Conversione Decreto “Cura Italia” – Novità in materia ambientale


Con Legge 24 aprile 2020, n. 27, il Parlamento ha convertito il c.d. Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) introducendo alcune significative modifiche in materia ambientale.
Di seguito le novità di maggiore interesse per gli operatori.

Proroga validità temporale degli atti autorizzativi in materia ambientale

L’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 nel testo novellato in sede di conversione ha previsto che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati […] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate”.

La norma ha dunque esteso la validità di tutte le autorizzazioni ambientali “comunque denominate” per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 e attualmente previsto sino al 31.07.2020. L’efficacia delle autorizzazioni ambientali in essere è stata prorogata quindi fino al 29 ottobre 2020.

Proroga termine recepimento Direttive UE (pacchetto “economia circolare”)

L’art. 1, comma 3, della L. n. 27/2020 ha disposto che “i termini per l’adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi [..] il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega”.

Con specifico riferimento alla materia ambientale, è stato prorogato al 5 luglio 2020 il termine per l’adozione dei seguenti decreti:

  • decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849 che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
  • decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849 che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
  • decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

L’art. 64, comma 1, del D.L. n. 18/2020 ha previsto che “Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020”.

Il successivo comma 2 ha demandato ad un successivo Decreto interministeriale di competenza del MISE e del MEF “i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta”. Il Decreto dovrà essere adottato entro il 25 maggio 2020.

Scadenze adempimenti in materia di gestione dei rifiuti e disciplina del deposito temporaneo

L’art. 113 del D.L. n. 18/2020 nel testo novellato in sede di conversione ha prorogato al 30 giugno 2020 i seguenti termini:

  • presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
  • presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli;
  • presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione annuale delle quantità di RAEE trattate ai sensi dell’art. 33 D.lgs. n. 49/2014;
  • versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

Il successivo art. 113-bis, introdotto in sede di conversione, ha invece previsto che il deposito temporaneo di rifiuti (cfr. art. 183, comma 1, lett. bb), numero 2, D.lgs. n. 152/2006) “è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi”.


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