Legge 21 ottobre 2021, n. 147 (in G.U. 23/10/2021, n. 254) di conversione con modificazioni del Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118


Negli ultimi due anni sono diversi gli interventi normativi che si sono susseguiti, nell’ambito della regolazione della crisi e dell’insolvenza delle imprese, per far fronte alle conseguenze dell’emergenza da Covid-19, che ha aggravato la situazione economico finanziaria di tante imprese. Uno dei primi interventi ha riguardato il rinvio della data di entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, qui di seguito il “CCI”), originariamente fissata per il 15 agosto 2020, e ciò per consentire alle imprese di poter continuare a fare affidamento sulle procedure e gli strumenti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato (la “Legge Fallimentare” o “l. fall.”), in quanto già noti e sedimentati nella prassi.

Con l’ultimo intervento legislativo, disposto dalla legge del 21 ottobre 2021, n. 147, che converte con modificazioni il decreto legge 24 agosto 2021, n. 118 (qui di seguito il “Decreto 118/2021”), il legislatore italiano ha confermato un nuovo rinvio della data di entrata in vigore del CCI, ma – per agevolare gli imprenditori in situazione di squilibrio economico, finanziario e patrimoniale – ha anticipato l’introduzione nel nostro ordinamento di alcuni nuovi istituti del CCI, tra cui la composizione negoziata della crisi, volti a facilitare l’emersione e la risoluzione anticipata della crisi, in linea con gli obiettivi perseguiti dal CCI e dalla Direttiva UE 2019/1023 sulla ristrutturazione e sull’insolvenza.

1. Rinvio dell’entrata in vigore del CCI

Il Decreto 118/2021 dispone il rinvio, ancora una volta, dell’entrata in vigore del CCI, ora prevista per il 16 maggio 2022, fatta eccezione:

  • per le previsioni già entrate in vigore (che evidentemente restano vigenti) e
  • per la parte riguardante gli strumenti di allerta e il procedimento dinanzi all’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa), che rappresentano, forse, le novità principali apportate dal CCI e che, invece, entreranno in vigore il 31 dicembre 2023.

2. Composizione negoziata per la risoluzione della crisi d’impresa

Al fine di agevolare gli imprenditori che hanno necessità di ristrutturare il proprio debito, il legislatore ha introdotto un nuovo strumento, accessibile dal 15 novembre 2021: la composizione negoziata per la risoluzione della crisi d’impresa (la “Composizione Negoziata”).

Si tratta di un istituto a disposizione di tutti gli imprenditori per tentare di ristrutturare il proprio debito in via stragiudiziale e preservare la continuità aziendale, mediante il ricorso all’assistenza di un esperto qualificato e indipendente, incaricato tramite una piattaforma online appositamente costituita a tal scopo.

Si sintetizzano di seguito le principali caratteristiche di questa nuova procedura.

2.1 I requisiti di accesso e l’istanza

  • Tutti gli imprenditori, sia commerciali sia agricoli, che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da renderne probabile la crisi o l’insolvenza hanno la facoltà, e non l’obbligo, di accedere alla Composizione Negoziata. La sussistenza di questi requisiti può essere oggetto di segnalazione all’organo amministrativo da parte dell’organo di controllo.
  • L’accesso avviene tramite l’invio di una richiesta, corredata da specifici documenti, su una piattaforma online appositamente istituita presso le Camere di Commercio e regolata dal Decreto del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021.
  • L’imprenditore chiede la nomina di un esperto qualificato e indipendente, iscritto in un apposito albo, che lo assista nella negoziazione con i creditori e altri terzi interessati e che verrà, in concreto, nominato da una commissione di tre membri.
  • Più imprese appartenenti al medesimo gruppo possono presentare istanza (congiunta o disgiunta) per l’accesso alla Composizione Negoziata. Le società del gruppo che non hanno presentato istanza possono essere comunque invitate dall’esperto a partecipare alle trattative.

2.2 I principali effetti della Composizione Negoziata

  • Non vi è ‘spossessamento’ dell’imprenditore, che conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, fatta eccezione per alcuni atti e obblighi informativi nei confronti dell’esperto, il quale può segnalare gli atti ritenuti idonei a pregiudicare gli interessi dei creditori, anche mediante iscrizione del proprio dissenso nel Registro delle Imprese.
  • È necessaria l’autorizzazione del Tribunale, tra l’altro, per contrarre finanziamenti prededucibili o finanziamenti soci ovvero finanziamenti infragruppo, oppure anche per trasferire l’azienda o rami di essa.
  • L’accesso alla Composizione Negoziata non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari.
  • L’esperto può invitare le parti a rinegoziare i contratti pendenti, se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa a causa dell’emergenza Covid-19 (sono esclusi i contratti di lavoro). Se nessun accordo venisse raggiunto, potrebbe essere richiesto l’intervento del Tribunale, che può rideterminare equamente le condizioni del contratto per il periodo strettamente necessario per assicurare la continuità aziendale, stabilendo eventualmente un indennizzo.  
  • Con l’istanza di nomina dell’esperto o con una dichiarazione presentata tramite la piattaforma online, “l’imprenditore può dichiarare” che non si applicano nei suoi confronti le previsioni del Codice Civile inerenti la riduzione del capitale per perdite e il verificarsi di una causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
  • Con l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto sono previste alcune misure premiali riguardanti il trattamento dei debiti tributari.
  • I finanziamenti in favore di società controllate, oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell’istanza di accesso alla Composizione Negoziata, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del Codice Civile, sempre che l’imprenditore abbia informato preventivamente l’esperto e che questo, dopo avere segnalato che l’operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia espresso il proprio dissenso, anche iscrivendolo nel Registro delle Imprese.

2.3 Le misure protettive del patrimonio

  • Con l’istanza introduttiva, oppure successivamente, l’imprenditore può chiedere l’applicazione di alcune misure protettive del patrimonio, che divengono efficaci dal giorno della pubblicazione dell’istanza in questione nel Registro delle Imprese, quando si verifica il c.d. automatic-stay.
  • Tuttavia, per continuare a beneficiare di queste misure, l’imprenditore deve depositare apposito ricorso davanti al Tribunale competente e pubblicare, entro 30 giorni, nel Registro delle Imprese il numero di ruolo del relativo procedimento, pena l’inefficacia delle misure protettive. Il Tribunale, successivamente, decide se confermare o revocare le misure.
  • La durata della protezione può variare da un minimo di 30 giorni a un massimo di 240 giorni  -si può ritenere che tale termine più lungo verrà applicato nel caso in cui l’incarico dell’esperto perduri per più dei 180 giorni, come indicato nel successivo paragrafo 2.4 – e le misure possono essere disposte anche nei confronti di solo alcuni creditori.
  • I creditori interessati dalle misure non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza ovvero modificarli.
  • Infine, dal giorno della pubblicazione dell’istanza di cui sopra, fino alla conclusione della Composizione Negoziata, non possono essere pronunciate né la sentenza di fallimento, né la sentenza di accertamento dello stato di insolvenza dell’imprenditore.

2.4 Lo svolgimento della procedura e la sua conclusione

  • Dopo l’accettazione dell’incarico, l’esperto convoca l’imprenditore, assumendo informazioni anche dall’organo di controllo e dal revisore legale (se in carica). Se ravvisa concrete prospettive di risanamento, incontra le altre parti interessate, altrimenti dispone l’archiviazione.
  • L’incarico dell’esperto si conclude dopo 180 giorni se le parti non hanno individuato una soluzione, ma può proseguire anche successivamente, al verificarsi di determinate condizioni. 
  • Al termine del proprio incarico l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma online dedicata alla Composizione Negoziata.
  • In base all’esito delle trattative, l’imprenditore può accedere a strumenti differenti. Se queste terminano:

a) positivamente: l’imprenditore può optare per la conclusione di (i) un contratto con uno o più creditori, (ii) un accordo che produca gli stessi effetti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), senza necessità di attestazione, (iii) un accordo tra quelli disciplinati agli articoli 182-bis, 182-septies, 182-octies, 182-novies della Legge Fallimentare;

b) negativamente: l’imprenditore può, alternativamente, (i) predisporre un piano attestato di risanamento ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), (ii) accedere a una procedura concorsuale disciplinata dalla legge, ovvero (iii) proporre una domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

3. Concordato semplificato

Se l’esperto nominato nella Composizione Negoziata dichiara, nella relazione finale, che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate non sono praticabili, l’imprenditore può presentare al Tribunale competente – nei 60 giorni successivi alla comunicazione della predetta relazione – una proposta di concordato per cessione dei beni, unitamente a un piano di liquidazione e ad altri documenti specificamente previsti.  

Si tratta di un istituto nuovo per il nostro ordinamento. A differenza che nelle procedure concordatarie già previste nella Legge Fallimentare, non è richiesta alcuna adesione dei creditori, né una soglia minima di soddisfazione degli stessi.

Dopo una procedura molto snella, il Tribunale omologa la proposta di concordato semplificato dopo aver verificato (i) la regolarità del contraddittorio e del procedimento, (ii) il rispetto dell’ordine di prelazione e (iii) la fattibilità del piano, se rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare e assicura un’utilità a ciascun creditore.

4. Fintecna S.p.A

Fintecna S.p.A. può essere nominata come commissario per razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese, ovvero le possono essere affidate le operazioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

5. Modifiche alla Legge Fallimentare

Con il Decreto 118/2021 sono stati recepiti nella Legge Fallimentare alcuni istituti che avrebbero fatto il loro ingresso nel nostro ordinamento con l’entrata in vigore del CCI. 

Tra le varie modifiche apportate, si segnala quanto segue:

a) è stata introdotta la disciplina sulle modifiche agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis, prevedendo che, in caso di modifiche sostanziali:

  • del piano prima dell’omologa, deve essere rinnovata sia l’attestazione, nonché il consenso dei creditori;
  • degli accordi prima dell’omologa, deve essere rinnovata la sola attestazione;
  • del piano dopo l’omologa, l’imprenditore può modificare unilateralmente il piano per assicurare l’esecuzione degli accordi, ma in quel caso deve chiedere il rinnovo dell’attestazione e provvedere alla pubblicazione del nuovo piano e della nuova attestazione nel Registro delle Imprese, con il diritto dei creditori a opporsi nei successivi 30 giorni;

b) è stato sostituito l’art. 182-septies prevedendo la possibilità di estendere gli effetti degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria, anche qualora diversi da banche o intermediari finanziari (come, invece, previsto secondo il previgente testo), così introducendo gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa.

La predetta estensione è consentita a condizione del rispetto di specifici requisiti, tra cui: l’adesione all’accordo di creditori rappresentanti almeno il 75% dei crediti appartenenti alla stessa categoria, la soddisfazione dei creditori non aderenti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione e la previsione della prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta (questo requisito non si applica in caso di accordi con banche o intermediari finanziari);

c) è stato introdotto l’art. 182-opties che disciplina la convenzione di moratoria da concludersi tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori per la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti oppure la sospensione delle azioni esecutive o conservative.

Per estendere l’efficacia della convenzione di moratoria ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria, devono essere rispettati taluni requisiti, tra cui il fatto che: (i) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75% di tutti i creditori di quella categoria, (ii) i creditori non aderenti subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell’insolvenza in concreto perseguite e (iii) un professionista indipendente abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione  a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi e la sussistenza dei requisiti necessari per la conclusione della convenzione di moratoria;

d) è stato introdotto l’art. 182-novies con la disciplina sugli accordi di ristrutturazione agevolati che prevedono requisiti più favorevoli per la loro omologazione. In particolare, la percentuale di adesione del 60% dei crediti indicata all’art. 182-bis l. fall. è diminuita al 30%, se il debitore ha rinunciato alla moratoria dei 120 giorni per soddisfare i creditori non aderenti e non abbia presentato mai prima una domanda di concordato “in bianco” ex art. 161, sesto comma, l. fall. ovvero una domanda prenotativa ex art. 182 bis, sesto comma, l. fall..

6. Altre disposizioni

Fino al 31 dicembre 2021 sono improcedibili i ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento, per quegli imprenditori che hanno ottenuto l’omologazione di un concordato preventivo con continuità aziendale dopo il 1° gennaio 2019.

7. Conclusioni

Il Decreto 118/2021 segue la ratio legis che ha caratterizzato tutti i provvedimenti che hanno inciso sulla Legge Fallimentare, ancora oggi vigente, ed hanno posticipato l’entrata in vigore del CCI in pendenza della situazione emergenziale causata dalla pandemia da Covid-19.

In particolare, sono state aperte ulteriori strade agli imprenditori in stato di difficoltà economica e di squilibrio economico-patrimoniale per ristrutturare il loro debito. La Composizione Negoziata, così come la convenzione di moratoria e gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa si prospettano strumenti nuovi ed utili per conservare la continuità aziendale; d’altra parte, il concordato semplificato, avendo una finalità liquidatoria, potrebbe essere considerato particolarmente interessante poiché agevola la liquidazione, riducendone i tempi ed i costi.


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