I crediti IVA trimestrali diventano cedibili dal 1 gennaio 2020


L’articolo 12-sexies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (“DL n. 34/2019”) (c.d. “Decreto Crescita”), recentemente convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha modificato l’articolo 5, comma 4-terdel decreto legge 14 marzo 1988, n. 70 (“DL n. 70/1988”), introducendo la facoltà per i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto (“IVA”) di cedere i crediti IVA trimestrali con effetti obbligatori nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.

Tale nuova disposizione si applicherà ai crediti per i quali è chiesto il rimborso a decorrere dal 1 gennaio 2020, ferma restando la necessaria sussistenza dei requisiti per la richiesta di rimborso infrannuale di cui all’articolo 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (tra cui si evidenzia, in particolare, la fattispecie relativa all’acquisto ed importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini IVA).

La modifica apportata dal Decreto Crescita ha definitivamente risolto il contrasto formatosi tra lo stringente orientamento dell’Amministrazione finanziaria e la posizione, maggiormente permissiva, assunta invece dalla dottrina e dalla giurisprudenza. 

In precedenza, infatti, l’Agenzia delle Entrate aveva sempre ritenuto che il dato letterale dell’articolo 5, comma 4-ter del DL n. 70/1988 pro tempore vigente consentisse esclusivamente la possibilità di cedere i crediti IVA emergenti dalla dichiarazione annuale. Ciò in ragione del fatto che la norma in parola (oggi modificata) prevedeva letteralmente il potere dell’Agenzia delle entrate di ripetere le somme risultanti dalla dichiarazione annuale ai fini IVA dal cessionario. In sostanza, in assenza di un espresso richiamo nella norma modificata ai rimborsi trimestrali, l’Amministrazione finanziaria aveva affermato, mediante due interventi di prassi, che (a) “[…] si desume implicitamente che il credito relativo ai rimborsi infrannuali non possa essere ceduto, non essendo configurabile alcun limite alla possibilità di ripetere le somme cedute […]” (cfr. Circolare del 13 febbraio 2006, n. 6, §12.4); e (b) “[…] i crediti IVA di cui alle richieste di rimborso infrannuale non possono formare oggetto di cessione rilevante nei confronti dell’Amministrazione finanziaria” (cfr. Risoluzione del 4 aprile 2006, n. 49).

Tale posizione restrittiva dell’Amministrazione finanziaria non è mai stata pienamente condivisa dalla dottrina (cfr. norma di comportamento ADC del 22 giugno 2006, n. 164) e dalla giurisprudenza, sia di merito cfr. Corte d’Appello di Venezia, sentenza n. 2252 del 2 ottobre 2013), che di legittimità (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 13027 del 24 giugno 2015). Da ultimo, l’Assonime, mediante l’intervento del 20 dicembre 2018, n. 39, aveva espressamente richiesto una modifica normativa sul punto, definitivamente accolta dal Legislatore tributario mediante le modifiche apportate dall’articolo 12-sexies del DL n. 34/2019.

In ragione della modifica normativa, si apre quindi la possibilità per gli operatori commerciali di scontare più efficacemente presso il ceto creditizio le proprie posizioni di IVA a credito infrannuale, nonché per le banche di accedere, principalmente nel contesto di finanziamenti aventi ad oggetto il pagamento dell’IVA su costi di acquisizione e/o sviluppo (quali quelli nel settore immobiliare e del project financing), di un’ulteriore garanzia: appunto la cessione dei crediti IVA trimestrali.


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