Le novità della Legge di Bilancio 2019 in materia di lavoro


La Legge n. 145/2018, ossia la cd. Legge di Bilancio 2019, nelle diverse centinaia di commi del suo articolo 1, contiene anche alcune novità in materia di lavoro.

Inasprimento delle sanzioni per lavoro irregolare (comma 445)

La Legge di Bilancio prevede un inasprimento dell’importo delle sanzioni in caso di lavoro
irregolare, in particolare stabilendo un aumento del 20% per la violazione degli obblighi relativi alla somministrazione di lavoro, all’appalto e al distacco, per la violazione degli obblighi connessi alle procedure di distacco transnazionale e, infine, per la violazione della disciplina in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero.

Inoltre, viene stabilito un aumento del 10% dell’importo delle sanzioni pecuniarie, amministrative o penali, previste per la violazione del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Di rilievo risulta anche la previsione che stabilisce il raddoppio delle maggiorazioni nel caso in cui, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato soggetto a sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

L’aumento degli importi troverà applicazione solo in relazione alle sanzioni comminate dal 1° gennaio 2019.

Congedo di maternità (comma 485)

Le lavoratrici potranno scegliere di restare al lavoro fino all’ultimo mese di gravidanza incluso, potendo servirsi di tutti i cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro dopo la nascita del figlio.
La condizione richiesta è l’attestazione da parte del medico specialista e del medico del lavoro che tale scelta non sia pregiudizievole alla salute della lavoratrice e del nascituro.

Lavoro agile (comma 486)

Le imprese che stipulano accordi di smart working (sia collettivi che individuali) dovranno riconoscere priorità alle richieste di avvalersi di questa modalità di lavoro, che siano state presentate dalle lavoratrici entro i tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità, nonché da lavoratori con figli in condizione di disabilità.

Bonus assunzioni di giovani eccellenze (commi 706 e segg.)

È previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali in favore di quelle imprese che, nel corso del 2019, assumeranno giovani laureati, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione e nel limite di 8.000 € per ciascuna assunzione.

L’incentivo viene concesso a condizione che l’assunzione avvenga a tempo indeterminato (anche tramite trasformazione, nel 2019, del rapporto lavorativo a termine, anche se instaurato in precedenza) e che il laureato abbia un’età inferiore ai 30 anni. La laurea magistrale deve essere conseguita nel periodo tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, con una votazione di 110 e lode e con media ponderata di almeno 108/110, ed essere stata ottenuta entro la durata legale del corso di studi.

L’esonero si applica anche alle assunzioni di dottori di ricerca di età inferiore a 34 anni, qualora il dottorato sia stato ottenuto tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019.

Si attende una circolare dell’Inps che definirà le modalità operative di accesso al beneficio.


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