Abusiva concessione del credito: il curatore può agire per il risarcimento del danno cagionato dalla banca in concorso con gli amministratori


La Suprema Corte, con sentenza n. 9983 del 20 Aprile 2017, ha, per la prima volta in maniera esplicita, riconosciuto in capo al curatore fallimentare la legittimazione a pretendere il risarcimento dei danni cagionati dalla banca che, avendo abusivamente concesso credito alla società già insolvente, abbia concorso con gli amministratori della stessa ad aggravarne il dissesto patrimoniale.

La Cassazione, da un lato, conferma l’orientamento maggioritario secondo cui solo al singolo creditore può competere l’azione di responsabilità aquiliana nei confronti della banca finanziatrice per i danni al primo cagionati, azione invece preclusa al curatore; dall’altro lato, riconosce a quest’ultimo la facoltà di proporre domanda di risarcimento contro la banca la cui condotta, in violazione dei principi di sana e prudente gestione nella valutazione del merito del credito (art. 5 del T.u.b.), ed in concorso con l’abusivo ricorso al credito degli amministratori,1abbia contribuito a ritardare l’accertamento dell’insolvenza e perciò ad esasperarla. Proprio in tale ritardo i giudici di legittimità individuano il nesso causale tra il comportamento illecito della banca, volto a mantenere artificiosamente in vita la società decotta, e l’accentuazione della difficoltà economica di quest’ultima, sulla base della quale va liquidato il risarcimento.

Ed è in tale ultimo dato che sta l’ulteriore novità di questa pronuncia: la Suprema Corte esplicitamente legittima la quantificazione del danno con l’aggravamento del dissesto2 e non col mero costo del finanziamento, come era invece avvenuto sino ad ora, nei rari casi in cui il curatore fosse riuscito a dimostrare che il danneggiato diretto fosse l’impresa finanziata e non i singoli creditori.‎

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1 Secondo lo schema della responsabilità extracontrattuale per la lesione del credito.

2E qui si intende la differenza tra l’esposizione debitoria alla data della perdita del capitale e quella al giorno della dichiarazione di fallimento.


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