In vigore le modifiche al Decreto “Madia” sulle società a partecipazione pubblica


È entrato il vigore il 27 giugno il d.lg. 17 giugno 2017, n. 100 (il “Decreto Correttivo”), che ha introdotto una serie di modifiche al d.lg. n. 175/2016 (il “Decreto Madia”) in materia di società a partecipazione pubblica.

Il Decreto Correttivo è stato adottato (anche) a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016, che aveva dichiarato parzialmente illegittima la legge delega (l. n. 124/2015) nella parte in cui si limitava a prevedere il parere, anziché l’intesa, della Conferenza Unificata.

Con l’approvazione del Decreto Correttivo, che ha invece ottenuto la prescritta intesa della Conferenza Unificata, si possono quindi considerare superati i rischi d’incostituzionalità, sul punto, che erano stati paventati rispetto al Decreto Madia.

Di seguito una sintesi delle principali modifiche apportate dal Decreto Correttivo.

1. Ampliamento delle società a partecipazione pubblica di cui è consentita la sopravvivenza

Con le modifiche apportate all’art. 4 del Decreto Madia diventano “ammesse” anche le partecipazioni pubbliche detenute nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Inoltre, viene espressamente confermata la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l’affidamento avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica.

Inoltre – novità particolarmente significativa – i Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono deliberare l’esclusione totale o parziale dell’applicazione dell’art. 4 del Decreto Madia a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivando questa esclusione con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta.

Va ricordato che questi provvedimenti regionali non consentono di escludere singole società dall’ambito di applicazione del Decreto Madia, ma semplicemente di consentire la sopravvivenza di società che diversamente, non rientrando nelle categorie previste dal citato art. 4, sarebbero destinate alla dismissione o liquidazione; ne deriva che le società interessate dai citati provvedimenti regionali resteranno comunque soggette alle disposizioni del Decreto Madia in punto di disciplina applicabile alle società a partecipazione pubblica.

Un ulteriore ampliamento delle società a partecipazione pubblica di cui è consentita la sopravvivenza deriva, infine, dalla integrale sostituzione dell’Allegato A del Decreto Madia con un testo nel quale le società originariamente menzionate vengono ora nominate come “gruppo”: la conseguenza è, dunque, che possono sopravvivere – indipendentemente dalla loro riconducibilità a una delle categorie individuate dall’art. 4 – tutte le società appartenenti ai gruppi espressamente individuati nell’Allegato A, e dunque anche le società controllate e collegate a quelle menzionate nella prima versione del medesimo Allegato.

2. Adeguamento della governance

Con riguardo alle modifiche che devono essere apportate alla governance delle (sole) società a controllo pubblico, è stato opportunamente modificato il comma 3 dell’art. 11, che nella versione originaria del Decreto Madia aveva sollevato molteplici interrogativi in ragione del fatto che prevedeva la possibilità che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri fossero definiti “i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l’assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri”, anziché da un amministratore unico: era dunque discusso se, in attesa di questo decreto, fosse possibile mantenere la composizione statutaria o se invece la previsione per cui le società a controllo pubblico sono “di norma” amministrate da un amministratore unico imponesse questa scelta.

Il nuovo comma 3 dell’art. 11 attribuisce ora all’autonomia dell’assemblea società la possibilità di prevedere che la società venga amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri (oppure che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile).

Occorre quindi, per superare la regola che impone l’amministratore unico, un’apposita delibera assembleare, motivata sulla base di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa (e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi) e trasmessa alla competente sezione della Corte dei conti.

3. Società in house

In materia di società in house, il nuovo comma 3-bis dell’art. 16 contribuisce a chiarire le caratteristiche del fatturato residuale rispetto alla quota dell’ottanta per cento che dev’essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci: si precisa sul punto che la produzione ulteriore rispetto a questa quota può essere rivolta anche a finalità diverse, ma è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.

4. Disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato

Alcune rilevanti modifiche sono intervenute in materia di personale, con particolare riguardo al divieto di assunzione a tempo indeterminato, per le società a controllo pubblico, sino al 30 giugno 2018, se non mediante ricorso agli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti, secondo le modalità definite da un emanando decreto ministeriale.

Il Decreto Correttivo mantiene in vigore il divieto, che decorre però dalla data di pubblicazione di quest’ultimo decreto ministeriale (che, allo stato, non risulta ancora pubblicato): ne consegue che le società a controllo pubblico possono nuovamente procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, quanto meno sino alla pubblicazione del predetto decreto.

5. Adeguamento degli statuti società a controllo pubblico

Il Decreto Correttivo dispone una proroga per l’adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico alle norme contenute nel Decreto Madia, fissando il relativo termine ultimo (che di per sé era scaduto a fine dicembre 2016) al 31 luglio 2017.

6. Esenzione dall’applicazione del decreto madia per le società in corso di quotazione

Il nuovo art. 26, comma 4, prolunga il termine entro il quale il Decreto Madia non si applica alle società a partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti: i dodici mesi originariamente previsti dal d.lg. n. 175/2016 divengono ora diciotto mesi; pertanto, le società che avviano (o abbiano avviato) il processo di quotazione delle proprie azioni sono esentate dall’applicazione del Decreto Madia sino al 23 marzo 2018: se entro questo termine la società presenta domanda di ammissione alla quotazione, il Decreto Madia continuerà non applicarsi fino alla conclusione del procedimento di quotazione.

Nulla muta, invece, quanto alla disciplina di esenzione dettata per le società che abbiano adottati volti all’emissione di strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati.


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