IVASS avvia la consultazione pubblica in materia di nuove procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio


In data 11 dicembre 2019 l’IVASS – in attuazione degli artt. 15 (Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati) e 16 (Procedure di mitigazione del rischio) del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (il “Decreto 231”) – ha iniziato una consultazione pubblica in merito a possibili modifiche al Regolamento IVASS n. 44/2019.

In particolare, l’IVASS ha pubblicato Documento n. 4/2019, contenente lo schema di Provvedimento (il “Provvedimento”) recante, principalmente, nuove previsioni relative all’istituzione della funzione antiriciclaggio e di revisione interna, alla nomina del responsabile per le segnalazioni di operazioni sospette (“SOS”) e volte ad introdurre la metodologia per condurre l’autovalutazione del rischio di riciclaggio.

In sintesi, il Provvedimento:

a) definisce i parametri per individuare le imprese e gli intermediari stabiliti senza succursale tenuti all’invio delle SOS alla UIF;

b) individua le ipotesi in cui viene consentito alle sedi secondarie di imprese assicurative con sede legale in un altro Stato membro o in un Paese SEE di non istituire la funzione antiriciclaggio in Italia attribuendone i compiti alla omologa funzione della sede centrale oppure a un rappresentante generale privo di deleghe che ne pregiudichino l’autonomia;

c) definisce i requisiti dimensionali e organizzativi che impongono ad agenti e broker assicurativi di istituire la funzione antiriciclaggio;

d) dispone che agenti e broker assicurativi che operano in forma di impresa individuale non sono tenuti a nominare il titolare della funzione antiriciclaggio, salvo che ricorrano specifici requisiti dimensionali e organizzativi al ricorrere dei quali l’istituzione della funzione antiriciclaggio è comunque obbligatoria;

e) consente alle sedi secondarie di avvalersi della facoltà di attribuire i compiti all’omologa funzione della sede centrale a condizione che almeno uno degli addetti a tale funzione, qualora sia dipendente della sede centrale, venga distaccato a tempo parziale in Italia o, negli altri casi, sia comunque domiciliato per la carica in Italia;

f) impone alle sole imprese stabilite senza succursale in possesso di determinati requisiti l’obbligo di nominare il responsabile per le SOS, consentendo di scegliere tra diverse opzioni;

g) stabilisce che le sedi secondarie di imprese assicurative con sede legale in un altro Stato Membro dell’Unione Europea o in un Paese SEE devono garantire la verifica del rispetto della normativa antiriciclaggio da parte di una funzione di revisione indipendente. A tal fine le sedi secondarie, in alternativa all’istituzione di una funzione di revisione interna presso la sede secondaria, hanno la facoltà di attribuirne i compiti all’omologa funzione istituita presso la sede legale;

h) definisce i requisiti dimensionali e organizzativi legati a volume produttivo, forma giuridica e numero di collaboratori e dipendenti iscritti nella sezione e) del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, in funzione dei quali agenti e broker assicurativi sono tenuti ad istituire la funzione di revisione interna con compiti limitati alla verifica in materia antiriciclaggio.

Inoltre, il Provvedimento modifica la disciplina delle modalità di svolgimento della valutazione periodica del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte delle imprese. In particolare, sono indicati gli elementi da tenere in considerazione per identificare il rischio intrinseco e quindi misurare l’efficacia dei presidi e delle procedure posti in essere per mitigare tale rischio.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte relativi al Provvedimento in consultazione dovranno essere inviate all’IVASS, entro il 25 gennaio 2020, all’indirizzo di posta elettronica certificata ispettorato@pec.ivass.it mediante l’apposito modulo disponibile sul sito internet dell’IVASS (https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2019/04-pc/index.html).

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, nonché per fornire assistenza nella predisposizione e trasmissione di eventuali osservazioni al Provvedimento.


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