Attuazione della AIFMD II: le principali novità introdotte nel Testo Unico della Finanza


È stato trasmesso al Parlamento lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2024/927 (c.d. AIFMD II) (“Schema di decreto”), che modifica le Direttive 2011/61/UE (c.d. AIFMD) e 2009/65/CE e introduce un articolato intervento di revisione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), volto a rafforzare l’assetto regolamentare dei gestori di fondi di investimento alternativi (“GEFIA”) e ad allineare la disciplina nazionale alle più recenti evoluzioni del quadro europeo. Si noti che le modifiche previste dallo Schema di decreto sono distinte da quelle introdotte dalla legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. Legge Capitali), che ha previsto interventi a sostegno della competitività dei mercati dei capitali e conferito al Governo una delega per la riforma organica del TUF e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.

Le modifiche incidono, fra l’altro, sui profili di delega delle funzioni, sulla gestione del rischio di liquidità, sul sistema delle segnalazioni di vigilanza e sulla fornitura dei servizi di custodia e di depositario.

In tale contesto, un ruolo centrale è attribuito all’introduzione di una disciplina europea armonizzata per i fondi alternativi di investimento (“FIA”) che concedono prestiti, regolati all’interno del TUF. Lo Schema di decreto recepisce la definizione europea di “FIA concedente prestiti”, qualificando come tali i fondi la cui strategia di investimento consiste prevalentemente nella concessione di finanziamenti ovvero i cui crediti rappresentano almeno il 50% del valore patrimoniale netto. L’attività di concessione del credito ricomprende sia l’azione diretta del FIA come prestatore originario, sia l’azione indiretta tramite terzi o veicoli, specialmente quando il FIA o il GEFIA partecipano alla strutturazione del credito. Lo Schema di decreto introduce specifici presidi prudenziali per i fondi di credito, prevedendo limiti all’utilizzo della leva finanziaria, obblighi rafforzati di gestione del rischio di liquidità e di credito, nonché misure volte a prevenire conflitti di interesse e fenomeni di moral hazard.

Infine, lo Schema di decreto rivede il regime applicabile ai gestori di FIA UE che intendono investire in crediti in Italia, eliminando il riferimento al termine di sessanta giorni dalla comunicazione preventiva – entro il quale la Banca d’Italia poteva vietare l’operatività – e richiedendo la sola informativa all’Autorità di vigilanza. La normativa secondaria chiarirà se tale comunicazione si configuri come mero obbligo informativo, come sembra emergere dal tenore letterale della disposizione, ovvero come fase procedimentale incidente sull’avvio dell’operatività.