Cerca

Digita qui sotto per cercare nel sito

Newsletter

Riforma del TUF e Legge Capitali: le novità del D.Lgs. n. 47/2026 per i soggetti vigilati

29.04.2026

Il Decreto Legislativo 27 marzo 2026, n. 47 (il “Decreto”), in attuazione della delega di cui all’art. 19 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. “Legge Capitali”), recante la riforma delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), e delle norme in materia di società di capitali contenute nel Codice Civile, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 aprile 2026([1]).

La presente newsletter analizza le recenti modifiche al TUF limitatamente ai profili che riguardano i soggetti vigilati. Si precisa, pertanto, che restano escluse dalla trattazione le ulteriori modifiche apportate al TUF (e.g., in materia di emittenti) nonché le modifiche al Codice Civile.

([1]) La riforma trae origine dalle analisi contenute nel Libro verde su “La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita”, pubblicato nel 2022 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In tale documento si sottolinea come il mercato dei capitali italiano risulti storicamente meno sviluppato rispetto a quello di numerose altre economie avanzate a causa sia di debolezze strutturali del contesto economico di riferimento sia della presenza di vincoli di carattere normativo.

01. I nuovi “GEFIA sotto soglia registrati”

Il Decreto presenta un nuovo regime per i gestori sotto soglia, i quali non saranno più soggetti ad autorizzazione, ma a un regime semplificato di registrazione (art. 35-quaterdecies del TUF). Per effetto delle nuove disposizioni, i gestori sotto soglia registrati escono in parte dal perimetro dell’azione di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob, fatta eccezione per pochi aspetti necessari ad assicurare l’ottemperanza alle condizioni previste per la registrazione. In particolare, in luogo della più complessa Relazione sulla Struttura Organizzativa (la “RSO”), le società saranno tenute a trasmettere alla Banca d’Italia esclusivamente una relazione sull’assetto organizzativo e sui controlli di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (il “Decreto Antiriciclaggio”), corredata da un’attestazione di adeguatezza rilasciata dall’organo di controllo. Tale introduzione comporta la nuova distinzione fra “GEFIA sotto soglia registrati”, definiti alla nuova lettera q-bis.2) dell’art. 1 del TUF (i.e., SGR sotto soglia registrate, SICAF sotto soglia registrate e società di partenariato sotto soglia registrate) e “gestori autorizzati”, definiti alla nuova lettera q-bis.1) (i.e., SGR autorizzate, SICAV e SICAF in gestione interna autorizzate, società di partenariato in gestione interna autorizzate, gestori di ELTIF, gestori di FCM, gestori di fondi EuVECA ed EuSEF italiani), questi ultimi rientrando fra i c.d. “soggetti abilitati” sottoposti alla piena vigilanza della Banca d’Italia e della Consob secondo le rispettive competenze([2]).

Per le SGR e le SICAF sotto soglia a gestione interna (art. 35-quaterdecies, commi 1 e 2, del TUF) la Banca d’Italia dispone la registrazione nel registro dei GEFIA sotto soglia registrati, su istanza della società interessata, al ricorrere, inter alia, delle condizioni di seguito indicate:

  • è adottata la forma di società per azioni;
  • la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;
  • il valore totale delle attività dei FIA gestiti non deve superare i 100 milioni di euro, soglia che sale a 500 milioni di euro se i FIA non ricorrono alla leva finanziaria e prevedono un divieto di rimborso di 5 anni a partire dalla data dell’investimento iniziale. Ai fini del calcolo delle soglie si tiene conto dei FIA gestiti, nonché dei FIA gestiti dalla società controllante, da soggetti da questa direttamente o indirettamente controllati o controllanti ovvero sottoposti a comune controllo;
  • i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo sono in possesso del solo requisito di onorabilità;
  • sono identificati i FIA che la società intende gestire; per ciascun FIA, è fornita una descrizione della strategia di investimento, ivi incluso l’utilizzo della leva finanziaria ove previsto, e l’identità del depositario;
  • i FIA gestiti sono istituiti in forma chiusa e sono diversi da OICR societari in gestione esterna, fondi EuVECA e fondi EuSEF;
  • il patrimonio dei FIA gestiti è investito in attività diverse da crediti, a eccezione dei prestiti di azionista di cui all’articolo 46-bis, comma 01, lettera c), del TUF. I GEFIA sotto soglia registrati non possono, inoltre, assumere, anche con riferimento ai FIA gestiti, il ruolo di cedenti, prestatori originari o società veicolo di operazioni di cartolarizzazione, né assumere posizioni verso cartolarizzazioni; e
  • i gestori sotto soglia possono gestire unicamente FIA riservati. Essi sono commercializzati esclusivamente a investitori professionali; tuttavia, il regolamento del FIA può ammettere anche investitori non professionali, a condizione che investano un importo minimo indivisibile di 500.000 euro e dimostrino di possedere un portafoglio finanziario non inferiore a 5 milioni di euro. La partecipazione minima iniziale non è frazionabile. Il documento costitutivo del FIA può prevedere che i componenti dell’organo di amministrazione e il personale del gestore sotto soglia registrato possano sottoscrivere ovvero acquistare quote dei FIA italiani riservati gestiti da quest’ultimo anche per importi inferiori.

Con riguardo alla distinzione fra gestori di FIA autorizzati e registrati, rileva, inoltre, il regime applicabile ai gestori di fondi EuVECA e di fondi EuSEF: nel nuovo assetto del TUF, i gestori registrati ai sensi dei due regolamenti europei (regolamento UE 345/2013 (“regolamento EuVECA”) e regolamento UE 346/2013 (“regolamento EuSEF”)) sono inclusi nella categoria dei gestori autorizzati, indipendentemente dal fatto che siano o meno sotto soglia.

In particolare, la Relazione illustrativa allo schema di decreto evidenzia che i regolamenti EuVECA ed EuSEF stabiliscono un quadro uniforme per gli investimenti dei relativi fondi, a prescindere dal fatto che i gestori siano autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE (AIFMD) ovvero registrati come “sotto soglia” ai sensi, rispettivamente, dell’art. 14 del regolamento EuVECA e dell’art. 15 del regolamento EuSEF.

Entrambi i regolamenti introducono una procedura di registrazione per i gestori dei fondi che si distingue da quella prevista per i GEFIA sotto soglia secondo le discipline nazionali, prevedendo requisiti prudenziali armonizzati più stringenti.

La Relazione illustrativa conclude, pertanto, che, sebbene i gestori di EuVECA ed EuSEF siano formalmente soggetti a registrazione, essi sono comunque ricompresi fra i gestori “autorizzati” (come definiti dalla nuova lettera q-bis.1), in quanto assoggettati ai poteri di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob ai sensi dell’art. 5 del TUF.

([2]) Con tale intervento, l’ordinamento italiano recepisce appieno la deroga di cui all’art. 3 della Direttiva 2011/61/UE (c.d. AIFMD).

02. Modifiche al regime degli OICR in forma societaria

Il Decreto ripristina le definizioni di SICAV e SICAF in gestione interna ed esterna, precedentemente modificate dalla Legge Capitali che aveva escluso le forme in gestione esterna.

La riforma introduce rilevanti novità per gli OICR in forma societaria, consentendo alle SICAF in gestione interna autorizzata di raccogliere patrimonio anche tramite l’emissione di strumenti finanziari partecipativi (art. 33, comma 3, del TUF).

Viene, inoltre, consentita alle SICAF in gestione esterna (e agli altri OICR in forma societaria in gestione esterna) la distribuzione di acconti sui dividendi in deroga parziale all’art. 2433-bis, comma 1, del Codice Civile, mantenendo tutti gli altri requisiti formali (parere dei revisori legali sul bilancio dell’esercizio precedente, nessuna distribuzione di utili a fronte di perdite in esercizi precedenti, limiti quantitativi agli acconti sui dividendi, etc.).

03. Le Società di Partenariato

Il Decreto introduce la società di partenariato nel novero degli OICR italiani chiusi. Tale novità prende ispirazione dalla figura delle limited partnership già operanti in diversi ordinamenti (e.g., Regno Unito, Francia, Lussemburgo).

La nuova norma del TUF definisce la società di partenariato come “l’OICR chiuso costituito in forma di società in accomandita per azioni([3]) con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital([4]) del patrimonio raccolto mediante l’offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità di raccolta definite nello statuto” (nuovo art. 1, comma 1, lett. i-quater.1, del TUF).

La scelta di adottare la struttura S.a.p.A manifesta il fine di utilizzare un modello già noto all’ordinamento, la cui organizzazione è fondata sulla distinzione fra soci gestori e soci investitori, per riprodurre un assetto oggi largamente diffuso in Europa.

La riforma del TUF distingue fra società di partenariato in gestione interna (i.e., quelle che gestiscono direttamente il proprio patrimonio e si qualificano quindi come gestori) e in gestione esterna (i.e., quelle che designano come gestore esterno una SGR autorizzata, un gestore di fondi EuVECA, un gestore di fondi EuSEF o un GEFIA UE).

Le società di partenariato in gestione interna possono alternativamente operare come “società di partenariato in gestione interna autorizzate” o “società di partenariato sotto soglia registrate”. Le prime rientrano fra i c.d. “soggetti abilitati” assoggettati ai poteri di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob (secondo le rispettive competenze) mentre le seconde non rientrano in tale categoria e sono soggette a un regime di regole e controlli meno pervasivo.

Per le società di partenariato sotto soglia (art. 35-quaterdecies, commi 1 e 2, del TUF), la Banca d’Italia dispone la registrazione nel registro dei GEFIA sotto soglia registrati, su istanza della società interessata, al ricorrere delle condizioni precedentemente indicate per le SGR e le SICAF sotto soglia, a esclusione dei punti 1) e 6).

Con riferimento alle società di partenariato in gestione esterna, si segnala, inter alia, la necessità che: (i) lo statuto preveda l’affidamento della prestazione delle attività a un gestore esterno e l’indicazione della società designata, (ii) siano definite procedure per assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno, (iii) si stipulino con il gestore esterno accordi per consentire al CdA della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessari a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore, e (iv) si stipuli un accordo fra il gestore esterno e il depositario che assicuri a quest’ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. Il gestore esterno può essere anche socio della società di partenariato (art. 38-bis del TUF).

([3]) Il Senato, in sede di consultazione, aveva proposto al Governo l’opportunità, con riferimento alla disciplina della società di partenariato, di prevedere il ricorso a un modello societario diverso da quello di società in accomandita per azioni, quale ad esempio quello di società in accomandita semplice.

([4]) Il Decreto definisce “private equity e venture capital” come “l’attività che consiste nell’investimento in imprese non quotate nei mercati regolamentati, attraverso strumenti di capitale, di debito, o altre forme similari, incluso l’investimento ulteriore nelle predette imprese successivamente all’eventuale ammissione delle stesse alla quotazione” (nuovo art. 1, comma 1, lett. i-quater.6, del TUF).

04. Eliminazione delle società di investimento semplice (“SIS”)

A fronte della scelta di sottoporre a registrazione i gestori sotto soglia, il modello delle SIS è superato con abrogazione della lettera i-quater), del comma 1, art. 1 e dell’art. 35-undecies, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del TUF.

05. Enti previdenziali privatizzati come clienti professionali

Un’ulteriore novità di rilievo riguarda l’aggiornamento della definizione di cliente professionale (art. 1, comma 1, lett. m-undecies, del TUF), che ora ricomprende espressamente anche “gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103” (ossia gli enti di previdenza obbligatoria e le Casse di Previdenza). L’inclusione di questi soggetti rappresenta il traguardo di un percorso normativo e di mercato: da un lato, gli ultimi dati della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (la “COVIP”)([5]) evidenziano un patrimonio complessivo pari a 125,1 miliardi di euro, rendendo di fatto anacronistico il precedente inquadramento come retail; dall’altro, la recente Legge Capitali aveva già compiuto un primo passo, inquadrando per la prima volta questi enti come “controparti qualificate”([6]) nei rapporti con gli intermediari. Tale qualificazione consente a tali soggetti di poter accedere a tutte quelle forme di servizi e investimenti che a oggi sono loro del tutto precluse o per il cui accesso dovrebbero richiedere il riconoscimento della qualifica di cliente professionale.

([5]) Si rimanda al Rapporto “Casse di Previdenza – gli investimenti: dimensioni e composizione”, pubblicato dalla COVIP in data 26 novembre 2025 e disponibile sul sito istituzionale www.covip.it.

([6]) Tale qualifica consente loro – relativamente ai servizi di esecuzione, negoziazione per conto proprio e/o ricezione e trasmissione di ordini – di agire e usufruire di servizi con maggiore grado di autonomia, senza far venire meno obbligo per intermediari di agire in modo onesto e professionale – rispetto agli investitori al dettaglio.

06. La riorganizzazione dei poteri di vigilanza: Banca d’Italia, Consob e il nuovo ruolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (il “MEF”)

La riforma del TUF ha introdotto la revisione dell’assetto delle competenze fra le Autorità di vigilanza. In particolare, si segnalano i seguenti interventi:

  • la verifica dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale passa sotto la competenza esclusiva della Banca d’Italia (con la modifica dell’art. 5, comma 2, del TUF);
  • muta il regime delle competenze relativo all’operatività transfrontaliera delle SIM (artt. 26 e ss. TUF). La Banca d’Italia diviene l’Autorità designata, in luogo della Consob, per la gestione delle comunicazioni e il rilascio delle prescritte autorizzazioni;
  • la Banca d’Italia non dovrà più acquisire il parere della Consob per autorizzare le operazioni di fusione e scissione delle SGR (art. 34 TUF). Analogamente, la Banca d’Italia ha ora competenza esclusiva nella determinazione dei criteri generali per la redazione dei regolamenti dei fondi (art. 36 TUF);

infine, la riforma interviene sull’art. 39 del TUF operando una limitazione delle competenze del MEF. Nello specifico, il suo intervento viene circoscritto all’individuazione delle categorie di investitori ammessi alla sottoscrizione di quote e azioni di OICR e alla disciplina afferente ai FIA immobiliari. Le ulteriori materie, in precedenza disciplinate dal D.M. n. 30/2015, sono state trasposte nei nuovi artt. 39-bis e ss. del TUF.

07. Modalità di rimborso dei FIA chiusi

Il Decreto introduce una novità per i FIA italiani chiusi (art. 39-novies TUF): lo statuto o il regolamento del fondo riservato possono ora prevedere ulteriori forme di rimborso anticipato di quote o azioni su iniziativa del gestore, anche in deroga al principio di proporzionalità. Questa flessibilità è, tuttavia, soggetta a precisi limiti, fra cui: (i) la coerenza della strategia di investimento e delle politiche di valutazione dei beni del FIA con la relativa politica di rimborso, con particolare attenzione alla frequenza delle uscite previste, (ii) un livello di liquidità del portafoglio capiente e adeguato, (iii) la parità di trattamento fra tutti i partecipanti, assicurando che non vi sia alcun pregiudizio per gli investitori che permangono nel fondo, (iv) la previsione di un periodo minimo di preavviso (c.d. notice period) coerente con i sistemi di governo e gestione del rischio di liquidità del FIA, e (v) l’obbligo di un periodo di detenzione minimo iniziale di almeno trentasei mesi, durante il quale non sono ammessi rimborsi.

08. La revoca dell’autorizzazione

Viene introdotto il nuovo art. 35-terdecies al TUF, che disciplina la revoca dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio. Tale misura trova applicazione nelle ipotesi in cui non sussistano i presupposti per l’avvio della liquidazione coatta amministrativa. Nello specifico, la Banca d’Italia, previo parere della Consob, adotta il provvedimento di revoca nei confronti del gestore autorizzato – determinando in tal modo lo scioglimento della società – al verificarsi di una delle seguenti condizioni: (i) il provvedimento autorizzativo è stato conseguito mediante false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare, (ii) viene meno il rispetto delle condizioni cui è subordinato il rilascio dell’autorizzazione stessa, e (iii) si registra la perdita dei requisiti per la prestazione dei servizi di investimento (qualora l’autorizzazione includa anche l’attività di gestione di portafogli).

A seguito dell’adozione del provvedimento di revoca, sorge in capo alla società l’obbligo di provvedere alla liquidazione ovvero alla cessione degli OICR gestiti.

09. Precisazione del regime di separazione patrimoniale

La riforma dell’art. 36, comma 4, del TUF rafforza il principio di separazione patrimoniale, stabilendo che ogni fondo comune o singolo comparto costituisce un patrimonio autonomo rispetto alla SGR, ai partecipanti e agli altri comparti. La novità di rilievo riguarda la precisazione che la SGR risponde delle obbligazioni di gestione, comprese quelle tributarie, esclusivamente con il patrimonio del fondo o del comparto interessato; ciò garantisce che i creditori della società, del depositario o degli altri comparti non possano aggredire tali asset, limitando le azioni dei creditori dei singoli investitori alle sole quote di partecipazione. Tale formulazione cristallizza la natura di patrimonio separato del fondo, vietando alla SGR ogni utilizzo dei beni per fini propri o di terzi.

10. Revisione della disciplina in materia di crisi

Il legislatore, inoltre, ha differenziato le procedure in caso di insolvenza. Per le SGR autorizzate e i loro fondi permane la disciplina speciale della liquidazione amministrativa (art. 57-ter del TUF). Al fine di garantire il massimo coordinamento fra le istituzioni, è stato istituito un flusso informativo diretto: il tribunale competente è ora tenuto a comunicare tempestivamente alla Banca d’Italia tutti i ricorsi per la concessione di misure cautelari o protettive ovvero per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, nonché i provvedimenti assunti relativi alle procedure concorsuali.

Per i GEFIA sotto soglia registrati e i relativi fondi, invece, si applica ora la liquidazione giudiziale regolata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 57-quater TUF). Anche in questo caso, il tribunale competente per l’avvio della liquidazione giudiziale del GEFIA sotto soglia registrato informa tempestivamente la Banca d’Italia dell’apertura della procedura e comunica alla stessa l’avvenuta liquidazione ovvero cessione dei FIA gestiti o dei comparti.

11. Abrogazione della disciplina dell’interlocking

Fra le novità, e in accoglimento delle istanze sollevate, spicca l’abrogazione integrale della disciplina sulle partecipazioni personali incrociate (c.d. interlocking) nei mercati del credito e finanziari, originariamente prevista dall’articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (il “Decreto Salva Italia”), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Questa cancellazione elimina i previgenti divieti per titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti. Come già stato sottolineato durante i lavori preliminari, la riforma ha allineato l’Italia agli standard europei, rimuovendo uno svantaggio competitivo per gli operatori nazionali. Tale scelta, inoltre, è stata giustificata dal fatto che l’attuale disciplina sull’idoneità degli esponenti aziendali raggiunge già i medesimi effetti di tutela, attraverso i limiti al cumulo degli incarichi, i vincoli di time commitment, i criteri di indipendenza formale e di indipendenza di giudizio. Ne deriva una sensibile riduzione degli oneri di compliance per gli intermediari, ferma restando l’ordinaria vigilanza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’“AGCM”).

12. Entrata in vigore

Il Decreto entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione, ovvero il 29 aprile 2026. Tuttavia:

  • le nuove disposizioni in materia di esponenti aziendali e responsabili delle principali funzioni aziendali, previste dall’art. 13 del TUF, troveranno applicazione per le nomine perfezionate a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto (29 ottobre 2026);
  • le modifiche alla parte II (“Disciplina degli intermediari”), titoli II (“Servizi e attività di investimento”) e III (“Gestione collettiva del risparmio”) del TUF, comprese le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicheranno a partire da 9 mesi successivi all’entrata in vigore (29 gennaio 2027). Entro tale termine, la Banca d’Italia e la Consob dovranno adottare le disposizioni attuative e la Banca d’Italia dovrà, altresì, adottare gli interventi di adeguamento degli albi e registri di vigilanza. In deroga a quanto appena descritto:
  • gli artt. 34, comma 4, 36, comma 2, 41-bis, comma 5, 41-ter, comma 3, 42, commi 1, 3 e 4-bis, 42-bis, comma 8, 44, comma 4, 47, comma 3, 48, comma 4, 49, comma 3 del TUF, si applicheranno dalla data di entrata in vigore del Decreto (29 aprile 2026). Tuttavia, ai procedimenti amministrativi previsti ai sensi dei richiamati articoli, già avviati prima della data di entrata in vigore, continuerà ad applicarsi la normativa previgente;

la nuova disciplina relativa alle società di partenariato in gestione interna autorizzata e ai GEFIA sotto soglia registrati (parte II, titolo III, capo I-bis, sezione II-bis e capo I-ter del TUF) troverà applicazione a partire dalla data in cui la Banca d’Italia adotterà le relative disposizioni attuative e adeguerà i rispettivi albi e registri di vigilanza (artt. 35-novies.1, comma 3, e art. 35-quaterdecies, comma 10, del TUF), qualora questo avvenga in data antecedente alla scadenza dei 9 mesi sopra indicati.

13. Regime transitorio

Per agevolare l’entrata in vigore della riforma, il Decreto prevede disposizioni transitorie per:

  • GEFIA soggetti alle deroghe ex 35-undecies TUF

Entro 12 mesi decorrenti dall’adozione delle disposizioni attuative di Banca d’Italia, i gestori italiani che si avvalgono delle deroghe di cui all’art. 35-undecies del TUF, dovranno comunicare l’intenzione di assoggettarsi al regime dei gestori autorizzati, oppure presentare istanza di iscrizione nel nuovo registro dei GEFIA sotto soglia registrati.

A tal fine, in aggiunta a quanto previsto dal richiamato articolo 35-quaterdecies, il gestore informa i partecipanti ai FIA istituiti e, prima della presentazione dell’istanza alla Banca d’Italia, ottiene da ciascuno di essi il consenso espresso alla prosecuzione dell’incarico di gestione a seguito della registrazione; in mancanza di tale consenso, il gestore non può richiedere la registrazione nell’elenco dei GEFIA sottosoglia registrati.

Alla scadenza del termine di 12 mesi, la Banca d’Italia dispone la revoca dell’autorizzazione e la cancellazione dagli albi di cui agli artt. 35 e 35-ter del TUF dei gestori che non siano stati autorizzati o registrati, in applicazione del nuovo articolo 35-terdecies (“Revoca dell’autorizzazione”).

Nelle more del suddetto termine, tali soggetti potranno continuare a istituire nuovi FIA, nonché avviare e proseguire attività di commercializzazione o pre-commercializzazione (purché con riguardo a FIA compatibili con i nuovi limiti previsti dall’art 35-quaterdecies, comma 1, lettere h), i), e l)).

  • Gestori EuVECA ed EuSEF

Entro 12 mesi dall’emanazione delle disposizioni attuative della Banca d’Italia, i gestori EuVECA e i gestori EuSEF possono istituire e gestire nuovi FIA e avviare o proseguire attività di commercializzazione o pre-commercializzazione esclusivamente con riguardo ai FIA EuVECA o EuSEF e a quelli di cui all’articolo 4-quinquies, comma 7-bis, del TUF (FIA riservati istituiti in forma chiusa).

Ai suddetti gestori si applica il medesimo termine di 12 mesi per comunicare se intendono assoggettarsi al regime di gestori autorizzati. In mancanza di tale comunicazione, la Banca d’Italia provvederà alla cancellazione dal relativo albo e alla contestuale iscrizione d’ufficio nel registro dei GEFIA sotto soglia (ex art. 4-quinquies, comma 2, del TUF).

  • SICAV e SICAF in gestione interna

Entro 12 mesi dalla data di adozione delle disposizioni attuative della Banca d’Italia, le SICAV in gestione interna autorizzate e le SICAF in gestione interna autorizzate si adeguano alle disposizioni di cui agli artt. 35-bis, commi 5-bis, 6 e 6-bis, 35-quater, comma 5-bis, e 35-quinquies del TUF.

  • Gestione delle crisi dei gestori e degli OICR

Il Decreto fissa un principio di continuità normativa per le procedure già avviate. I ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale dei fondi, o dei relativi comparti e degli OICR societari in gestione esterna, o dei relativi comparti (ai sensi dell’art. 57, commi 6-bis, 6-bis.1 e 6-bis.2 del TUF) depositati prima dell’entrata in vigore del Decreto, sono definiti secondo le disposizioni del TUF vigenti alla data del deposito. Inoltre, le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del Decreto sono definite secondo le disposizioni del TUF vigenti alla data del deposito del ricorso.

La nuova e specifica disciplina sulla crisi dedicata ai GEFIA sotto soglia registrati (il nuovo art. 57-quater del TUF) non avrà un’applicazione generalizzata e immediata, ma diventerà efficace per i singoli gestori esclusivamente a partire dalla data della loro effettiva iscrizione nel nuovo registro di riferimento.

Practice di Financial Intermediaries Regulations e di Fondi d’Investimento

Le practice di Financial Intermediaries Regulations e di Fondi d’Investimento di Legance sono a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche.

Scarica la newsletter

Vuoi saperne di più?

Entra in contatto con gli autori

Marco Penna

Marco Penna

Partner

Riccardo Daguati

Riccardo Daguati

Senior Counsel

Giovanna Tassitano

Giovanna Tassitano

Counsel

Cristiana Ferrari

Cristiana Ferrari

Counsel

Camilla Onorato

Camilla Onorato

Associate

Giulia Barbera

Giulia Barbera

Associate