Entra in vigore il nuovo “Statuto” del lavoro autonomo


Entra in vigore oggi, con la pubblicazione di ieri in Gazzetta Ufficiale, la legge n. 81 del 22 maggio 2017 contenente le nuove misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale (la “Legge”).

La Legge ha l’intento di rafforzare il regime di tutele previsto per i lavoratori autonomi, con alcune novità destinate ad avere un non trascurabile impatto nella gestione del rapporto tra impresa e collaboratori autonomi.

Ritardo nei pagamenti (Art. 2)

Dal giorno successivo alla scadenza del pagamento pattuita nel contratto, automaticamente e senza bisogno di costituzione in mora, il committente sarà tenuto a corrispondere al lavoratore autonomo:

(i) gli interessi moratori nella misura stabilita dal d.lgs. 231/2002 (ed oggi pari all’8%);

(ii) rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per il recupero del credito;

(iii) il risarcimento del danno ulteriore, se provato.

Clausole e condotte abusive (Art. 3)

La Legge rafforza la tutela del lavoratore autonomo anche vietando quelle clausole o condotte che determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente, e cioè quelle per effetto delle quali il committente:

(i) può modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

(ii) può recedere dal contratto senza congruo preavviso (in caso di prestazione continuativa);

(iii) può pagare il lavoratore anche dopo oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento;

(iv) abusa della propria superiorità economica creando un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi con il lavoratore (c.d. “abuso di dipendenza economica”);

(v) rifiuta di stipulare il contratto di lavoro autonomo in forma scritta.

Inserire nel contratto una di queste clausole avrà come conseguenza:

(i) la nullità della clausola stessa (che resterà quindi priva di qualunque effetto);

(ii) il diritto del lavoratore autonomo al risarcimento dei danni subiti (se provati).

Il rifiuto di stipulare per iscritto, a richiesta del lavoratore autonomo, il contratto che regola il rapporto non ne comporterà invece la nullità: il contratto resterà infatti valido ed efficace, ma il lavoratore autonomo potrà richiedere il risarcimento del danno subito a causa del comportamento del committente.

Alla luce delle novità legislative, è quindi consigliabile che il committente:

A. in caso di proroga di un contratto dopo la data di entrata in vigore della Legge, adegui il contratto alla nuova normativa eliminando e/o modificando eventuali clausole abusive;

B. nel redigere i nuovi contratti:

(i) stipuli sempre il contratto in forma scritta;

(ii) non inserisca clausole che attribuiscono al committente il potere di modificare unilateralmente il contratto;

(iii) preveda congrui termini di preavviso dovuti al lavoratore in caso di recesso del committente;

(iv) preveda per iscritto un termine, di massimo 60 giorni dal ricevimento della fattura o di formale richiesta scritta, per il pagamento del lavoratore.

Tutela della gravidanza, malattia e infortunio (Art. 14)

In caso di gravidanza, malattia o infortunio, il lavoratore autonomo può chiedere che il rapporto di lavoro resti sospeso:

(i) per un periodo di tempo non superiore a 150 giorni per anno solare;

(ii) senza diritto al corrispettivo.

Con l’ulteriore precisazione che:

(i) la richiesta può essere avanzata solo dal lavoratore autonomo che presti in via continuativa la sua attività per il committente;

(ii) il committente è tenuto a sospendere la prestazione, salvo che venga meno il suo interesse all’esecuzione della stessa;

(iii) con il consenso del committente, la lavoratrice autonoma in maternità può essere sostituita da altri lavoratori autonomi di fiducia della stessa, in possesso dei necessari requisiti professionali, o da suoi eventuali “soci”.

Nella redazione dei nuovi contratti, in caso di gravidanza, malattia o infortunio, sarà quindi consigliabile inserire:

(i) una clausola in forza della quale: (a) il lavoratore (ove interessato) dovrà inviare una richiesta scritta di sospensione del rapporto al committente con la specifica indicazione del periodo di sospensione; (b) il committente si riserverà il diritto di valutare se egli di fatto ha ancora interesse alla prestazione lavorativa; (c) la mancata risposta entro un certo termine deve essere interpretata come rifiuto del committente;

(ii) in caso di rapporti di natura fiduciaria e caratterizzati dalla difficoltà a sostituire la lavoratrice autonoma, escludere la possibilità di sostituzione della lavoratrice in maternità con lavoratori autonomi di fiducia della stessa o soci.


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