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Pills // I tre nuovi RTS AMLA su adeguata verifica della clientela, operazioni occasionali e requisiti di gruppo: cosa cambia per i soggetti obbligati

14.10.2026

Anteprima

Con comunicato stampa del 1° ottobre 2026, l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) ha reso noti tre Final Report, datati 30 settembre 2026, contenenti altrettanti progetti di norme tecniche di regolamentazione (Regulatory Technical Standards, “RTS”) che integrano il Regolamento (UE) 2024/1624 (“AMLR”) in materia di: (i) adeguata verifica della clientela (art. 28(1) AMLR); (ii) criteri per identificare rapporti d’affari, operazioni occasionali e operazioni collegate e soglie ridotte (art. 19(9) AMLR); (iii) requisiti minimi di gruppo e impedimenti giuridici nei paesi terzi (artt. 16(4) e 17(3) AMLR).

L’approccio dichiarato da AMLA è quello di un quadro unico e orizzontale per il settore finanziario e non finanziario, improntato a proporzionalità, approccio basato sul rischio e semplificazione.

I progetti sono ora trasmessi alla Commissione europea per l’adozione come regolamenti delegati. Ciascun regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applicherà sei mesi dopo l’entrata in vigore. Per agenti calcistici e società calcistiche professionistiche (art. 3, punto 3), lettere n) e o), AMLR) dal 10 luglio 2029.

Adeguata verifica della clientela (art. 28(1) AMLR)

L’art. 28(1) AMLR ha incaricato AMLA di specificare i requisiti e le informazioni da raccogliere ai fini dell’adeguata verifica ordinaria, semplificata e rafforzata; le fonti affidabili e indipendenti utilizzabili per la verifica dell’identità (art. 22(6) e (7) AMLR); i fattori di rischio che le autorità di vigilanza devono considerare per determinare in quale misura determinati strumenti di moneta elettronica possano essere esentati da alcune misure di adeguata verifica (art. 19(7) AMLR); gli attributi che i mezzi di identificazione elettronica e i servizi fiduciari qualificati devono possedere.

Dati identificativi e verifica

  • Nomi: tutti i nomi e cognomi riportati sul documento o risultanti dall’identificazione elettronica; per le persone giuridiche, denominazione legale e, se diversa, commerciale.
  • Indirizzo: obbligatori paese e città o comune; codice postale, stato, via e numero civico ove esistenti. Luogo di nascita: almeno paese, stato, città o comune, come riportato sul documento.
  • Nazionalità: misure ragionevoli per accertare se la persona ne abbia più d’una; se ne dichiara più d’una, va registrato e basta verificarne almeno una.

Se la persona non può ragionevolmente presentare il documento in presenza né dispone di mezzi di identificazione elettronica conformi, l’identità può essere verificata sul documento tramite soluzioni alternative a distanza, basate su fonti affidabili e indipendenti e dotate di garanzie su qualità e sicurezza del processo (art. 7); il soggetto obbligato deve poter giustificare il ricorso a tali soluzioni e dimostrarne la conformità all’autorità. L’Allegato I elenca gli attributi minimi che i mezzi di identificazione elettronica e i servizi fiduciari qualificati devono saper fornire, senza che ciò imponga di acquisirli tutti in ogni caso.

Titolare effettivo e trust

Gli RTS elencano le altre fonti utilizzabili oltre il registro centrale dei titolari effettivi (registri pubblici, fornitori di dati affidabili, altri soggetti obbligati del gruppo) e le informazioni da acquisire sulle entità intermedie di strutture complesse. Se occorre identificare gli alti dirigenti (senior managing officials) in assenza di un titolare effettivo, si può acquisire l’indirizzo della sede legale o ufficiale dell’entità anziché quello di residenza della persona. Per i trust sono specificate le informazioni sulle classi di beneficiari, con aggiornamenti tempestivi quando i beneficiari diventano determinabili.

Misure semplificate e rafforzate

Nelle situazioni a basso rischio, per le persone fisiche bastano nomi, luogo e data di nascita e nazionalità: non è richiesto l’indirizzo. Inoltre, il titolare effettivo può essere identificato con una sola fonte (ad esempio il registro centrale) e verificato con una fonte diversa.

Gli RTS forniscono un elenco non esaustivo di informazioni utili a comprendere scopo e natura prevista del rapporto d’affari o dell’operazione occasionale, quali, le ragioni della richiesta e l’uso previsto dei prodotti o servizi, gli importi e l’operatività attesi, l’origine e destinazione dei fondi, l’attività economica o la professione del cliente (art. 16).

Per le misure rafforzate di cui all’art. 34(4) AMLR, gli RTS indicano le informazioni aggiuntive che possono essere acquisite, tra cui un elenco esemplificativo di documenti sull’origine dei fondi e del patrimonio (dichiarazioni fiscali, buste paga, bilanci certificati, atti pubblici, documentazione successoria).

PEP e sanzioni finanziarie mirate

I soggetti obbligati devono dotarsi di strumenti automatizzati, manuali o combinati, efficaci e proporzionati a natura, rischi, complessità e dimensioni dell’attività, per individuare persone politicamente esposte, familiari e stretti collaboratori, sia prima del rapporto sia, per la clientela esistente, con frequenza basata sul rischio.

Lo screening delle sanzioni finanziarie mirate riguarda clienti, titolari effettivi e soggetti che li controllano o soddisfano le condizioni di proprietà, nonché, in caso di sospetta elusione, chi agisce per conto del cliente. Lo screening va effettuato all’avvio del rapporto o dell’operazione, al variare delle liste, al variare dei dati di adeguata verifica e periodicamente in funzione del rischio, senza indebito ritardo dalla pubblicazione delle sanzioni ONU o dall’applicabilità degli aggiornamenti (art. 25). Restano fuori dall’ambito degli RTS le sanzioni commerciali o economiche, quali embarghi sulle armi, restrizioni commerciali o divieti di viaggio.

Rapporti in essere

Per i rapporti d’affari instaurati prima dell’entrata in vigore del regolamento delegato, documenti, dati e informazioni vanno adeguati secondo un approccio basato sul rischio entro i termini dell’art. 26(2) AMLR: un anno per la clientela a rischio più elevato, cinque anni per la restante clientela.

Rapporti d’affari, operazioni occasionali e collegate (art. 19(9) AMLR)

L’art. 19(9) AMLR ha chiesto all’AMLA di specificare i criteri per distinguere i rapporti d’affari dalle operazioni occasionali e per individuare le operazioni collegate, nonché di valutare l’introduzione di soglie più basse per l’adeguata verifica in settori od operazioni a più alto rischio.

Criteri per distinguere il rapporto d’affari dall’operazione occasionale

L’art. 2 degli RTS prevede sei criteri per valutare se la relazione con il cliente presenti gli elementi di durata o di ripetizione.

  1. Il primo criterio generale (par. 1) indicato da AMLA vale per tutti i soggetti obbligati e prevede che per valutare la durata del rapporto occorra considerare almeno se al cliente sia stato concesso un accesso continuativo ai servizi rientranti nell’ambito delle attività sottoposte agli obblighi antiriciclaggio, ad esempio tramite un conto cliente.
  2. Gli altri criteri riguardano, invece, specifiche categorie, quali:
  • i professionisti e agenti immobiliari (soggetti di cui all’art. 3, punto 3), lettere da a) a d) e l), AMLR) nei cui confronti il concetto di “durata” ricorre quando la prestazione richiede più attività svolte in un arco di tempo apprezzabile; la ripetizione, invece, può desumersi dal fatto che al medesimo cliente siano prestati servizi in momenti diversi, oppure servizi di tipo diverso (art. 2, parr. 2 e 3);
  • i cambiavalute, money transfer e taluni prestatori di servizi per le cripto-attività (scambio di cripto-attività con fondi o con altre cripto-attività, servizi di trasferimento) per i quali tre o più operazioni negli ultimi 12 mesi costituiscono un indice di “ripetizione” (par. 4);
  • gli operatori di gioco con sede fisica per i quali la “durata” è definita dalla partecipazione a un programma di adesione volontaria (membership) rileva ai fini della ripetizione (par. 5); e
  • le operazioni di trasferimenti di calciatori, nelle quali, la continuazione è data dall’esistenza di obbligazioni condizionate connesse al trasferimento rileva ai fini della ripetizione o della durata (par. 6).

La rilevanza della distinzione tra rapporto d’affari, operazioni occasionali e collegate ai fini AML

La qualificazione della tipologia di rapporto è rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina antiriciclaggio. Infatti, a seconda che il rapporto sia qualificato come un rapporto d’affari o un’operazione occasionale, l’attività di adeguata verifica diviene obbligatoria o meno:

  • il rapporto d’affari è una relazione con il cliente che presenta, o è destinata ad acquisire, un elemento di durata o di ripetizione. In tal caso, l’adeguata verifica è sempre obbligatoria e il rapporto va monitorato nel tempo (si applica il controllo costante);
  • l’operazione occasionale è invece ogni operazione, o prestazione di servizi connessa a un’operazione, che non rientra in un rapporto d’affari (art. 1). In tal caso, l’adeguata verifica è obbligatoria solo se l’importo raggiunge la soglia prevista dall’art. 19 AMLR, di regola 10.000 euro, o se ricorre un’altra delle ipotesi indicate dallo stesso articolo.

Ai fini del calcolo della soglia, per i soggetti che non eseguono direttamente operazioni ma prestano servizi a esse connessi (ad esempio agenti immobiliari e notai), rileva il valore dell’operazione sottostante, esclusi compensi e commissioni.

Inoltre, per evitare che la soglia venga aggirata frazionando un’operazione in più operazioni di importo inferiore, i soggetti obbligati devono verificare se più operazioni occasionali siano tra loro collegate, cioè abbiano origine, destinazione e finalità identiche o simili, o altre caratteristiche comuni, in un determinato periodo. In tal caso la soglia si calcola sul valore complessivo delle operazioni.

Quanto alle soglie, l’art. 19(9) AMLR chiedeva ad AMLA di individuare eventuali soggetti obbligati, settori od operazioni a più alto rischio a cui applicare, per le operazioni occasionali, soglie inferiori a quella generale di 10.000 euro. AMLA non ha introdotto soglie ridotte ulteriori. Restano pertanto ferme le soglie già previste dall’art. 19 AMLR.

Requisiti di gruppo e paesi terzi (artt. 16(4) e 17(3) AMLR)

Gli RTS si applicano ai gruppi e alle strutture – reti, partnership, franchising – con proprietà, gestione o controllo di conformità comuni.

  • Requisiti minimi: l’impresa madre nell’Unione istituisce un quadro di gruppo proporzionato, comprensivo di governance, valutazione del rischio di gruppo, politiche uniformi, condivisione delle informazioni, formazione e gestione delle carenze. Le politiche sono approvate dall’organo di gestione e documentate per iscritto.
  • Condivisione delle informazioni: va consentito lo scambio di dati su clientela, titolari effettivi, adeguata verifica, operazioni e valutazioni del rischio, secondo il principio del need-to-know, nel rispetto della protezione dei dati e tramite canali sicuri, ferma la responsabilità di ciascun soggetto obbligato. Di rilievo per le professioni legali, gli obblighi non si applicano alle informazioni di cui all’ 70(2) AMLR, a tutela del segreto professionale.
  • Impresa madre nell’UE: se più soggetti obbligati nell’UE fanno capo a una sede centrale extra-UE senza rapporto di controllo tra loro, va individuata l’entità più idonea, che lo notifica all’autorità entro 28 giorni; l’autorità approva entro 60 giorni dalla notifica completa.
  • Strutture diverse dai gruppi: individuano un “capo della struttura” nell’Unione e applicano i requisiti di gruppo in modo proporzionato. L’autorità può consentire di non individuarlo se ricorrono cinque condizioni (tra cui politiche comuni minime e condivisione delle informazioni), su richiesta di un soggetto obbligato coordinatore.
  • Impedimenti nei paesi terzi: se la legge locale impedisce di applicare l’AMLR o le politiche di gruppo a succursali o controllate, occorre informare l’autorità entro 28 giorni, chiedere ove possibile il consenso dei clienti, applicare misure aggiuntive basate sul rischio (prodotti a basso rischio, verifiche rafforzate, approvazione dell’alta dirigenza, monitoraggio rafforzato) e, se necessario, cessare i rapporti o le attività nel paese terzo. L’autorità può imporre un piano di mitigazione e, nei casi più gravi, la cessazione dei rapporti o la chiusura delle attività.
Pills // I tre nuovi RTS AMLA su adeguata verifica della clientela, operazioni occasionali e requisiti di gruppo: cosa cambia per i soggetti obbligati
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Marco Penna

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Camilla Izzi

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Federica Zazzaro

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