Antiriciclaggio e titolare effettivo: istituzione di un’apposita sezione del registro delle imprese


1. D. Lgs. 90/2017

Il D. Lgs. 25/05/2017, n. 90 (“Decreto”), in attuazione della Direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha modificato la normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 21/11/2007, n. 231), prevedendo, inter alia, l’istituzione di un’apposita sezione del Registro delle imprese, al cui interno verranno indicate le informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust.

2. Soggetti obbligati alla comunicazione

Ai sensi del Decreto, le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche di cui al DPR 10/02/2000, n. 3611 devono comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in un’apposita sezione ad accesso riservato.

Con specifico riferimento alle imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, le informazioni relative ai propri titolari effettivi devono essere acquisite da parte degli amministratori, i quali sono tenuti a conservarle, in forma accurata, adeguata ed aggiornata, per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali informazioni sono acquisite sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. L’inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l’individuazione del titolare effettivo ovvero l’indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità, a norma dell’art. 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il voto determinante del socio in questione.

Gli stessi obblighi di cui sopra, inerenti l’ottenimento, la conservazione e la comunicazione al Registro delle imprese delle informazioni relative ai propri titolari effettivi, vengono previsti, ai sensi del Decreto, anche con riferimento ai trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall’art. 73 del DPR del 22/12/1986, i quali sono tenuti all’iscrizione in un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

3. Titolare effettivo

La definizione di titolare effettivo è contenuta all’interno del D. Lgs. 21/11/2007, n. 231 e, per i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio (tra cui gli intermediari bancari e finanziari, professionisti e così via), rileva nell’ambito dell’adempimento dei propri obblighi di adeguata verifica della clientela2. Il titolare effettivo identifica la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente stesso, nell’interesse della quale o delle quali (i) il rapporto continuativo è instaurato, (ii) la prestazione professionale è resa ovvero (iii) l’operazione è eseguita. Nel caso in cui il cliente sia una persona fisica, il titolare effettivo coincide con la persona stessa; qualora, invece, il cliente fosse una persona giuridica, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente o il relativo controllo.

In particolare, costituisce indicazione di proprietà:

– diretta: la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
– indiretta: la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona.

Nel caso in cui dall’assetto proprietario non fosse possibile individuare in maniera univoca la persona o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo dell’ente stesso in forza:

– del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
– del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
– dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

Qualora l’applicazione dei criteri di cui sopra non consenta ancora di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Con riferimento, ai trust, invece, i fiduciari di trust espressi – disciplinati ai sensi della L. 16/10/1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità del trust, intendendosi per tali quelle relative all’identità (i) del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero (ii) di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e (iii) di qualunque altra persona che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

4. Soggetti abilitati all’accesso alla sezione riservata del Registro delle imprese, contenente le informazioni sulla titolarità effettiva

L’accesso alla sezione del Registro delle imprese, al cui interno verranno indicate le informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, come sopra individuate, è consentita:

a) al Ministero dell’Economia e delle Finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di Finanza che opera attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
c) all’autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
d) alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale;
e) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica;
f) dietro pagamento di diritti di segreteria, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale. L’interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.

Occorre in ogni caso tenere presente che la consultazione della succitata sezione del Registro delle imprese non esonererà i soggetti obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della propria attività e dall’adottare misure adeguate al rischio medesimo.

5. Sanzioni per omessa comunicazione al Registro delle imprese delle informazioni sul titolare effettivo

Ai sensi del Decreto, l’omessa comunicazione delle informazioni concernenti il titolare effettivo, da parte (i) delle imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione al Registro delle imprese, (ii) delle persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche e (iii) dei trust, è punita con la medesima sanzione di cui all’art. 2630 del codice civile3.

6. Emanazione di apposito decreto attuativo

Sebbene il Decreto sia entrato in vigore a far data dal 4 luglio 2017, il Decreto stesso prevede, entro 12 mesi dalla predetta entrata in vigore, l’emanazione di un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico – al momento non ancora emanato – che dovrà stabilire talune modalità attuative del Decreto.

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Tra tali persone giuridiche private sono ricomprese le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela, ai sensi della normativa antiriciclaggio, si attuano attraverso (i) l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità, (ii) l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità, (iii) l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, (iv) il controllo costante del rapporto con il cliente. Tali attività di identificazione e verifica dell’identità del cliente sono effettuate prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell’esecuzione dell’operazione occasionale.

L’art. 2630 c.c. prevede, in caso di mancata esecuzione di comunicazioni presso il Registro delle imprese da parte di soggetti che vi sono tenuti per legge, una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00.