Borsa modifica il regolamento del mercato AIM Italia


1.         Introduzione

Con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, Borsa Italiana ha apportato alcune modifiche al regolamento (“Regolamento AIM”) applicabile agli emittenti con azioni quotate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia (“Emittenti AIM Italia” e “AIM Italia”).

Le modifiche entreranno in vigore con modalità differita, ossia, principalmente, il 20 luglio 2020 e il 16 settembre 2020. Gli Emittenti AIM Italia già quotati dovranno invece adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2021. Le novità, inoltre, troveranno immediata applicazione rispetto alle società che presentino domanda di ammissione a far data dal 16 settembre 2020 (mentre alle società che presentino domanda di ammissione prima di tale momento è consentito di adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2021).

2.         Le novità

Con l’obiettivo di offrire in quest’occasione una panoramica delle novità più rilevanti introdotte da Borsa Italiana, in quanto fonti di nuovi obblighi per gli Emittenti AIM Italia o di nuove possibilità di accesso al mercato AIM Italia, tra le modifiche apportate al Regolamento AIM si segnala quanto segue.

2.1.      Offerta pubblica obbligatoria (in vigore dal 16 settembre 2020)

In relazione agli obblighi in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio, Borsa ha apportato alcune modifiche alla clausola statutaria che le società che richiedono l’ammissione all’AIM Italia devono adottare (al fine di introdurre in via convenzionale obblighi in materia di offerta pubblica di acquisto analoghi a quelli previsti per le società quotate sui mercati regolamentati).

In particolare, secondo quanto previsto dalla Scheda 6 del Regolamento AIM, “a partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, “TUF”) ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, “la disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM, come successivamente modificato, in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria.

A tal riguardo, è doveroso sottolineare come il Regolamento AIM all’articolo 6-bis, come testé modificato, (a) preveda l’obbligo esplicito per l’Emittente AIM Italia di inserire nel proprio statuto le disposizioni in tema di offerta pubblica di acquisto, nell’esatta formulazione di cui alla Scheda 6 e (b) si limiti a richiamare la sola disciplina prevista dal TUF e dal Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato (“Regolamento Emittenti Consob”) in materia di:

  • soglie (di mutamento degli assetti proprietari) rilevanti ai fini dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto (articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3, lettere a), b), 3-bis, 3-quater, del TUF e articoli 44-bis, 44-bis.1, 44-ter, 45, 46 del Regolamento Emittenti Consob);
  • ipotesi di esenzione dall’obbligo di promuovere l’offerta (articolo 106, commi 4, 5 e 6, del TUF e articolo 49 del Regolamento Emittenti Consob);
  • identificazione dei soggetti tenuti alla promozione dell’offerta (articoli 106, comma 1 e 2, e 109, del TUF e articolo 44-quater del Regolamento Emittenti Consob);
  • condizioni (prezzo e corrispettivo) e modalità temporali di promozione dell’offerta obbligatoria (articolo 106, comma 1, 2, 2-bis, 3, lettere c) e d), del TUF e articoli 40, comma 2, lettera b) e, limitatamente ai casi di aumento e riduzione del prezzo su istanza di chi vi abbia interesse, 47-bis, 47-ter, 47-quinquies, 47-sexies, 47-septies, 44-octies del Regolamento Emittenti Consob).

Alla luce di quanto precede, sebbene Borsa Italiana abbia parlato di “modifiche di carattere non sostanziale” alla clausola statutaria di cui alla citata Scheda 6, per effetto della limitazione sopra riportata sembrerebbe esclusa in toto la possibilità di prevedere, a livello statutario, il riferimento a quelle ulteriori disposizioni che, a livello di TUF e Regolamento Emittenti Consob, regolano la fattispecie di offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria e, conseguentemente, agli Emittenti AIM Italia risulterebbe preclusa la possibilità di applicare, in caso di offerta pubblica di acquisto o scambio, la disciplina in materia di sell-out e squeeze out di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, che disciplinano, rispettivamente, l’obbligo ed il diritto di acquisto di un soggetto che, a seguito del lancio di un’offerta pubblica di acquisto, abbia raggiunto con successo soglie di partecipazione tali da assicurarsi un controllo quasi totalitario della società emittente (i.e., almeno pari al 90% del capitale sociale).

Argomentando diversamente, si dovrebbe sostenere che la clausola statutaria di cui sopra sia imposta – nella sua esatta formulazione – come un obbligo “minimo”, ferma restando la possibilità per un Emittente AIM Italia di aggiungere in statuto le altre disposizioni e, in particolare, quelle relative a sell-out e squeeze-out. Ci pare, tuttavia, che l’attuale formulazione delle suddette modifiche non autorizzi questa seconda interpretazione anche se un intervento chiarificatore dell’autorità sarebbe forse doveroso vista la rilevanza del tema.

In considerazione di tali modifiche, mentre appare ovvio l’obbligo per gli Emittenti AIM Italia di adeguarsi (entro il 30 giugno 2021) al nuovo testo del Regolamento Emittenti, modificando la clausola del proprio statuto in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio nei termini sopra riportati, meno facile, allo stato attuale, risulta comprendere quale sarà la disciplina applicabile a (e, per l’effetto, la sorte di) eventuali offerte pubbliche di acquisto o scambio avviate prima del 30 giugno 2021 ed aventi ad oggetto azioni di Emittenti AIM Italia che non abbiano ancora proceduto a modificare il proprio statuto, adeguandolo al nuovo testo del Regolamento AIM, qualora la clausola in materia di OPA ivi contenuta faccia esplicito rinvio (anche) alle suddette disposizioni in materia di sell-out e squeeze-out, ove se ne realizzino i presupposti di applicazione.

2.2.      Revoca dalle negoziazioni (in vigore dal 16 settembre 2020)

Borsa Italiana, inoltre, anche a seguito di talune controversie sorte nel 2019 in occasione dell’offerta pubblica di acquisto totalitaria avente a oggetto azioni di S.M.R.E. S.p.A., ha colto l’occasione per recepire, nelle Linee Guida al Regolamento AIM, il contenuto dell’Avviso di Borsa n. 5958 del 25 marzo 2019 relativo all’ambito di applicazione dell’articolo 41 del Regolamento AIM, che, come noto, in materia di revoca dalle negoziazioni sul mercato AIM Italia, prevede che la revoca dall’ammissione degli strumenti finanziari dell’Emittente AIM Italia sia subordinata all’approvazione di non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.

A tal riguardo, Borsa Italiana non solo ha dettato – al pari di quanto fatto in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio – il contenuto della clausola che, in materia di revoca dall’ammissione alle negoziazioni, gli Emittenti AIM Italia dovranno pedissequamente inserire nel proprio statuto, ma, soprattutto, ha esplicitato come tale super quorum trovi applicazione rispetto a qualunque delibera dell’Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l’esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari, così dipanando ogni dubbio circa l’ambito di applicazione del suddetto quorum rafforzato che, dunque, dovrà essere rispettato anche, per esempio, per l’adozione delle deliberazioni con cui l’assemblea dei soci della società approvi una operazione di fusione da cui (indirettamente) consegua la revoca dall’ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari dell’Emittente AIM Italia.

2.3.      Nomina di un amministratore indipendente e di un investor relations manager (in vigore dal 16 settembre 2020)

Al fine di allinearsi alla prassi di mercato già adottata dalla maggior parte degli Emittenti AIM Italia e, verosimilmente, anche nell’ottica di attenuare le differenze con gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato, è stato introdotto l’obbligo per gli Emittenti AIM Italia di nominare almeno un amministratore indipendente nel proprio consiglio di amministrazione. Il Nomad ha il compito di individuare o valutare preventivamente i candidati che possono assumere tale ruolo, i quali devono possedere e mantenere, per tutto il periodo di nomina, i requisiti d’indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, co. 3 del TUF.

L’Emittente AIM Italia deve, inoltre, individuare e mantenere all’interno della propria struttura organizzativa un c.d. investor relations manager, ossia un soggetto professionalmente qualificato che abbia come incarico specifico, ma non necessariamente esclusivo, la gestione dei rapporti con gli investitori dell’Emittente AIM Italia.

Gli Emittenti AIM Italia con azioni già ammesse alle negoziazioni saranno tenuti a (a) indicare il proprio investor relations manager entro il 31 dicembre 2020 e (b) nominare un amministratore indipendente in occasione del primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo al 31 dicembre 2020.

2.4.      Obblighi degli Emittenti AIM Italia (in vigore dal 20 luglio 2020)

In materia di obblighi degli Emittenti AIM Italia sono state introdotte alcune modifiche in tema, tra l’altro, di comunicazione e pubblicazione dei dati finanziari e in relazione al calendario degli eventi societari.

In particolare, anche al fine di allineare il più possibile gli obblighi previsti per gli Emittenti AIM Italia a quelli dettati per le società quotate sul mercato regolamentato, si prevede l’obbligo per i primi di pubblicare il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato o il rendiconto annuale, nonché la relazione semestrale entro e non oltre, rispettivamente, sei mesi dalla conclusione dell’esercizio finanziario cui sono riferiti, e non più tardi di tre mesi dalla data di chiusura del periodo rilevante, unitamente alla relazione del revisore legale o della società di revisione legale (ove prevista, nel caso della relazione semestrale).

È stato, inoltre, arricchito il contenuto del calendario degli eventi societari che l’Emittente AIM Italia è chiamato a pubblicare (entro 30 giorni dal termine dell’esercizio sociale precedente) e che dovrà precisare, anche sotto forma di intervalli temporali, le date stabilite per i principali eventi societari, ossia le date delle riunioni degli organi competenti per l’approvazione de (a) il progetto di bilancio e il bilancio consolidato, (b) la relazione semestrale (specificando, altresì, se la stessa sia o meno volontariamente sottoposta a revisione legale), (c) le informazioni periodiche aggiuntive che l’emittente decida di predisporre, specificando, se del caso, i relativi elementi informativi, nonché l’eventuale circostanza che le informazioni periodiche aggiuntive siano volontariamente sottoposte a revisione legale, (d) i dati preconsuntivi; e (e) le eventuali presentazioni dei dati contabili agli analisti finanziari.

In linea con quanto previsto per le società quotate su un mercato di capitali regolamentato, anche per gli Emittenti AIM Italia è stato, quindi, introdotto il limite quantitativo massimo di azioni proprie acquistabili, pari a un quinto (i.e., 20%) del proprio capitale sociale.

Infine, per quanto riguarda le informazioni che l’Emittente AIM Italia deve comunicare al pubblico, per il tramite del proprio sito internet, l’articolo 26 del Regolamento AIM, come modificato, prevede l’ulteriore obbligo di pubblicare (a) la composizione dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo (incluse le generalità degli amministratori e sindaci, congiuntamente a un sintetico curriculum vitae degli stessi), con indicazione degli amministratori esecutivi (e sintetica descrizione delle relative deleghe), non esecutivi e indipendenti e (b) le informazioni finanziarie di cui agli articoli 18 e 19 del Regolamento Emittenti AIM.

2.5.      Il nuovo segmento riservato agli investitori professionali (in vigore dal 20 luglio 2020)

Per rispondere alla crescita del mercato AIM Italia su sollecitazione degli stessi operatori, Borsa ha introdotto un nuovo segmento del mercato AIM Italia, riservandolo ai soli investitori professionali, ossia a quei soggetti elencati nella Direttiva 2014/65/UE, Allegato II, parti 1 e 2 (inter alia, imprese di investimento, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi e quei soggetti che su richiesta possono essere trattati come professionali). In particolare, mentre a quelle società che preferiscano accedere con maggior gradualità al mercato, anche separando la fase di ammissione da quella di raccolta di capitali (ossia, usufruendo dell’esenzione prevista dall’articolo 6 delle Linee Guida del Regolamento AIM, come modificato, di non completare la fase di collocamento contestualmente o in prossimità – i.e., entro due mesi – dalla fase di ammissione alle negoziazioni), si consiglia di richiedere l’ammissione a tale segmento professionale, le società che hanno avviato la commercializzazione dei prodotti/servizi da meno di un anno e/o ancora devono avviare i fondamentali funzioni/processi strategici previsti dal modello di business possono essere ammesse esclusivamente su tale segmento professionale (possono, tuttavia, chiedere l’ammissione sul mercato AIM Italia aperto agli investitori al dettaglio le società biotech caratterizzate da un modello di business incentrato su progetti di ricerca e sviluppo di prodotti biofarmaceutici innovativi nel caso in cui almeno un prodotto abbia concluso con successo la fase di sperimentazione preclinica).

Alle società ammesse sul segmento professionale si applicano regole specifiche in tema di flottante minimo, che potrà formarsi anche senza che sia effettuato un collocamento e dovrà, in ogni caso, essere pari ad almeno il 10% del capitale sociale, condizione che si presume realizzata quando le azioni sono ripartite presso almeno 5 investitori, anche non istituzionali o professionali, che non siano parti correlate o dipendenti della società o del suo gruppo. Tuttavia, se il flottante è inferiore al 10% ma superiore al 2% del capitale sociale, Borsa Italiana ha la facoltà di disporre l’ammissione alle negoziazioni e, contestualmente, la sospensione dalle stessa per un periodo di due anni (alla conclusione del quale, qualora il requisito del flottante non venga soddisfatto, procede alla revoca delle azioni dell’Emittente AIM dal segmento professionale).

Si precisa, infine, che le società che intendono quotarsi sul segmento professionale (a) hanno la possibilità di presentare un documento di ammissione semplificato, (b) non devono rispettare alcune previsioni obbligatorie per gli Emittenti AIM Italia (tra cui la nomina dell’amministratore indipendente e di un investor relations manager (cfr. il successivo paragrafo 2.10) e (c) saranno soggette a specifiche modalità di negoziazione delle azioni (le quali, infatti, sono accessibili ai solo investitori istituzionali, si basano su un prezzo unico giornaliero stabilito secondo il meccanismo d’asta e prevedono lo scambio di un lotto minimo di azioni con controvalore pari ad Euro 5.000).

In conclusione, mentre nel Regolamento AIM è espressamente contemplato il passaggio dal segmento professionale al Mercato AIM aperto agli investitori retail (senza, peraltro, la necessità di pubblicare né la comunicazione di pre-ammissione, né il documento di ammissione, bensì con una richiesta di passaggio sottoscritta dal legale rappresentante dell’Emittente AIM Italia che sostituisce la domanda di ammissione), non è espressamente disciplinato, e pertanto non è chiaro se possa effettuarsi, il passaggio dal mercato aperto agli investitori retail al segmento professionale. Tuttavia, anche alla luce della funzione che si intende attribuire al segmento professionale, non si possono nascondere alcune perplessità sull’eventuale passaggio “inverso”.

2.6.      I mercati designati (in vigore dal 20 luglio 2020)

Borsa Italiana ha introdotto una disciplina specifica per gli Emittenti AIM Italia quotati sui cosiddetti mercati designati, per tali intendendosi (a) un mercato regolamentato, (b) un mercato di crescita per le PMI ai sensi della Direttiva 2014/65/UE, articolo 33, o (c) un mercato extra-UE riconosciuto dalla CONSOB e che prevede al momento dell’ammissione alle negoziazioni la pubblicazione di informazioni almeno equivalenti a quelle contenute nel documento di ammissione (la valutazione di equivalenza viene effettuata da Borsa Italiana, che pubblica l’elenco dei mercati che rispettano tale condizione). Per le società che intendano richiedere l’ammissione anche sul mercato AIM Italia, che abbiano una capitalizzazione di mercato almeno pari a Euro 10.000.000 e le cui azioni siano state negoziate negli ultimi 18 mesi in tali mercati designati si prevede, in particolare, considerato il set informativo già prodotto dalla società in occasione della precedente quotazione su un mercato designato, una sostanziale semplificazione del documento di ammissione.

2.7.      Nuove ipotesi di sospensione dalle negoziazioni – penny stock (in vigore dal 20 luglio 2020)

Al fine di agevolare l’ordinato svolgimento delle negoziazioni è stato previsto che Borsa Italiana possa disporre la sospensione dalle negoziazioni delle azioni di un Emittente AIM Italia nel caso in cui (a) il prezzo ufficiale delle azioni di un Emittente AIM Italia scenda al di sotto della soglia minima pari ad Euro 0,01 e vi resti per un periodo continuativo di almeno 6 mesi, o (b) l’Emittente AIM Italia intenda dare corso a un’operazione straordinaria da cui potrebbe risultare un prezzo teorico delle azioni inferiore ad una soglia minima pari ad Euro 0,01 (c.d. penny stock).

Inoltre, Borsa Italiana ha la facoltà di disporre la sospensione dalle negoziazioni delle azioni dell’Emittente AIM Italia (a prescindere dal prezzo di tali azioni), laddove l’Emittente AIM Italia decida di dare corso a un aumento di capitale in opzione inscindibile senza che lo stesso sia idoneamente assistito da garanzie di sottoscrizione.

2.8.      Nominated Adviser (in vigore dal 16 settembre 2020)

La modifica più rilevante apportata alla disciplina del Nomad, soprattutto da un punto di vista operativo, attiene al requisito dell’indipendenza, che viene ora richiesta a tale soggetto non solo in fase di ammissione, ma anche su base continuativa, al fine di fornire maggiori garanzie di indipendenza al mercato.

In particolare, si è previsto che il Nomad non possa operare per soggetti diversi dal proprio cliente Emittente AIM Italia che siano coinvolti in un’operazione straordinaria che riguarda lo stesso Emittente AIM Italia, salvo l’informativa preventiva e il consenso di quest’ultimo.

La misura, che pure appare sostanzialmente corretta, desta qualche perplessità circa le limitazioni che sembrerebbero derivarne a svantaggio del Nomad nel caso in cui lo stesso faccia parte di un advisory group strutturato e multi-practice, ovvero nel caso di operazioni che coinvolgano società appartenenti al gruppo dell’Emittente AIM Italia.

2.9.      Disciplina del Panel(in vigore dal 16 settembre 2020)

Il Regolamento AIM, come modificato, ha determinato nel dettaglio il ruolo e la composizione del Panel, al fine di migliorare l’efficienza del sistema e rafforzare la figura dello stesso anche con riferimento alle offerte pubbliche su strumenti finanziari negoziati da Emittenti AIM Italia. Il Panel, che viene nominato da Borsa Italiana ed è composto da un collegio di tre probiviri, scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari, nel contesto di un’offerta pubblica di acquisto su azioni di un Emittente AIM Italia, assumerà qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della stessa (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) su richiesta dell’Emittente AIM Italia e/o degli azionisti dello stesso.

2.10.     Obbligazioni convertibili e warrant (in vigore dal 20 luglio 2020)

In materia di obbligazioni convertibili e di warrant è stata inserita la possibilità di chiedere l’ammissione al mercato AIM Italia di warrant che abbiano come sottostante azioni già negoziate su un mercato regolamentato europeo. Tale esigenza scaturisce probabilmente dalla necessità di allineare la normativa del mercato AIM Italia a quella del mercato regolamentato e, soprattutto, di permettere a quelle società controllate e/o collegate ad emittenti quotati sul mercato regolamentato di quotare anche sul mercato AIM Italia i propri warrant con il sottostante sopraindicato. Nel caso in cui l’Emittente AIM Italia chieda l’ammissione alle negoziazioni di warrant e/o obbligazioni convertibili aventi come sottostante azioni quotate su un mercato regolamentato europeo non si applicano le previsioni relative alla nomina e al ruolo del Nomad.


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