Emergenza Covid-19 – Italia misure nel settore della giustizia civile


Al fine di contenere il più possibile la diffusione dell’epidemia Covid-19, il Governo italiano ha adottato una serie di decreti legge volti, tra l’altro, a implementare le misure di emergenza nel settore della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile.

In relazione alla giustizia civile, il Decreto Cura Italia (Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020), così come modificato dal Decreto Liquidità (Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, articolo 36), ha previsto due tipologie di misure (articolo 83 del Decreto Cura Italia):

  • le Misure Urgenti, applicabili nel periodo 9 marzo 2020 – 11 maggio 2020;
  • le Misure Organizzative, applicabili nel periodo 12 maggio 2020 – 30 giugno 2020.

Le misure urgenti

Periodo di Applicazione: 9 Marzo 2020 – 11 maggio 2020

  • Rinvio d’ufficio delle udienze, programmate nel periodo di applicazione, di tutti i procedimenti civili pendenti presso tutti gli Uffici Giudiziari a data successiva all’11 maggio 2020;
  • sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili;
  • sospensione del decorso dei termini per lo svolgimento di qualsiasi attività nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita.

Le predette Misure Urgenti, non si applicano, inter alia, ai seguenti Procedimenti Esclusi, i quali, quindi, non subiranno alcuna sospensione o rinvio d’ufficio:

  • procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona;
  • procedimenti per la sospensione della provvisoria esecutività dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
  • procedimenti la cui ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

Per ottenere la trattazione d’urgenza delle cause di cui al punto c) che precede, è necessario trasmettere apposita istanza al Capo dell’Ufficio Giudiziario o al Giudice competente per la causa già pendente. Per i Procedimenti Esclusi, per la trattazione delle udienze in cui non sia prevista attività istruttoria (presenza di testi e/o di CTU) sarà altresì possibile richiedere la trattazione mediante udienza telematica o udienza a trattazione scritta.

Le misure organizzative

Periodo di Applicazione 12 maggio 2020 – 30 Giugno 2020

Ai Capi degli Uffici Giudiziari è conferito il potere di adottare, inter alia, le seguenti Misure Organizzative:

  • limitazione dell’accesso del pubblico agli Uffici Giudiziari;
  • regolamentazione dell’accesso ai servizi degli Uffici Giudiziari;
  • celebrazione delle udienze civili pubbliche a porte chiuse;
  • rinvio delle udienze anche a data successiva al 30 giugno 2020, ove necessario, in maniera da evitare che vengano disposti più rinvii del medesimo procedimento;
  • introduzione dell’udienza cd. “telematica” per le udienze che prevedono la presenza solo dei difensori e delle parti, e dell’udienza cd. “a trattazione scritta” (i.e. mediante lo scambio di sole memorie scritte), per le udienze che prevedono la presenza dei soli difensori. Le udienze cd. “telematiche” o a cd. “trattazione scritta” saranno possibili soltanto per quelle udienze in cui non sia prevista attività istruttoria (presenza di testi e/o di CTU).

Le Misure Organizzative di cui ai punti (i) e (v) che precedono possono essere adottate anche nel periodo di applicazione delle Misure Urgenti (9 marzo 2020 – 11 maggio 2020) in relazione ai Procedimenti Esclusi; alcuni Tribunali (quali, ad esempio, quelli di Milano, Roma e Torino) hanno già implementato le modalità per l’utilizzo dell’udienza telematica e dell’udienza a trattazione scritta per le cause che richiedono una trattazione urgente.

In considerazione della situazione di emergenza sanitaria in continua evoluzione, è possibile prevedere ulteriori mutamenti e/o sviluppi delle predette misure, su cui si forniranno periodici aggiornamenti.