Finalmente al via l’APE volontaria


A partire dal 13 febbraio 2018, con la pubblicazione della circolare INPS n. 28 del 2018 e la messa a disposizione del simulatore sul sito web dello stesso Istituto, possono finalmente partire le domande di certificazione del diritto all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (“APE”), primo e necessario adempimento per ottenere il relativo trattamento. 

COSA È L’APE VOLONTARIA

È bene chiarire subito a che cosa ci si riferisce quando si parla di APE volontaria:

  • è un prestito che viene concesso in sostituzione della pensione ed è pagabile per 12 mensilità all’anno;
  • varia da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni e 7 mesi;
  • la restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate mensili per 20 anni;
    il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.

CHI PUÒ RICHIEDERE L’APE VOLONTARIA

I soggetti:

  • con almeno 63 anni;
  • che maturino il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
  • che abbiano un requisito contributivo minimo di 20 anni;
  • con un importo della pensione, al netto della rata per la restituzione del prestito, non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo (ossia, per il 2017, Euro 702,65).

I PASSI DA SEGUIRE PER OTTENERE L’APE VOLONTARIA

A) La certificazione del diritto all’APE

A partire dal 13 febbraio 2018 il soggetto interessato, che abbia compiuto almeno 63 anni, può presentare all’INPS, tramite il portale internet, domanda di certificazione del diritto all’APE. L’INPS, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, e dopo aver verificato il possesso dei requisiti, certifica il diritto all’APE e comunica al soggetto interessato (i) la prima data utile per la presentazione della domanda di APE (v. punto B), (ii) l’importo massimo mensile di APE ottenibile, nonché (iii) la durata massima del finanziamento.

B) La domanda di APE

Il soggetto interessato, una volta in possesso della certificazione, può presentare sia la domanda di APE all’istituto finanziatore (per il tramite dell’INPS), sia la domanda di pensione di vecchiaia, da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge.

Vista la natura sperimentale dell’APE, la domanda andrà proposta necessariamente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019 (i beneficiari, per il momento, possono quindi essere solo coloro che sono nati prima del 31 luglio 1956).

C) L’accoglimento e il rigetto della domanda di APE

L’istituto finanziatore comunica l’accettazione ovvero il rigetto della domanda di APE al soggetto interessato e all’INPS, che pubblica tale informazione nella sezione del sito internet dedicata al richiedente.

D) L’erogazione del prestito APE

L’APE decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (v. punto B).

E) La restituzione del prestito

L’INPS trattiene, a partire dalla prima pensione mensile e per i 20 anni successivi, l’importo della rata per il rimborso del finanziamento necessario per l’erogazione dell’APE.

SIMULATORE INPS

Per aiutare i potenziali fruitori dell’APE a fare le proprie valutazioni sulla convenienza di questo nuovo strumento, l’INPS ha predisposto un simulatore accessibile a tutti (senza utilizzo di password personali) direttamente sul proprio sito internet.

Il funzionamento del simulatore appare abbastanza semplice e la simulazione si divide in quattro fasi:

1. Accesso: inserimento di alcuni dati iniziali per verificare la sussistenza degli indispensabili requisiti di accesso all’APE (es. data di nascita);
2. I tuoi dati: inserimento delle informazioni necessarie per determinare il massimo importo di APE ottenibile (es. data prevista per la presentazione della domanda, assegni di mantenimento, ecc.);
3. Il tuo importo APE: a questo punto viene richiesto di indicare l’importo APE che si vuole in concreto finanziare, fra il massimo importo ottenibile calcolato dal simulatore e il minimo (già stabilito in Euro 150);
4. La tua simulazione: viene poi predisposta una simulazione comprensiva del piano di finanziamento dell’APE e del successivo piano di ammortamento una volta conseguita la pensione.

FINANZIAMENTO SUPPLEMENTARE

Sempre in un’ottica di rendere più consapevole e, in definitiva, più sicuro l’utilizzo dell’APE, è prevista la possibilità di calcolare il finanziamento supplementare per l’ipotesi in cui – a causa dell’innalzamento dell’età pensionabile adeguata ogni biennio all’incremento delle aspettative di vita – si venga a creare un periodo di vuoto fra la fine dell’APE e l’inizio della percezione della pensione.

APE AZIENDALE

Sempre in un’ottica di rendere più consapevole e, in definitiva, più sicuro l’utilizzo dell’APE, è prevista la possibilità di calcolare il finanziamento supplementare per l’ipotesi in cui – a causa dell’innalzamento dell’età pensionabile adeguata ogni biennio all’incremento delle aspettative di vita – si venga a creare un periodo di vuoto fra la fine dell’APE e l’inizio della percezione della pensione.

È una variante “speciale” dell’APE volontaria, che consente di ridurre la penalizzazione sulla pensione a carico del lavoratore che ha beneficiato dell’APE.

I requisiti di acceso e il meccanismo di base sono gli stessi dell’APE volontaria, con alcuni ulteriori profili specifici:

  • il datore di lavoro, previo accordo con il lavoratore, può compensare in tutto o in parte la rata di restituzione del prestito per l’APE, versando all’INPS una cifra, liberamente determinata fra le parti, che dovrà però essere almeno pari all’equivalente della contribuzione volontaria (34% circa), calcolata per tutta la durata dell’APE richiesta;
  • il datore di lavoro aumenta quindi con il proprio versamento il montante contributivo su cui si calcolerà la pensione del lavoratore;
  • visto che non è determinata una misura massima del contributo aziendale, il datore di lavoro e il lavoratore potranno arrivare ad un punto di compensazione che permetta di aumentare la pensione lorda al punto da ammortizzare completamente la rata mensile di restituzione del prestito APE.

L’ACCORDO RELATIVO ALL’APE AZIENDALE

L’accordo fra datore di lavoro e lavoratore relativo alla compensazione (parziale o totale) della rata di restituzione del prestito deve essere allegato alla domanda di APE e deve contenere le seguenti informazioni:

  • dati identificativi delle parti (inclusi i codici fiscali);
  • importo dell’incremento del montante contributivo (comunque non inferiore alla contribuzione volontaria);
  • periodo di riferimento per il calcolo del predetto montante contributivo;
    periodo previsto di fruizione dell’APE;
  • assunzione da parte del datore di lavoro dell’obbligazione irrevocabile di versamento dell’incremento del montante contributivo, entro la scadenza del pagamento dei contributi relativi al periodo di paga del mese di erogazione della prima mensilità di APE.

Purtroppo, almeno per il momento, il simulatore INPS non è in grado di indicare l’importo dell’incremento del montante contributivo che permetta di aumentare la pensione lorda al punto da “neutralizzare” gli effetti negativi della restituzione del prestito per l’APE.

Esistono comunque strumenti di calcolo alternativi che, pur non certificati dall’INPS, possono aiutare ad individuare l’incremento del montante contributivo all’incirca necessario per evitare una riduzione della pensione dovuta alla restituzione del prestito per l’APE.

Si tratta di un’indagine potenzialmente molto interessante, tanto per i lavoratori quanto per i datori di lavoro. Ciò anzitutto perché l’aumento del montante contributivo nell’ambito di un accordo di APE aziendale – a differenza di un “classico” incentivo all’esodo – non è sottoposto a tassazione ed è quindi al netto.