Misure di sostegno alla proprietà intellettuale


In questa Newsletter ci occupiamo di :

1. BANDI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Bandi Marchi+3, Disegni+4 e Brevetti+: a seguito della pubblicazione in G.U. dei tre decreti del 29 luglio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, a partire dal 30 settembre 2020 potranno essere presentate le domande per Marchi+3, dal 14 ottobre 2020 per Disegni +4 e dal 21 ottobre 2020 per Brevetti+. Il bando Marchi+3 prevede agevolazioni per l’acquisto di servizi relativi alla registrazione di marchi sia dell’Unione Europea presso l’EUIPO che internazionali presso OMPI. Il bando Disegni+4 prevede agevolazioni per le spese relative alla realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello singolo o di uno o più disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo, con riguardo alle fasi di produzione e commercializzazione. Il bando Brevetti+ dispone un contributo per l’acquisto di servizi specialistici, funzionali alla valorizzazione economica del brevetto sia all’interno del ciclo produttivo, sia sul mercato in relazione alle fasi di industrializzazione e ingegnerizzazione, organizzazione e sviluppo e trasferimento tecnologico.

2. VOUCHER 3I – INVESTIRE IN INNOVAZIONE

Voucher 3i – Investire in Innovazione: dal 15 giugno 2020 è possibile richiedere il “Voucher 3I-Investire In Innovazione”, la misura agevolativa dedicata alle start up innovative prevista nel c.d. “Decreto Crescita” (D.L. n. 34/2019), per l’acquisto di servizi di consulenza necessari per valorizzare e tutelare in Italia e all’estero i processi di innovazione tramite il brevetto per invenzione industriale.

3. DIGITAL TRANSFORMATION

Digital Transformation delle PMI: con decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 giugno 2020 sono stati stabiliti i criteri e le condizioni delle agevolazioni volte a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la realizzazione di progetti diretti all’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. Seguirà aggiornamento sul successivo decreto direttoriale ove saranno indicati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione.

4. PATENT BOX

Patent Box: aseguito dell’opzione per il regime di patent box, una quota dei proventi derivanti dallo sfruttamento di determinate Intellectual Properties (IP) aziendali non concorre a formare il reddito complessivo, in quanto esclusa per il 50% del relativo ammontare. L’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale la dichiarazione si riferisce.

5. CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN

Credito d’imposta per attività Di Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design: a tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica e design è riconosciuto un credito d’imposta la cui misura varia tra il 6% e il 45% in ragione della diversa attività cui le spese sostenute si riferiscono. L’agevolazione è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione ed è cumulabile con altre agevolazioni.

6. INVESTIMENTO IN START-UP E PMI INNOVATIVE

Investimento in Start-up E PMI Innovative: ai sensi delle normative di riferimento(articoli 29 e ss. del D.L. n. 179/2012 e 4 e ss. del D.L. 24 n. 3/2015) è prevista la detrazione (in caso di investitori soggetti IRPEF) o la deduzione (in caso di investitori soggetti IRES) dalle imposte sui redditi del 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up ovvero PMI innovative. Con l’entrata in vigore del c.d. “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020), a decorrere dal 19 maggio 2020, è riconosciuta una detrazione dal reddito delle persone fisiche pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una start-up ovvero di una PMI innovativa.

7. CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Credito d’imposta per Investimenti in Beni Strumentali: la c.d. Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), ha riconosciuto un credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. La misura dell’agevolazione in commento varia dal 6% al 40% a seconda della tipologia di bene strumentale cui l’investimento è riferito. L’agevolazione è utilizzabile in compensazione ed è cumulabile con altre agevolazioni.

8. CREDITO D’IMPOSTA PER L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Credito d’imposta per l’attività di Formazione del Personale Dipendente: sono ammesse a beneficiare del credito d’imposta le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa. Il credito d’imposta spettante, la cui misura potrà arrivare fino al 60% se l’attività di formazione riguarda dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti, esclusivamente in compensazione.

1.         I BANDI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

In linea con quanto disposto dall’art. 32 comma 11, del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto Crescita”), il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto direttoriale del 15 giugno 2020, ha programmato la riapertura per l’annualità 2020 dei bandi (i) Marchi+3, (ii) Disegni+4 e (iii) Brevetti+ (sospesi in data 10 giugno 2020 per esaurimento delle risorse finanziarie), al fine di assicurare la continuità al sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale[1].

La nuova dotazione finanziaria ammonta a Euro 43 milioni, stanziante rispettivamente in:

  • Euro 4 milioni per il bando Marchi+3;
  • Euro 14 milioni per il bando Disegni+4;
  • Euro 25 milioni per il bando Brevetti+.

In data 29 luglio 2020[2], la Direzione generale per la Lotta alla Contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha adottato i decreti di riapertura dei suddetti bandi.

1.1       Bando Marchi+3

1.1.1    Chi ne ha diritto

Le agevolazioni contenute nel bando sono previste, secondo il regime “de minimis[3], in favore delle imprese che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e s.m.i. (“PMI”);

b) avere sede legale e operativa in Italia;

c) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese, attive e in regola con il pagamento del diritto annuale;

d) non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

e) non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);

f) essere titolari del/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione;

g) aver ottenuto in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione, per il/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione, la pubblicazione della domanda di registrazione sul Bollettino dell’EUIPO per la misura A e/o sul registro internazionale dell’OMPI per la misura B e di aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito.

I requisiti di cui alle lettere da b) a f) devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda sino a quello dell’erogazione dell’agevolazione.

1.1.2    IP oggetto di agevolazione

Il bando prevede due tipologie di misure:

a) agevolazioni per la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso l’EUIPO attraverso l’acquisto di servizi specialistici, con riguardo alle spese sostenute per:

  • progettazione del marchio;
  • assistenza per il deposito;
  • ricerche di anteriorità;
  • assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione;
  • tasse di deposito presso l’EUIPO.

b) agevolazioni per la registrazione di marchi internazionali presso OMPI attraverso l’acquisto di servizi specialistici, con riguardo alle spese sostenute per:

  • progettazione del marchio nazionale/EUIPO;
  • assistenza per il deposito;
  • ricerche di anteriorità;
  • assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione;
  • tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale.

1.1.3    Termini e modalità di esercizio

Le domande potranno essere presentate dalle ore 9:00 del 30 settembre 2020, compilando il form predisposto on line sul sito www.marchipiu3.it, che consentirà di acquisire il numero di protocollo da riportare nella domanda.

Le domande di agevolazione, già presentate alla data del 10 giugno 2020 e alle quali è stato già attribuito il numero di protocollo ma che non hanno trovato copertura finanziaria con le risorse stanziate, saranno immediatamente avviate all’esame istruttorio da parte del soggetto gestore.

La gestione delle domande è affidata ad Unioncamere ed avviene cronologicamente, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

1.2       Bando Disegni+4

1.2.1    Chi ne ha diritto

Le agevolazioni sono previste, secondo il regime “de minimis[4], in favore delle PMI, aventi sede legale ed operativa in Italia, che si trovino in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;

b) non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);

d) essere titolari dei disegni/modelli registrati oggetto del progetto di valorizzazione.

Tali disegni/modelli devono essere stati registrati a decorrere dal 1° gennaio 2018 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione ed essere in corso di validità.

1.2.2     IP oggetto di agevolazione

Saranno oggetto di agevolazione le spese per la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello singolo o di uno o più disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo, così come definito dall’art. 31 del Codice del Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 30/2005).

In particolare, le spese devono essere sostenute per l’acquisto di servizi specialistici esterni funzionali allo specifico disegno/modello e al suo ambito di tutela, con riguardo alle fasi di:

a) produzione: messa in produzione e offerta sul mercato di nuovi prodotti ad esso correlati, in merito alle spese per l’acquisizione dei servizi di:

  • ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali;
  • realizzazione di prototipi;
  • realizzazione di stampi;
  • consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del prodotto/disegno;
  • consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale;
  • consulenza specializzata nell’approccio al mercato (ad esempio business plan, piano di marketing, analisi del mercato, ideazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) strettamente connessa al disegno modello.

b) commercializzazione: valorizzazione di un disegno/modello per la commercializzazione del titolo di proprietà industriale, con riguardo alle spese sostenute per l’acquisizione dei servizi di:

  • consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del disegno/modello;
  • consulenza legale per la stesura di accordi di licenza del titolo di proprietà industriale;
  • consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione.

Il disegno/modello può essere oggetto di una sola domanda di agevolazione e il progetto deve essere concluso entro 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell’agevolazione.

1.2.3    Termini e modalità di esercizio

Le nuove domande potranno essere presentate compilando il form predisposto on line sul sito www.disegnipiu4.it dalle ore 9:00 del 14 ottobre 2020, che consentirà di acquisire il numero di protocollo da riportare nella domanda.

Le domande di agevolazione, già presentate alla data del 27 maggio 2020 e alle quali è stato già attribuito il numero di protocollo ma che non hanno trovato copertura finanziaria con le risorse stanziate, saranno immediatamente avviate all’esame istruttorio da parte del soggetto gestore.

La gestione è affidata ad Unioncamere ed avviene cronologicamente, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

1.3       Bando Brevetti+

1.3.1    Chi ne ha diritto

Il bando prevede la concessione delle agevolazioni, secondo il regime “de minimis[5], alle PMI, anche di nuova costituzione, aventi sede legale e operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2017;

b) siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1° gennaio 2016, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;

c) siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1° gennaio 2016, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto;

d) siano in possesso di una opzione o di un accordo preliminare che abbia per oggetto l’acquisto di un brevetto o l’acquisizione in licenza di un brevetto per invenzione industriale, rilasciato in Italia successivamente al 1° gennaio 2017, con un soggetto, anche estero, che ne detenga la titolarità;

e) siano imprese neo-costituite in forma di società di capitali, a seguito di operazione di spin-off universitari/accademici, per le quali sussistano, al momento della presentazione della domanda, le seguenti condizioni:

  • partecipazione al capitale da parte dell’università o dell’ente di ricerca, in misura non inferiore al 10%;
  • titolarità di un brevetto per invenzione industriale o di un accordo preliminare di acquisto o di acquisizione in licenza d’uso di brevetto per invenzione industriale, purché concesso successivamente al 1° gennaio 2017 e trasferito dall’università o ente di ricerca socio;
  • l’Università o l’ente di ricerca sia ricompreso nell’elenco degli enti vigilati dal MIUR.

Le imprese che soddisfino una delle condizioni di cui alle lettere precedenti, sono ammesse alle agevolazioni se, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) iscrizione nel Registro delle imprese;

b) pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali.

1.3.2     IP oggetto di agevolazione

Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici, funzionali alla valorizzazione economica del brevetto sia all’interno del ciclo produttivo, sia sul mercato ed è concesso in relazione a:

a) industrializzazione e ingegnerizzazione:

  • studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto, analisi dei costi e dei relativi ricavi);
  • progettazione produttiva;
  • studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo;
  • realizzazione firmware per macchine controllo numerico;
  • progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto;
  • test di produzione;
  • produzione pre-serie (solo se funzionale ai test per il rilascio delle certificazioni);
  • rilascio certificazioni di prodotto o di processo.

b) organizzazione e sviluppo:

  • servizi di IT Governance;
  • studi ed analisi per lo sviluppo di nuovi mercati geografici e settoriali;
  • servizi per la progettazione organizzativa;
  • organizzazione dei processi produttivi;
  • definizione della strategia di comunicazione, promozione e canali distributivi.

c) trasferimento tecnologico:

  • proof of concept;
  • due diligence;
  • predisposizione accordi di segretezza;
  • predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;
  • costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università̀ (accordi di ricerca sponsorizzati);
  • contributo a fondo perduto (solo per gli spin off universitari/accademici e le start up innovative iscritte nel registro speciale al momento della presentazione della domanda di accesso).

1.3.3     Termini e modalità di esercizio

Le domande potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2020, compilando il form predisposto on line sul sito www.invitalia.it che consentirà di acquisire il numero di protocollo da riportare nella domanda.

Le domande di agevolazione, già presentate alla data del 31 gennaio 2020 e alle quali è stato già attribuito il numero di protocollo ma che non hanno trovato copertura finanziaria con le risorse stanziate, saranno immediatamente avviate all’esame istruttorio da parte del soggetto gestore.

La gestione delle domande è affidata a Invitalia S.p.A. ed avviene cronologicamente, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

2.         VOUCHER 3I – INVESTIRE IN INNOVAZIONE

Il Decreto Crescita, all’art. 32, commi da 7 a 10, ha istituito lo strumento di intervento “Voucher 3i – Investire in Innovazione” in favore dello startup innovative, al fine di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle predette imprese, nel periodo 2019-2021, mediante l’elargizione di un contributo per l’acquisto di servizi di consulenza in materia brevettuale.

La dotazione finanziaria annua è di Euro 6,5 milioni per uno stanziamento totale di Euro 19,5 milioni per il triennio 2019-2021.

A seguito dell’emanazione dei decreti attuativi[6], la misura è divenuta pienamente operativa dal 15 giugno 2020.

2.1       Chi ne ha diritto

Il Voucher 3i è destinato alle startup innovative, come definite ai sensi del disposto dell’art. 25 del Decreto-legge n. 179/2012, convertito con modificazioni in Legge num. 221/2012 e s.m.i.[7].

2.2       IP oggetto di agevolazione

L’incentivo consiste nel rilascio di un Voucher 3i per l’acquisto dei seguenti servizi di consulenza in materia brevettuale:

a) servizi di consulenza relativi all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell’invenzione.

N.B.: la relazione finale indicherà (a) una descrizione generica dell’idea, (b) le valutazioni – anche negative – in merito ai requisiti di industrialità, novità e originalità e (c) le banche dati consultate;

b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

N.B.: i Voucher 3i sono riconosciuti esclusivamente per la presentazione di domande di brevetto per invenzione e non anche per le domande di brevetto per modello di utilità;

c) servizi di consulenza relativi al deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

N.B.: Una domanda di brevetto nazionale si può estendere in uno degli stati aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale, purché entro i dodici mesi successivi alla presentazione della domanda nazionale. Inoltre, sono esclude dal Voucher 3i le domande di rivendicazione di priorità proposte prima della presentazione della richiesta del Voucher 3i.

Ogni richiesta di Voucher 3i può riguardare un solo servizio. Se la startup innovativa vuole accedere a più servizi deve presentare più richieste per singola tipologia di servizio.

Ogni startup innovativa può presentare al massimo 3 richieste di Voucher 3i per singola tipologia di servizio nell’arco dei 12 mesi (calcolati a partire dalla prima domanda). Pertanto ogni startup innovativa può presentare un massimo di 9 richieste di Voucher 3i nell’arco di 12 mesi. Superato il 12° mese ricomincia il calcolo dei servizi.

2.3       Entità del beneficio

Il contributo viene elargito secondo il regime “de minimis[8], con versamento del corrispettivo della prestazione del fornitore direttamente dal gestore, in relazione ai seguenti servizi e nelle seguenti misure:

  • verifica della brevettabilità dell’invenzione ed effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive (Euro 2.000 + IVA);
  • stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (Euro 4.000 + IVA);
  • deposito all’estero di una domanda di brevetto che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale (Euro 6.000 + IVA).

2.4       Soggetti fornitori del servizio di consulenza brevettuale

Ogni servizio coperto da Voucher 3i può essere prestato esclusivamente da avvocati e/o consulenti in materia di proprietà industriale, iscritti negli appositi elenchi predisposti dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Ordine dei consulenti in materia di proprietà industriale.

2.5       Termini e modalità di esercizio

Dal 15 giugno 2020 è possibile presentare la domanda on line sul sito del gestore Invitalia S.p.A. (www.invitalia.it), compilando l’apposito modulo e allegando una dichiarazione sostitutiva sui requisiti della società, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR num. 445/2000, e l’accordo di consulenza tra startup innovativa e il fornitore del servizio.

La procedura di elargizione del contributo prevede le seguenti fasi e tempistiche:

a) a seguito della presentazione della domanda, il gestore informa il fornitore del servizio di aver avviato la procedura per l’accesso al contributo e, entro 30 giorni, avvia le verifiche sui requisiti richiesti, procedendo, alternativamente:

  • con il diniego dell’istanza, dietro comunicazione al soggetto richiedente e al fornitore dei servizi, in caso di esito di negativo;
  • con il rilascio del Voucher 3i, dietro notifica ai soggetti interessati, in caso di esito positivo.

b) Entro 120 giorni dalla notifica, il fornitore eroga il servizio integralmente e trasmette al soggetto gestore (i) una relazione conclusiva sull’attività svolta, (ii) il Voucher 3i ricevuto dal richiedente – necessario ai fini del diritto al pagamento del fornitore direttamente da parte del gestore – e (iii) la fattura per il servizio erogato.

La gestione delle domande avviene in ordine cronologico e fino ad esaurimento dei fondi.

3.         DIGITAL TRANSFORMATION

Il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 giugno 2020 disciplina l’intervento agevolativo sulla Digital Transformation istituito all’articolo 29, commi da 5 a 8, del Decreto Crescita, finalizzato a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la realizzazione di progetti diretti all’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0[9] nonché di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

3.1       Chi ne ha diritto

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMIche, alla data di presentazione della domanda, risultino:

a) iscritte come attive nel Registro delle imprese;

b) operare in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio, svolgendo le attività economiche di cui all’Allegato 1 del decreto direttoriale;

c) aver conseguito, nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a Euro 100.000,00;

d) disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;

e) non essere sottoposte a procedura concorsuale e non si trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Le PMIin possesso dei requisiti di cui al comma 1 possono presentare, anche congiuntamente tra loro, purché in numero comunque non superiore a dieci imprese, progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l’accordo di partenariato.

3.2       Progetti ammissibili

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti:

a) alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l’implementazione di tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) e/o;

b)tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:

  • all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori;
  • al software;
  • alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
  • ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.

A tal fine i progetti devono prevedere la realizzazione di:

a) attività di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione, ovvero;

b) investimenti.

3.3       Entità del beneficio

Le risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni ammontano a Euro 100.000.000,00.

Le agevolazioni sono concesse nei limiti stabiliti dall’articolo 29 del Regolamento UE n. 651/2014, per i progetti di innovazione di processo o dell’organizzazione, ovvero, secondo il regime “de minimis[10], per i progetti di investimento, sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50 percento, articolata come segue:

a) 10 percento sotto forma di contributo;

b) 40 percento come finanziamento agevolato.

Il contributo di cui alla lettera a), assume la forma di contributo diretto alla spesa per i progetti di processo o dell’organizzazione ovvero di contributo in conto capitale per i progetti di investimento.

Il finanziamento agevolato di cui alla lettera b) deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni.

3.4       Termini e modalità di esercizio

Con successivo decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico saranno indicati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni.

4.         PATENT BOX

L’articolo 1, comma 39 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e successive modifiche, ha introdotto il regime opzionale del Patent Box consentendo la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento di determinate Intellectual Properties (IP) aziendali.

4.1       IP oggetto di agevolazione

Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto parzialmente esclusi, i proventi derivanti dall’utilizzo di:

  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali;
  • disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
  • informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, giuridicamente tutelabili.

In particolare, rientrano nell’ambito applicativo dell’opzione sia la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali, sia l’uso diretto dei beni immateriali.

4.2       Entità del beneficio

La quota di reddito agevolabile non concorre a formare il reddito d’impresa per il 50% del relativo ammontare mediante una variazione in diminuzione da operare ai fini IRPEF o IRES, nonché ai fini IRAP.

I soggetti che esercitano l’opzione per il regime di Patent Box hanno diritto ad un trattamento di favore anche in caso di cessione a terzi dell’IP. In particolare, le plusvalenze derivanti dalla cessione dell’IP non concorrono a formare il reddito complessivo, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali.

4.3       Chi ne ha diritto

L’opzione è esercitabile da tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, incluse le stabili organizzazioni in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo, a condizione che tali soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo.

4.4       Modalità di esercizio

Il contribuente può optare per la preventiva sottoscrizione di un accordo ad hoc con l’Agenzia delle Entrate, volto all’individuazione dei criteri e dei metodi di calcolo del reddito agevolabile (c.d. ruling). In tal caso l’opzione ha durata di cinque periodi d’imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

In alternativa, il contribuente può esercitare l’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile mediante comunicazione nella dichiarazione dei redditi. L’opzione ha durata annuale, è irrevocabile e rinnovabile. A seguito dell’esercizio dell’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile, il contribuente ripartisce la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.

5.         CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN

L’articolo 1, commi da 198 a 207, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (“Legge di Bilancio 2020”) e successive modificazioni ed integrazioni, ha riconosciuto un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica e design.

5.1       Investimenti agevolabili

Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti in:

  • attività di ricerca e sviluppo quale attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico (cfr. articolo 1, comma 200, Legge di Bilancio 2020). Tra queste rientrano le spese per contratti di ricerca extra muros che, qualora stipulati con start-up innovative residenti nel territorio dello Stato, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;
  • avanzamento tecnologico dei processi produttivi, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (cfr. articolo 244, Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34);
  • attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati (cfr. articolo 1, comma 201, Legge di Bilancio 2020);
  • attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari (cfr. articolo 1, comma 202, Legge di Bilancio 2020).       

5.2       Entità del beneficio

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Inoltre, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP.

Per quanto attiene all’entità della misura dell’agevolazione in commento, la stessa varia a seconda del tipo di attività svolta:

  • per le attività di ricerca e sviluppo di cui al punto (i) che precede, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare tra il 12%[11] e il 45% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di Euro 3.000.000.
  • Per le attività di innovazione tecnologica nonché di design e ideazione estetica di cui ai punti (ii) e (iv), è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di Euro 1.500.000.
  • Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi di cui al punto (iii), è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di Euro 1.500.000.

5.3       Chi ne ha diritto

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili.

5.4       Considerazioni generali

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

6.         INVESTIMENTO IN START-UP E PMI INNOVATIVE

Gli articoli 29 del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, in materia di start-up innovative, e 4del Decreto Legge 24 gennaio 2015 n. 3, in materia di PMI innovative, hanno previsto una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni (in caso di investitori soggetti IRPEF) o di deduzioni (in caso di investitori soggetti IRES) per gli investimenti in start-up ovvero in PMI innovative.

6.1       Investimenti agevolabili

La misura in commento è riconosciuta per gli investimenti, effettuati direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio, nel capitale sociale di una start-up innovativa ovvero di una PMI innovativa iscritta alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento.

In particolare, l’agevolazione si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e alla riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative o PMI innovative.

6.2       Entità del beneficio

Dall’imposta lorda sul reddito si detrae (per gli investitori soggetti IRPEF) o si deduce (per gli investitori soggetti IRES) un importo pari al 30% dell’ammontare dei conferimenti effettuati. L’investimento massimo detraibile o deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, Euro 1.000.000, per gli investitori soggetti IRPEF e Euro 1.800.000 per gli investitori soggetti IRES.

6.2       Chi ne ha diritto

L’agevolazione in commento si applica ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società che effettuano un investimento in una o più start-up innovative o PMI innovative, a condizione che l’investimento sia mantenuto per almeno tre anni. L’eventuale cessione, anche parziale, prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo detratto o dedotto, unitamente agli interessi legali.

6BIS.    INCENTIVI IN REGIME «DE MINIMIS» ALL’INVESTIMENTO IN START-UP E PMI INNOVATIVE

Il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 ha introdotto un nuovo regime fiscale agevolato secondo il regime “de minimis”, rivolto esclusivamente agli investitori persone fisiche che investono direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio, nel capitale sociale di una start-up ovvero di una PMI innovativa.

In particolare, dal 19 maggio 2020, è riconosciuta una detrazione dal reddito delle persone fisiche pari al 50% della somma investita dal contribuente. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di Euro 100.000, in caso di investimento in una start-up innovativa, ovvero di Euro 300.000 in caso di investimento in una PMI innovativa.

7.         CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

L’articolo 1, commi da 185 a 197, della Legge di Bilancio 2020, ha riconosciuto un credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

7.1       Investimenti agevolabili

Sono ammissibili al credito d’imposta, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione, gli investimenti in:

  • beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (cfr. Allegato A alla Legge 232/2016 – “Legge di Bilancio 2017”);
  • beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali (cfr. Allegato B alla Legge di Bilancio 2017 come integrato dalla Legge 205/2017 – “Legge di Bilancio 2018”);
  • beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato diversi da quelli di cui ai punti (i) e (ii) che precedono.

7.1       Entità del beneficio

Il credito d’imposta spettante non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP. Per quanto attiene all’entità del credito d’imposta, la misura dell’agevolazione in commento varia a seconda della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:

  • Per gli investimenti in beni strumentali di cui al punto (i) che precede, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a Euro 2.500.000 e nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre Euro 2.500.000 e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a Euro 10.000.000. Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
  • Per gli investimenti in beni immateriali di cui al punto (ii), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a Euro 700.000. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
  • Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui al punto (iii), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lett. b), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nel limite massimo di costi ammissibili pari a Euro 2.000.000. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.

7.3       Chi ne ha diritto

Possono accedere al credito d’imposta le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

7.4       Considerazioni generali

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

8.         CREDITO D’IMPOSTA PER L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

L’articolo 1, commi da 46 a 56, della Legge di Bilancio 2018 e successive modifiche, ha riconosciuto un credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa.

8.1       Spese agevolabili

Sono ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione, limitatamente al costo aziendale – ore o giornate di formazione – concernenti, inter alia, le seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati, cloud computing, cyber security, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa (cfr. Allegato A alla Legge di Bilancio 2018).

8.2       Entità del beneficio

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono sostenute le spese, non concorre alla formazione del reddito ne’ della base imponibile IRAP ed è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti, esclusivamente in compensazione. Per quanto attiene all’entità della misura agevolativa in commento[12]:

  • nei confronti delle piccole imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di Euro 300.000;
  •  nei confronti delle medie imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di Euro 250.000;
  • nei confronti delle grandi imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di Euro 250.000.

8.3       Chi ne ha diritto

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.


[1] Per l’annualità 2019, si v. Decreti Direttoriali del 18 ottobre 2019, del 26 novembre 2019 e del 14 aprile 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico.

[2] Gli avvisi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 31 luglio 2020.

[3] Il regime “de minimis” indica gli aiuti economici di importanza minore, disciplinati dal Regolamento UE n. 1407/2013.

[4] Vedi nota 2.

[5] Vedi nota 2.

[6] Si v. Decreto Ministeriale del 18 novembre 2019 pubblicato sulla G.U. del 3 dicembre 2019 che definisce i criteri e le modalità di attuazione dell’intervento Voucher 3i; Decreto Direttoriale del 19 febbraio 2020 che istituisce e definisce la formazione degli elenchi dei consulenti che dovranno erogare i servizi previsti; Direttoriale del 14 maggio 2020 che definisce le modalità di attuazione per l’accesso alla misura agevolativa, di erogazione dei servizi e per l’erogazione dei voucher concessi.

[7] Sono definite come società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti requisiti:

-un’impresa nuova, o costituita da non più di 5 anni (60 mesi);

-ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia;

-ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di Euro;

-non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;

-non distribuisce e non ha distribuito utili;

-ha come oggetto sociale – esclusivo o prevalente – lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico;

-non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda;

-rispetta almeno uno dei tre requisiti soggettivi, che seguono:

-sostiene spese in ricerca e sviluppo e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione;

-impiega personale altamente qualificato;

-è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

[8] Vedi nota 2.

[9] Pacchetto di incentivi rifinanziati e potenziati nella Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019), con il proposito di agevolare gli investimenti in tecnologie digitali da parte delle aziende.

[10] Vedi nota 2.

[11] Il credito d’imposta è aumentato:

al 25% per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a Euro 50 milioni;

al 35% per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno Euro 10 milioni;

al 45% per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo non superiore a Euro 10 milioni.

[12] Per tutte le imprese, la misura è aumentata, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal DM 17 ottobre 2017.


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