Il nuovo processo civile


01.  Premessa

Lo scorso 17 ottobre 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 149/2022 (“Decreto Legislativo”) di riforma del processo civile. Il Decreto Legislativo attua le disposizioni della legge delega n. 206 del 26 novembre 2021 (“Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”) (“Legge Delega”).

Il Decreto Legislativo si propone di realizzare i tre obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile fissati dalla Legge Delega, pur sempre nel rispetto della garanzia del contraddittorio e della effettività del diritto di difesa, che restano il faro che ha guidato lo spirito della riforma.

In questo contesto, si ricorda che la riforma della giustizia era uno degli obiettivi concordati con l’Unione Europea per accedere alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”). Il Decreto Legislativo sembra quindi aver implementato quelle misure auspicate a livello europeo. Il Decreto Legislativo mira infatti ad una migliore e più efficiente amministrazione del processo civile, anche alla luce dell’esigenza di adeguare i tempi della giustizia italiana al dinamismo del mercato europeo e globale. Non a caso, lo scorso 13 luglio, in occasione della terza relazione annuale sullo stato di diritto – adottata all’ombra dell’invasione dell’Ucraina e nella quale è infatti spiccata l’attenzione per i valori democratici, i diritti umani e l’importanza di un sistema giudiziario tutelante e imparziale – la Commissione europea ha favorevolmente accolto le misure adottate dall’Italia, evidenziando come molti degli impegni presi con il PNRR fossero confluiti nella riforma della giustizia civile e penale.

In questa sede, ci proponiamo di segnalare quelle misure che andranno ad incidere maggiormente sulla durata dei procedimenti e sulla semplificazione del sistema, trattandosi dei temi storicamente più cari agli operatori del mercato e agli investitori stranieri.

Anzitutto, il Decreto Legislativo è intervenuto significativamente sulla disciplina del processo ordinario di primo grado. A tal fine, il Decreto Legislativo ha operato su un duplice fronte: da un lato, ha rafforzato il modello processuale semplificato già esistente, rendendolo obbligatorio per controversie documentali e non particolarmente complesse (cfr., infra, par. 2.4), dall’altro lato, ha introdotto un sistema di accelerazione che consente, in presenza di determinate circostanze, di addivenire ad una conclusione del giudizio in tempi record, evitando istruttorie inutili e dispendiose (cfr., infra, par. 2.5).

In tale contesto, importanti misure sono state adottate in un’ottica di digitalizzazione del giudizio, rispetto al quale l’Italia era già un esempio virtuoso nel panorama europeo. Sono state dunque codificate e stabilizzate le modalità di svolgimento delle udienze da remoto e rafforzati gli strumenti per un processo civile interamente informatizzato (cfr., infra, par. 2.6).

Nell’ambito del sistema delle impugnazioni, il Decreto Legislativo è intervenuto rafforzando la disciplina dei “filtri” (cfr., infra, par. 3.1) e rendendo più celere la definizione di quelle impugnazioni inammissibili, improcedibili o manifestamente infondate (cfr., infra, par. 3.2).

Da ultimo, il Decreto Legislativo ha introdotto importanti innovazioni nell’ambito dei metodi di alternative dispute resolution, intervenendo sugli istituti della mediazione e della negoziazione assistita (cfr., infra, parr. 4.1 e 4.2) e, soprattutto, rafforzando la disciplina dell’arbitrato. In particolare, è stato attribuito agli arbitri il potere di emanare provvedimenti cautelari (cfr., infra, par. 4.3).

Le norme introdotte dal Decreto Legislativo – salvo alcune eccezioni – si applicheranno ai procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023.

02. Gli interventi sul giudizio di primo grado

La riduzione del 40% della durata dei processi civili entro giugno 2026, rispetto ai numeri del 2019, era uno dei principali obiettivi della riforma ed è stata perseguito attraverso molteplici interventi relativi all’assetto del giudizio di primo grado.

2.1 La fase introduttiva del giudizio

Si è intervenuti sulla disciplina della fase introduttiva del giudizio, per perseguire una maggiore concentrazione e pervenire alla prima udienza con tutte le “carte scoperte”. Ciò significa che la definizione del thema decidendum e del thema probandum sarà già chiara al momento della prima udienza, consentendo così l’effettivo avvio del giudizio alla luce delle posizioni delle parti.

Ad oggi, infatti, non è così. La prima udienza viene sfruttata solo per alcune valutazioni preliminari e generalmente la causa viene rinviata ad una nuova udienza, prima della quale le parti devono depositare le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con il risultato di ritardare il procedimento.

Mentre, la riforma prevede che lo scambio degli scritti difensivi si svolgerà prima dell’udienza di comparizione (e non dopo), secondo tre termini abbreviati rispetto alle tempistiche attuali: uno per parte (attore e convenuto) e uno comune per repliche e prove contrarie.

2.2 La partecipazione personale delle parti alla prima udienza

La riforma mira alla concentrazione delle udienze e, a tal proposito, sarà la prima udienza ad avere un ruolo centrale. In particolare, è stabilito che alla prima udienza le parti dovranno comparire personalmente ai fini del tentativo di conciliazione, e la mancata comparizione, senza giustificato motivo, sarà valutabile dal Giudice quale possibile argomento di prova ai sensi dell’art. 116, co. 2, c.p.c.

2.3 Incentivo delle soluzioni conciliative giudiziali

Sempre in un’ottica di deflazione del contenzioso civile, è previsto che il Giudice possa formulare la proposta transattiva o conciliativa anche nella fase decisoria del giudizio, ossia fino al momento in cui verrà fissata l’udienza di rimessione della causa in decisione.

2.4 Il nuovo “procedimento semplificato di cognizione”

Il procedimento sommario di cognizione, attualmente disciplinato dagli artt. 702-bis – 702-quater c.p.c., troverà applicazione sia davanti al tribunale in composizione monocratica che in composizione collegiale, quando i fatti della causa siano solo parzialmente controversi e l’istruzione si basi su prova documentale o non richieda un’attività particolarmente complessa.

2.5 Le ordinanze provvisorie

Il Decreto Legislativo introduce la possibilità di “giudizi-lampo”: nelle controversie di competenza del Tribunale in materia di diritti disponibili, il Giudice, su istanza di parte, potrà pronunziare un’ordinanza di accoglimento (anche provvisoriamente esecutiva) o di rigetto, in tutto o in parte, della domanda proposta, quando la controversia appaia di manifesta soluzione.

2.6 Digitalizzazione

Il Decreto Legislativo prevede l’ampliamento delle forme di celebrazione del processo da remoto e in forma cartolare mediante scambio di note scritte, sull’esperienza delle soluzioni introdotte durante l’emergenza Covid. La trattazione scritta potrà quindi sostituire, se le parti lo richiedono congiuntamente o non si oppongano, le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi da difensori, parti, P.M. e ausiliari del giudice.

03. Le impugnazioni

Sempre nell’ottica di raggiungere la semplicità, concentrazione e ragionevole durata del processo, il Decreto Legislativo mira a scoraggiare impugnazioni pretestuose e temerarie.

3.1 Il filtro in appello

Per il giudizio d’appello, la riforma prevede la possibilità, in capo alla ripristinata figura del consigliere istruttore, di dichiarare manifestamente infondata l’impugnazione che non ha alcuna possibilità di essere accolta. La decisione circa la manifesta infondatezza potrà essere resa con sentenza succintamente motivata, anche mediante rinvio a precedenti conformi, a seguito di trattazione orale.

3.2 Il filtro di ammissibilità in Cassazione

In relazione al giudizio in Cassazione, il Decreto Legislativo prevede un procedimento accelerato per la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso. 

04.  Le modifiche ai procedimenti di ADR

In sede europea, l’Italia, sempre nell’ottica di realizzare le finalità di deflazione del contenzioso e di riduzione dei tempi della giustizia, si è impegnata a potenziare gli strumenti di alternative dispute resolution. Ciò è avvenuto su tre direttrici principali: estendendo l’applicabilità dell’istituto della mediazione, estendendo l’ambito di applicazione della negoziazione assistita e rafforzando le garanzie di imparzialità all’interno dell’arbitrato.

4.1 La mediazione

L’istituto della mediazione ha visto una, seppur lenta, piuttosto costante crescita, insieme ad un progressivo miglioramento dei propri risultati in termini di efficacia. Dalle poche migliaia di procedimenti instaurati ogni anno (seppur poi con un rate di successo nel reperimento di un accordo molto elevato, pari circa all’80%) che si registravano negli anni antecedenti al 2010, si è infatti passati ai circa 300.000 procedimenti instaurati nel 2014 e circa altrettanti nel 2015, che, dopo una fase di assestamento, si sono stabilizzati intorno ai 260.000 annuali tra il 2016 e il 2021 ([1]). È particolarmente interessante notare come la percentuale dei procedimenti di mediazione in cui la parte invitata è poi effettivamente comparsa sia passato dal 40,5% del 2014 al 50% del 2021 e, tra questi, la percentuale di procedimenti che si sono effettivamente conclusi con un accordo è aumentata dal 24,2% del 2014 al 27,3% del 2021. Alla luce di tali risultati, il legislatore della riforma ha deciso di potenziare l’istituto aumentando, in primo luogo, le materie in cui il tentativo di mediazione è obbligatorio (materie che ora comprenderanno molti altri contratti). Nel tentativo di promuovere la mediazione quale strumento realmente efficace e alternativo al contenzioso ordinario, sono state introdotte misure di esenzioni fiscali e relative al credito di imposta: ad esempio, la scelta della mediazione in luogo del processo comporta l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per atti e provvedimenti e anche dell’imposta di registro sul verbale e l’accordo conclusivo (sino a Euro 100.000). In caso di successo della conciliazione, sarà inoltre possibile beneficiare di un credito d’imposta pari all’indennità della mediazione (sino a Euro 600).

Al fine poi di aumentare l’efficacia e la capacità risolutiva del procedimento di mediazione, la riforma si propone (i) di incoraggiare la partecipazione personale della parte ai relativi incontri – circostanza che ha già provato la sua efficacia – (ii) di incentivare, parallelamente, anche la mediazione demandata dal  giudice, promuovendo un regime  di  collaborazione  fra  gli  uffici giudiziari, l’avvocatura, gli organismi di mediazione, che consegua stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e  la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che  demandano  le parti alla mediazione e (iii) di migliorare la preparazione dei mediatori, affinché dispongano anche di capacità conciliative, prevedendo al tempo stesso percorsi di formazione in materia per i magistrati.

4.2 La negoziazione assistita

Con specifico riferimento alla negoziazione assistita, disciplinata dal d.l. n. 132 del 2014, oltre ad aver ampliato il numero delle materie nell’ambito delle quali sarà possibile ricorrervi – includendo per la prima volta anche la materia dei rapporti di lavoro – la riforma ha introdotto importati novità, rendendo possibile lo svolgimento della negoziazione in modalità telematica e introducendo l’istruzione stragiudiziale. Qualora previsto nella convenzione di negoziazione, infatti, ciascun avvocato potrà invitare la controparte a rendere dichiarazioni confessorie su fatti specifici. Questo consentirà di accertare definitivamente alcune circostanze della controversia che potranno essere usate in giudizio nel caso in cui la risoluzione stragiudiziale non abbia successo. In aggiunta, il legale potrà anche acquisire dichiarazioni da terzi su circostanze rilevanti per la lite ([2]). Di grande rilevanza sempre ai fini di incentivare il ricorso alla negoziazione assistita, è poi l’istituzione del patrocinio a spese dello Stato nei casi in cui la stessa costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

4.3 L’arbitrato

Con la riforma è stato infine potenziato in modo sostanziale anche l’arbitrato: se da una parte viene infatti rafforzato il principio d’imparzialità e indipendenza degli arbitri, progressivamente sempre più parificati all’organo giudiziario, dall’altra ne vengono poi ampliati i poteri, consentendo agli stessi di emettere provvedimenti cautelari, prerogativa fino ad oggi riconosciuta esclusivamente alla magistratura.


[1] Dopo un fisiologico picco di procedimenti instaurati subito dopo la reintroduzione della mediazione obbligatoria negli ultimi mesi del 2013 – reintrodotta dopo che nel 2012 era stata oggetto di pronuncia di incostituzionalità per eccesso di delega – si è assistito ad un progressivo assestamento del numero di procedimenti negli anni successivi (tra i 270.000 e 230.000 annui) [fonte Ministero della Giustizia, Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa, “Mediazione civile ex D.L. 28/2010 statistiche del 2021, intero periodo 1 gennaio – 31 dicembre”].

[2] Si tratta – soprattutto con riferimento alle dichiarazioni confessorie che una parte potrebbe essere invitata a rendere – di introduzione particolarmente rilevante e il cui sviluppo appare poco prevedibile, innestandosi su un procedimento che (almeno fino ad oggi) ha visto uno scarso utilizzo nella pratica. Occorrerà in tutti i casi prestare particolare attenzione alle conseguenze che tali previsioni potrebbero comportare per la parte già in sede di elaborazione della convenzione di negoziazione assistita, tenendo conto del fatto che i documenti che recepiscono le predette dichiarazioni (sia quando provenienti dalla controparte che quando rilasciate da terzi) faranno piena prova nel giudizio che verrà instaurato qualora la negoziazione assistita fallisca.


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