità della componente tariffaria volta a sostenere il costo del capitale investito (e la sua compatibilità con l’esito del referendum del giugno 2011).

In particolare, il Consiglio di Stato, ritenendo legittime le previsioni contenute nella delibera dell’AEEGSI 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012, in quanto coerenti con il principio del full cost recovery (come principio che deve informare i servizi d’interesse generale a rilevanza economica, qual è il servizio idrico integrato), ha sancito che:

i. il riferimento della componente di costo, prevista dal metodo tariffario, alla “copertura dei costi di capitale proprio investito” deve intendersi comprensivo di tutte le componenti del capitale, sia equity che debito;

ii. è legittima la disciplina del FoNI (la componente Fondo Nuovi Investimenti da destinare alla realizzazione di nuovi investimenti o ad interventi di politiche sociali), in quanto forma di finanziamento volta alla realizzazione di “nuovi investimenti nel territorio servito” e, pertanto, di servizi – ancorché futuri – destinati a beneficio dell’utenza;

iii. gli ammortamenti del bene realizzato con contributi a fondo perduto rappresentano veri e propri costi da considerare ai fini tariffari, in quanto necessari a preservare l’efficienza del bene nel tempo e mantenerne inalterato il valore (e, per l’effetto, ad assicurare l’azzeramento dell’onere finanziario connesso al naturale degrado del cespite).


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