Come noto, a far data dal 28 febbraio 2023, è entrato in vigore il D.lgs. 149/2022, la c.d. Riforma Cartabia.
Tra le tante novità, la Riforma Cartabia ha introdotto, anche in capo agli arbitri, il potere di concedere misure cautelari, tramite l’inserimento nel codice di procedura civile del nuovo articolo 818 rubricato “Provvedimenti cautelari”, in tal modo colmando una lacuna che differenziava il nostro ordinamento da altri sistemi di civil e common law, nonché dal regime vigente a livello internazionale.
L’articolo 818 c.p.c. prevede, nel suo nuovo testo, che “Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione al giudizio arbitrale”.
Si è, quindi, da subito posta la questione se, all’indomani dell’introduzione di tale nuova previsione, una clausola compromissoria stipulata prima dell’entrata in vigore della Riforma, la quale prevedesse il rinvio a un regolamento arbitrale successivamente modificato – nel senso di attribuire, in linea con il nuovo testo dell’articolo 818 c.p.c., il potere cautelare agli arbitri – attribuisse agli arbitri nominati in forza della predetta clausola il potere di emettere provvedimenti cautelari.
In altri termini, ci si è domandati se fosse possibile interpretare in maniera mobile ed espansiva il rinvio della clausola al regolamento arbitrale.
Sul punto si è recentemente pronunciato il Tribunale di Milano con ordinanza del 4 gennaio 2025.
Con tale provvedimento, il Tribunale di Milano ha stabilito che deve escludersi la competenza arbitrale a emettere provvedimenti cautelari nell’ipotesi in cui la clausola arbitrale sia stata stipulata antecedentemente all’entrata in vigore della Riforma Cartabia. Ciò, anche nell’ipotesi in cui il regolamento richiamato dalla clausola consenta, a seguito di una modifica in recepimento della Riforma, l’emissione di provvedimenti cautelari.
L’orientamento del Tribunale di Milano si fonda sulla valorizzazione di quella che deve ritenersi fosse l’intenzione delle parti al momento della stipula dell’accordo di arbitrato, e cioè in un momento in cui non era previsto che fosse demandabile agli arbitri la competenza per i giudizi cautelari.