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Pills // Intermediari finanziari ex art. 106 TUB: in consultazione le modifiche alla disciplina della Banca d’Italia

12.10.2026

Anteprima

Banca d’Italia ha posto in consultazione pubblica le proposte di modifica alla Circolare n. 288/2015 (“Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”) e alla Circolare n. 286/2013 (“Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”), relative alla disciplina applicabile agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (“Intermediari 106”).

Le modifiche alla Circolare n. 288/2015 perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi:

  1. Attuazione delle novità introdotte dal CRR3: estendere agli Intermediari 106 la disciplina prudenziale prevista dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, “CRR”), come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2024/1623 (“CRR3”), in particolare su rischio di credito, rischio operativo, rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA,) grandi esposizioni e output floor, nonché ai correlati orientamenti EBA.
  1. Recepimento della CRD VI in materia di cessioni e trasferimenti: a seguito delle modifiche apportate al TUB in sede di recepimento della Direttiva (UE) 2024/1619 (“CRD VI”), rivedere la disciplina delle cessioni di rapporti giuridici in blocco – per le quali viene meno l’obbligo di preventiva autorizzazione di Banca d’Italia – e disciplinare i trasferimenti rilevanti di attività e passività, soggetti a comunicazione preventiva.
  1. Mitigazione del rischio di concentrazione verso le controparti centrali: estendere agli Intermediari 106 gli obblighi derivanti dalla Direttiva (UE) 2024/2994, che ha modificato la Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive, “CRD”) con riferimento al rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali, imponendo l’adozione di processi di identificazione, gestione, monitoraggio e segnalazione di tale rischio.
  1. Allineamento a DORA: adeguare la disciplina al Regolamento (UE) 2022/2554 (Digital Operational Resilience Act, “DORA”). A decorrere dal 1° gennaio 2027, il d.lgs. 10 marzo 2025, n. 23 (Decreto DORA) applica agli Intermediari 106 il regime semplificato previsto dal DORA, con conseguente abrogazione delle norme sul sistema informativo e sulla gestione del rischio ICT, nonché del procedimento amministrativo di divieto di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti.
  1. Semplificazione della disciplina sul rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (IRRBB): confermare la metrica e la soglia utilizzate per individuare gli intermediari più esposti (Supervisory Outlier Test, SOT), limitando la verifica esclusivamente al massimo livello di consolidamento e aggiornare tecnicamente il calcolo dell’indicatore di esposizione al rischio.
  1. Mitigazione del rischio operativo per i servicer di cartolarizzazioni: rivedere la metodologia di calcolo del requisito patrimoniale per gli Intermediari 106 che svolgono attività di servicing nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, in quanto le metriche previste da CRR e CRR3, basate su voci di bilancio, non colgono adeguatamente il profilo di rischio di tale attività.

Infine, la Circolare n. 286/2013 viene modificata per estendere agli Intermediari 106 i nuovi schemi segnaletici EBA per le banche (c.d. Corep versione 4.0), con semplificazioni volte a ridurre gli oneri segnaletici, in coerenza con il principio di proporzionalità.

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Marco Penna

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Camilla Onorato

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